Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Novità: nuovo art. 54-bis.1 inserito nel DPR 633/72 dalla legge di bilancio 2026.
- Ambito: omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA.
- Strumenti dell’AdE: fatture elettroniche, corrispettivi telematici, dati delle liquidazioni periodiche.
- Credito da periodo precedente: non considerato nella liquidazione automatica.
- Scomputo: solo i versamenti effettivamente eseguiti sono detratti dall’imposta liquidata.
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
Il comma 111 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) inserisce nel DPR 26 ottobre 1972 n. 633 il nuovo art. 54-bis.1, che attribuisce all’Agenzia delle entrate il potere di liquidare l’IVA dovuta in caso di omessa dichiarazione annuale, anche con procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici e dei dati delle liquidazioni periodiche. La norma attua la riforma 1.12 del PNRR sull’amministrazione fiscale. Un provvedimento direttoriale AdE definirà le modalità operative.
Approfondimento normativo completo: Comma 111 LB26: nuovo art. 54-bis.1 DPR 633/72, liquidazione IVA.
Il nuovo art. 54-bis.1 DPR 633/72: come funziona la liquidazione IVA automatica
Il comma 111 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) dà attuazione alla riforma 1.12 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), relativa alla modernizzazione dell’amministrazione fiscale. La misura introduce nel DPR 26 ottobre 1972 n. 633 — il decreto IVA — un nuovo articolo, il 54-bis.1, che consente all’Agenzia delle entrate di procedere alla liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto nelle ipotesi di omessa dichiarazione annuale, senza attendere l’avvio di un accertamento tradizionale.
Il meccanismo si fonda sui dati già in possesso dell’Amministrazione: fatture elettroniche emesse e ricevute, corrispettivi telematici trasmessi e dati delle comunicazioni periodiche delle liquidazioni IVA (LIPE). L’Agenzia può ricorrere anche a procedure automatizzate per elaborare questi dati e determinare l’imposta dovuta. Una regola specifica disciplina il trattamento del credito IVA risultante dalla dichiarazione del periodo precedente: tale credito non viene considerato nella liquidazione automatica. Dall’imposta calcolata sono invece scomputati esclusivamente i versamenti effettivamente eseguiti dal contribuente.
La norma precisa che la dichiarazione si considera omessa anche quando è presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la determinazione dell’imposta. Questo estende l’applicabilità del nuovo strumento alle ipotesi di dichiarazioni incomplete o prive dei dati essenziali, non solo a quelle di totale mancata presentazione. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, atteso ai sensi del comma 5 del nuovo art. 54-bis.1, definirà le modalità operative di comunicazione delle risultanze e i dati utilizzabili: fino alla sua pubblicazione le procedure restano da dettagliare.
Cosa deve sapere il contribuente IVA
- La liquidazione automatica scatta in caso di omessa dichiarazione annuale IVA (incluse le dichiarazioni incomplete).
- L’AdE utilizza fatture elettroniche, corrispettivi telematici e dati LIPE già acquisiti.
- Il credito IVA del periodo precedente non è considerato nella liquidazione automatica.
- Vengono scomputati solo i versamenti periodici effettivamente eseguiti.
- La liquidazione ex art. 54-bis.1 non esclude l’azione accertatrice ordinaria dell’AdE.
Caso 1: Tizio, ditta individuale di commercio al dettaglio, Bologna
Scenario. Tizio gestisce un negozio di abbigliamento a Bologna, in regime IVA ordinario con liquidazioni mensili. Per l’anno 2025 omette di presentare la dichiarazione IVA annuale (scadenza aprile 2026). Nel corso del 2025 ha regolarmente trasmesso i corrispettivi telematici e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche, ha versato la maggior parte delle liquidazioni mensili ma ne ha saltata una (novembre 2025, importo 8.400 euro). A partire dal 2026, il nuovo art. 54-bis.1 DPR 633/72 è applicabile.
Come si legge in pratica. L’Agenzia delle entrate, rilevata l’omessa dichiarazione annuale IVA per il 2025, può ora avvalersi del nuovo art. 54-bis.1 per procedere alla liquidazione automatica dell’imposta sulla base dei corrispettivi telematici e dei dati LIPE trasmessi da Tizio nel corso dell’anno. Dall’imposta così determinata l’AdE sconta esclusivamente i versamenti effettivamente eseguiti: la rata di novembre (8.400 euro) non versata rimane nel debito. Il credito IVA eventualmente risultante dalla dichiarazione 2024 non viene considerato in questa sede. Tizio si trova esposto a un debito IVA liquidato d’ufficio, più sanzioni e interessi, senza che l’AdE debba avviare un accertamento tradizionale.
Riepilogo Caso 1
- Omissione: dichiarazione annuale IVA 2025 non presentata.
- Dati usati dall’AdE: corrispettivi telematici e LIPE 2025.
- Versamenti scomputati: solo quelli effettivamente eseguiti (11 rate su 12).
- Rata non versata (novembre): resta nel debito liquidato d’ufficio.
- Credito 2024: non considerato nella liquidazione automatica.
Caso 2: Caia, SRL di consulenza, Milano
Scenario. Caia è amministratrice di una SRL di consulenza informatica a Milano. Per il 2025 presenta la dichiarazione IVA annuale, ma omette di compilare il quadro VE (operazioni attive) e il quadro VF (operazioni passive), rendendo la dichiarazione priva dei dati necessari per la determinazione dell’imposta. La normativa vigente fino al 2025 richiedeva un accertamento formale per questa fattispecie. Dal 1° gennaio 2026, il nuovo art. 54-bis.1 considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi essenziali.
Come si legge in pratica. La dichiarazione incompleta della SRL di Caia è equiparata, ai sensi del nuovo art. 54-bis.1 DPR 633/72, a una dichiarazione omessa. L’Agenzia delle entrate può quindi procedere alla liquidazione automatica dell’IVA utilizzando le fatture elettroniche emesse e ricevute dalla società nel 2025. Il credito IVA risultante dalla dichiarazione del 2024 non è computato in questa sede, mentre vengono scomputati i versamenti periodici effettuati durante l’anno. Caia è esposta a un accertamento d’ufficio che la norma ora rende più rapido ed efficiente, senza necessità di un procedimento accertativo tradizionale.
Riepilogo Caso 2
- Fattispecie: dichiarazione annuale presentata senza quadri VE e VF.
- Qualificazione: equiparata a dichiarazione omessa ex art. 54-bis.1.
- Dati usati dall’AdE: fatture elettroniche emesse e ricevute 2025.
- Scomputo: versamenti periodici effettuati nel corso dell’anno.
- Credito 2024: non considerato nella liquidazione automatica.
Caso 3: Sempronio, azienda agricola, Verona
Scenario. Sempronio conduce un’azienda agricola in regime speciale IVA ex art. 34 DPR 633/72. Per il 2025 omette di presentare la dichiarazione annuale. Nel corso dell’anno ha emesso fatture elettroniche per cessioni di prodotti agricoli e ha trasmesso regolarmente i dati LIPE. Il consulente si interroga se il nuovo art. 54-bis.1 si applichi anche ai soggetti in regime speciale agricolo, dove l’IVA è determinata forfettariamente per detrazione.
Come si legge in pratica. Il nuovo art. 54-bis.1, introdotto dal comma 111 della legge di bilancio 2026, si applica in caso di omessa dichiarazione annuale IVA senza distinguere tra regimi ordinari e speciali. Tuttavia, per i soggetti in regime speciale ex art. 34 DPR 633/72 la determinazione dell’imposta segue meccanismi forfettari (detrazione per percentuali di compensazione) che potrebbero rendere più complessa la liquidazione automatica basata sulle sole fatture elettroniche. Il provvedimento direttoriale AdE, atteso in base al comma 5 del nuovo articolo, chiarirà i dati utilizzabili e le modalità operative per ciascuna tipologia di soggetto passivo. Sempronio è invitato a regolarizzare la propria posizione presentando la dichiarazione omessa prima dell’avvio del procedimento d’ufficio.
Riepilogo Caso 3
- Regime: speciale agricolo ex art. 34 DPR 633/72.
- Omissione: dichiarazione annuale IVA 2025 non presentata.
- Applicabilità art. 54-bis.1: potenzialmente estesa, da chiarire con provvedimento AdE.
- Dati disponibili: fatture elettroniche e LIPE trasmessi nel 2025.
- Azione consigliata: presentare dichiarazione tardiva prima dell’avvio d’ufficio.
Quando conviene una verifica
Per regolarizzare la tua posizione IVA o valutare l’impatto del nuovo art. 54-bis.1: Consulta un commercialista IVA.
Norme e fonti collegate
- Comma 111 LB26: nuovo art. 54-bis.1 DPR 633/72, liquidazione IVA (Legge in Chiaro)
- Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) su Normattiva
Domande frequenti
Da quando si applica il nuovo art. 54-bis.1 DPR 633/72?
Il comma 111 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) è in vigore dal 1° gennaio 2026. Il nuovo art. 54-bis.1 è pertanto applicabile alle liquidazioni d’ufficio che l’Agenzia delle entrate potrà avviare a partire da quella data, con riferimento alle dichiarazioni annuali IVA omesse entro il termine di cui all’art. 57, comma 2, DPR 633/72. Le modalità operative dettagliate dipenderanno dal provvedimento direttoriale AdE, attualmente in attesa di emanazione.
La liquidazione automatica ex art. 54-bis.1 esclude l'accertamento ordinario?
No. Il testo del nuovo art. 54-bis.1 precisa espressamente che la liquidazione automatica avviene senza pregiudizio dell’azione accertatrice. L’Agenzia delle entrate conserva quindi il potere di avviare un accertamento ordinario in aggiunta o in alternativa alla procedura automatizzata. I due strumenti non si escludono a vicenda: la liquidazione d’ufficio è una misura più rapida, ma non definitiva rispetto alla potestà di accertamento piena.
Il credito IVA del periodo precedente viene considerato nella liquidazione automatica?
No. Il comma 1 del nuovo art. 54-bis.1 stabilisce esplicitamente che non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo antecedente a quello oggetto di liquidazione. Questa scelta legislativa mira a semplificare la procedura automatizzata, ma espone il contribuente a un debito d’ufficio che potrebbe non riflettere la posizione IVA complessiva. Il credito precedente potrà essere fatto valere in sede di accertamento o di contenzioso.
Una dichiarazione presentata senza alcuni quadri è considerata omessa?
Sì. Il nuovo art. 54-bis.1 DPR 633/72 equipara all’omessa presentazione anche la dichiarazione trasmessa senza i quadri dichiarativi necessari per la determinazione dell’imposta. Ciò significa che non è sufficiente presentare la dichiarazione in modo formale: occorre che essa contenga tutti i dati sostanziali richiesti (tipicamente i quadri VE e VF). Una dichiarazione priva di questi elementi è soggetta alla medesima procedura di liquidazione automatica prevista per l’omissione totale.
Cosa sono le LIPE e come vengono usate nella liquidazione automatica?
Le LIPE (Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA) sono le comunicazioni trimestrali che i contribuenti IVA inviano all’Agenzia delle entrate con i dati delle proprie liquidazioni periodiche mensili o trimestrali. Il nuovo art. 54-bis.1 le indica come uno dei tre flussi di dati — insieme alle fatture elettroniche e ai corrispettivi telematici — che l’AdE può utilizzare per ricostruire l’IVA dovuta in caso di dichiarazione annuale omessa. La norma consente anche procedure automatizzate di elaborazione di questi flussi.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Domande frequenti