← Torna a Casi pratici applicati
Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

Il comma 18 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) riconosce, dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, ai lavoratori del comparto turistico, ricettivo, termale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde per lavoro notturno e straordinario festivo. Il trattamento non concorre alla formazione del reddito. La norma è in attesa di decreto attuativo per la definizione del codice tributo F24 e delle modalità di esposizione in CU e dichiarazione dei redditi.

Approfondimento normativo completo: Comma 18 LB26: trattamento integrativo 15% lavoro notturno e festivo turismo.

Il trattamento integrativo speciale del 15% per i lavoratori del turismo nel 2026

La legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto, al comma 18, un incentivo specifico per far fronte alla cronica carenza di offerta di lavoro nel settore turistico. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2026, ai lavoratori di alberghi, strutture ricettive, stabilimenti termali, ristoranti, bar e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale per le ore lavorate di notte e nei giorni festivi.

Il trattamento è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno e per prestazioni straordinarie effettuate nei giorni festivi. La caratteristica principale che distingue questo strumento dall’imposta sostitutiva prevista dai commi 7-10 è che il trattamento integrativo speciale non concorre alla formazione del reddito del lavoratore: è una somma aggiuntiva del tutto esente da IRPEF e addizionali, non soltanto tassata a un’aliquota ridotta.

È necessario precisare che, alla data di entrata in vigore della norma, il comma 18 è in attesa di un decreto attuativo dell’Agenzia delle entrate che definisca il codice tributo da utilizzare nel modello F24, le modalità di compensazione e le indicazioni per l’esposizione nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dei redditi. Fino all’emanazione di tale provvedimento, i datori di lavoro non possono procedere all’erogazione in modo pienamente operativo: questa pagina sarà aggiornata non appena il decreto sarà pubblicato.

Cosa verificare per applicare il trattamento integrativo del 15%

  • Verificare che l’attività rientri nel comparto turistico, ricettivo, termale o nella somministrazione di alimenti e bevande
  • Distinguere le ore di lavoro notturno e i festivi dalle ore ordinarie feriali diurne, che non rientrano nell’agevolazione
  • Controllare che le prestazioni siano collocate entro il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2026
  • Attendere il decreto attuativo dell’Agenzia delle entrate per il codice tributo F24 e le modalità di esposizione in CU
  • Verificare con il consulente del lavoro la corretta distinzione tra il trattamento integrativo (comma 18) e la sostitutiva 15% ex comma 10, che hanno presupposti diversi

Caso 1: Tizio, cameriere in un albergo di montagna

Scenario. Tizio lavora come cameriere in un albergo di montagna aperto nei mesi invernali e primaverili. Da gennaio a settembre 2026 svolge turni notturni e lavora in diversi giorni festivi. La sua retribuzione lorda complessiva per queste prestazioni (ore notturne e straordinari festivi) ammonta a 3.200 euro nel periodo agevolato.

Come si legge in pratica. Tizio ha diritto al trattamento integrativo speciale del 15% sulla retribuzione lorda di 3.200 euro relativa al lavoro notturno e festivo nel periodo gennaio-settembre 2026. Il trattamento integrativo ammonta a 480 euro, che verranno riconosciuti in aggiunta alla retribuzione ordinaria. Cruciale è la caratteristica di non concorrenza al reddito: i 480 euro non aumentano la base imponibile IRPEF di Tizio, né incidono sulle addizionali. Tuttavia, poiché il decreto attuativo dell’Agenzia delle entrate non è ancora stato emanato, il datore di lavoro non può ancora procedere all’erogazione secondo le modalità operative definitive: dovrà attendere le istruzioni sul codice tributo F24 e sull’esposizione in CU prima di liquidare le somme.

Riepilogo Caso 1

  • Retribuzione lorda notturno + festivo gen-set 2026: 3.200 euro
  • Trattamento integrativo speciale (15%): 480 euro
  • Natura fiscale: non concorre al reddito (esenzione totale, non sostitutiva)
  • Periodo di applicazione: 1° gennaio – 30 settembre 2026
  • Attenzione: operatività subordinata all’emanazione del decreto attuativo

Caso 2: Caia, receptionist in uno stabilimento termale

Scenario. Caia è receptionist in uno stabilimento termale. Tra gennaio e settembre 2026 svolge turni notturni (accoglienza clienti nelle ore serali oltre le 22:00) e lavora in numerosi giorni festivi per garantire la continuità del servizio. La retribuzione lorda per queste prestazioni nel periodo agevolato ammonta a 2.000 euro. La sua retribuzione ordinaria lorda mensile è di 1.600 euro.

Come si legge in pratica. Gli stabilimenti termali rientrano espressamente nel perimetro soggettivo del comma 18, che li include nel comparto del turismo. Caia ha quindi diritto al trattamento integrativo speciale del 15% sui 2.000 euro di retribuzione lorda per lavoro notturno e festivo: il trattamento ammonta a 300 euro da erogare in aggiunta alla retribuzione ordinaria, senza che tale importo incida sul reddito imponibile. La retribuzione ordinaria di 1.600 euro mensili resta invece integralmente assoggettata a IRPEF e addizionali nelle forme ordinarie. Il trattamento integrativo non è cumulabile con la sostitutiva al 15% prevista dal comma 10 per il lavoro notturno in generale: si tratta di regimi paralleli, e il datore di lavoro dovrà scegliere, alla luce delle istruzioni del decreto attuativo, quale regime applicare alle somme di Caia, evitando duplicazioni.

Riepilogo Caso 2

  • Retribuzione lorda notturno + festivo gen-set 2026: 2.000 euro
  • Trattamento integrativo speciale (15%): 300 euro, non imponibile
  • Retribuzione ordinaria: tassata a IRPEF nei modi ordinari
  • Stabilimenti termali: esplicitamente inclusi nel perimetro del comma 18
  • Attenzione: non cumulare con sostitutiva 15% comma 10 — attendere chiarimenti decreto

Caso 3: Sempronio, cuoco in un ristorante che lavora solo nei giorni feriali

Scenario. Sempronio lavora come cuoco in un ristorante. Svolge il proprio turno esclusivamente nei giorni feriali, tra le ore 11:00 e le ore 22:00, senza mai prestare servizio nelle ore notturne né nei giorni festivi. Da gennaio a settembre 2026 percepisce 13.000 euro di retribuzione lorda, tutti riconducibili a prestazioni ordinarie feriali.

Come si legge in pratica. Sempronio non ha diritto al trattamento integrativo speciale del 15%. La norma del comma 18 agevolisce soltanto le retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno e prestazioni straordinarie nei giorni festivi. Le prestazioni feriali diurne, pur se svolte in un esercizio di ristorazione che rientra pienamente nel perimetro soggettivo del comma 18, non danno accesso al trattamento integrativo. I 13.000 euro percepiti da Sempronio seguono la tassazione ordinaria IRPEF. La qualificazione come esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è condizione necessaria ma non sufficiente: occorre anche che le prestazioni siano effettivamente notturne o festive.

Riepilogo Caso 3

  • Retribuzione lorda gen-set 2026: 13.000 euro, tutte per prestazioni feriali diurne
  • Trattamento integrativo speciale 15% (comma 18): non spettante
  • Motivo esclusione: nessuna prestazione notturna né festiva
  • Tassazione applicata: IRPEF ordinaria sull’intera retribuzione
  • Nota: il ristorante rientra nel perimetro ma le prestazioni non soddisfano il requisito oggettivo

Quando conviene una verifica

Per verificare se la tua posizione nel settore turistico dà accesso al trattamento integrativo: Consulta un esperto di diritto del lavoro.

Norme e fonti collegate

Domande frequenti

Il trattamento integrativo del 15% si applica anche alle prestazioni di ottobre 2026?

No. Il comma 18 della legge di bilancio 2026 circoscrive espressamente il periodo di applicazione dal 1° gennaio al 30 settembre 2026. Le prestazioni di lavoro notturno e festivo effettuate a partire dal 1° ottobre 2026 non beneficiano del trattamento integrativo speciale, indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro prosegua. Le somme corrisposte per prestazioni post-settembre seguiranno la tassazione ordinaria o, se applicabile, il regime del comma 10 per la sostitutiva generale al 15% sul lavoro notturno.

I lavoratori stagionali del turismo che iniziano il contratto in primavera 2026 possono beneficiarne?

Sì, a condizione che le prestazioni siano effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2026 e che rientrino nelle categorie agevolate (lavoro notturno, straordinario festivo). Il trattamento integrativo non richiede un rapporto di lavoro continuativo: si applica su ciascuna prestazione agevolabile effettuata nel periodo, anche da parte di lavoratori con contratto a tempo determinato stagionale.

Il trattamento integrativo del 15% è cumulabile con altri bonus o agevolazioni fiscali sul lavoro?

La norma non prevede espliciti divieti di cumulo con altri strumenti diversi da quelli dello stesso provvedimento. Tuttavia, il decreto attuativo dell’Agenzia delle entrate — ancora non emanato — potrà chiarire eventuali limiti o incompatibilità. In particolare, dovrà essere chiarito il coordinamento con la sostitutiva al 15% prevista dal comma 10 della stessa legge di bilancio 2026 per il lavoro notturno in generale: è prudente attendere le istruzioni ufficiali prima di applicare entrambi i regimi sulle medesime somme.

Cosa si intende per 'esercizi di somministrazione di alimenti e bevande' ai fini del comma 18?

Il comma 18 richiama espressamente l’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che disciplina gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, pub, gelaterie, pasticcerie e locali similari. Rientrano nella definizione anche le mense aziendali e gli spacci interni qualora soggetti a licenza ex L. 287/1991. Sono invece escluse le attività di catering e banqueting che non hanno una sede fissa di somministrazione.

Il datore di lavoro deve attendere il decreto attuativo per erogare il trattamento integrativo?

In linea di principio, la norma è in vigore dal 1° gennaio 2026. Tuttavia, poiché il decreto attuativo dell’Agenzia delle entrate deve ancora definire il codice tributo F24, le modalità di compensazione e le istruzioni per la CU e la dichiarazione dei redditi, i datori di lavoro si trovano in una condizione di incertezza operativa. È fortemente consigliato attendere i chiarimenti ufficiali — o quantomeno una circolare interpretativa — prima di procedere all’erogazione, per evitare errori nella gestione dei modelli fiscali e nelle dichiarazioni dei lavoratori.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-29
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.