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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali del 5% sugli incrementi retributivi 2026 derivanti da rinnovi CCNL sottoscritti tra 1° gennaio 2024 e 31 dicembre 2026 (comma 7).
  • Beneficio riservato ai dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro.
  • Modifica all'art. 1, c. 385, L. 207/2024 (Bilancio 2025): la riduzione contributiva sui salari di ingresso resta limitata al solo 2025 (comma 8).
  • Premi di produttività e utili distribuiti (art. 1 c. 182 L. 208/2015) negli anni 2026-2027: aliquota sostitutiva ridotta all'1% entro 5.000 euro complessivi (comma 9).
  • Imposta sostitutiva del 15% entro 1.500 euro annui su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, riposo settimanale e turni (comma 10).
  • In tutti i casi resta possibile la rinuncia scritta del lavoratore al regime agevolato.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commi 7-10 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Lavoro Contratti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. L’imposta sostitutiva di cui al primo periodo si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro. . All’ , le parole: «negli anni 2025, 2026 e 2027,»articolo 1, comma 385, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 sono sostituite dalle seguenti: «nell’anno 2025». . Ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui all’articolo 1, comma 182, , erogati negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva ivi prevista è applicabile,della legge 28 dicembre 2015, n. 208 entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro, con l’aliquota ridotta all’1 per cento. . Per il periodo d’imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di: a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile , e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);2003, n. 66 b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL; c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.

Il quadro complessivo: quattro leve fiscali per il salario

I commi 7-10 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) compongono un pacchetto unitario di alleggerimento fiscale del lavoro dipendente del settore privato. Si tratta di quattro misure tra loro coordinate ma autonome: tassazione agevolata al 5% sugli aumenti da rinnovo CCNL (c. 7), riduzione retroattiva del perimetro temporale dell'agevolazione sui salari di ingresso introdotta dalla L. 207/2024 (c. 8), aliquota ridotta all'1% sui premi di produttività ex art. 1 c. 182 L. 208/2015 per il biennio 2026-2027 (c. 9), imposta sostitutiva del 15% su notturno, festivo e turni (c. 10). Tutte le misure agiscono in deroga al regime ordinario IRPEF degli artt. 49 e 51 del TUIR (D.P.R. 917/1986) e operano per sostituzione dell'imposta progressiva e delle relative addizionali regionali e comunali.

Comma 7: il 5% sugli aumenti da rinnovi contrattuali 2024-2026

Il comma 7 introduce un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali pari al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. La ratio dichiarata è duplice: adeguamento del salario al costo della vita (recupero del potere d'acquisto eroso dall'inflazione 2022-2024) e rafforzamento del legame tra produttività e retribuzione. La misura completa il percorso avviato dal taglio strutturale del cuneo fiscale di cui all'art. 1 commi 4-9 della L. 207/2024 e dal trattamento integrativo dei redditi medi.

Il presupposto soggettivo è rigoroso: rientrano solo i lavoratori del settore privato il cui reddito di lavoro dipendente nell'anno 2025 non sia stato superiore a 33.000 euro. La soglia va riferita al solo reddito di lavoro dipendente (categoria di cui all'art. 49 TUIR) e non al reddito complessivo IRPEF: un dipendente con 32.000 euro di stipendio e 10.000 euro di redditi diversi resta dentro l'agevolazione. Il riferimento all'anno 2025 quale finestra di verifica significa che l'accesso 2026 dipende da una condizione già cristallizzata nella CU rilasciata entro marzo 2026.

L'oggetto dell'agevolazione è il delta retributivo: non l'intera retribuzione, ma il solo incremento riconducibile causalmente al rinnovo del CCNL applicato. Il sostituto d'imposta dovrà quindi isolare la componente di aumento, applicandovi l'aliquota sostitutiva del 5% in luogo della tassazione progressiva ordinaria. La rinuncia scritta consente al lavoratore di optare per il regime ordinario quando ciò risulti più favorevole (ipotesi residuale ma possibile: ad esempio incapienza, oneri deducibili elevati, recupero di detrazioni). La formula tecnica replica quella consolidata dell'art. 1 c. 182 L. 208/2015 sui premi di risultato e del welfare aziendale ex art. 51 c. 2 TUIR.

Comma 8: la riduzione dell'agevolazione contributiva sui nuovi assunti

Il comma 8 interviene chirurgicamente sull'art. 1 c. 385 della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio 2025), sostituendo le parole «negli anni 2025, 2026 e 2027,» con «nell'anno 2025». L'effetto sostanziale è la contrazione del perimetro temporale dell'agevolazione contributiva o fiscale ivi prevista (a seconda della specifica disposizione del comma 385 originario), che resta dunque limitata al solo anno 2025 e non si estende al biennio 2026-2027. Si tratta di una scelta di copertura: il legislatore concentra le risorse 2026 sulle nuove misure (5% aumenti CCNL e 15% notturno) anziché sulla prosecuzione di quella precedente. Per le imprese che avevano pianificato sulla durata triennale, l'impatto va misurato sui piani di assunzione e sui budget retributivi 2026-2027.

Comma 9: l'1% sui premi di produttività e utili distribuiti

Il comma 9 incide sull'art. 1 c. 182 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016), riducendo per gli anni 2026 e 2027 dal 5% (aliquota agevolata vigente, dopo le riduzioni temporanee operate dalla L. 207/2024) all'1% l'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili. Il tetto resta fissato a 5.000 euro di importo complessivo annuo per lavoratore. La misura amplifica un canale già rodato di detassazione del salario di produttività certificato dai contratti collettivi territoriali o aziendali ex D.M. 25 marzo 2016. Per il datore di lavoro il vantaggio è doppio: minore cuneo fiscale per il dipendente e segnale forte di compartecipazione ai risultati aziendali. La condizione di accesso (reddito 2025 non superiore a 80.000 euro, fissata dalla disciplina madre) resta invariata.

Comma 10: il 15% su notturno, festivo e turni

Il comma 10 introduce, per il solo periodo d'imposta 2026, un'imposta sostitutiva del 15% sulle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti, entro il limite di 1.500 euro annui, a titolo di: a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ex art. 1 c. 2 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e dei CCNL; b) maggiorazioni e indennità per lavoro festivo e per giornate di riposo settimanale come individuate dai CCNL; c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL. La misura prende atto del fatto che i settori a turnazione continua (sanità privata, logistica, manifatturiero a ciclo continuo, GDO, sicurezza privata) sopportano disagi orari significativi che il salario ordinario non valorizza sufficientemente. La rinuncia scritta del lavoratore è ammessa anche qui.

Coordinamento con il TUIR e con il diritto del lavoro

Le quattro misure costituiscono regimi speciali rispetto agli artt. 49 e 51 del TUIR (D.P.R. 917/1986), che restano la disciplina di riferimento per la determinazione del reddito di lavoro dipendente. Sul piano del diritto del lavoro, presupposto comune è l'esistenza di un rapporto subordinato di cui agli artt. 2094 e seguenti del codice civile e l'applicazione di un CCNL sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative (criterio ribadito dall'art. 51 D.Lgs. 81/2015 e già principio costituzionale ex art. 36 Cost. nella lettura della giurisprudenza sulla retribuzione proporzionata e sufficiente). Per il sostituto d'imposta gli adempimenti operativi includono: identificazione della platea, calcolo del delta retributivo da assoggettare a sostitutiva, raccolta delle eventuali rinunce scritte, esposizione separata in CU 2027.

Profili applicativi critici per il professionista

Tre temi richiedono attenzione. Primo: il limite di 33.000 euro di reddito di lavoro dipendente 2025 va verificato sulla base della CU 2026 (anno d'imposta 2025), ma per i nuovi assunti privi di CU si dovrà ricostruire la condizione su autocertificazione. Secondo: il cumulo tra le diverse misure non è vietato; un lavoratore turnista può beneficiare contemporaneamente del 5% sull'aumento CCNL, dell'1% sui premi e del 15% sul notturno, ciascuno entro i propri limiti. Terzo: il periodo di paga rilevante è l'erogazione 2026 secondo il principio di cassa allargato (art. 51 c. 1 TUIR), per cui le mensilità 2025 pagate a gennaio 2026 entro il 12 gennaio restano competenza 2025 e fuori dall'agevolazione.

Domande frequenti

Quali lavoratori possono beneficiare dell'imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti CCNL prevista dal comma 7?

Il beneficio si rivolge esclusivamente ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, riferito al periodo d'imposta 2025, non superiore a 33.000 euro. La soglia va calcolata sul solo reddito di lavoro dipendente (art. 49 TUIR), non sul reddito complessivo IRPEF. Restano dunque esclusi i dipendenti pubblici e chi ha superato la soglia nel 2025. L'agevolazione opera in automatico sull'incremento retributivo derivante da CCNL sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, salvo rinuncia scritta del lavoratore che può preferire la tassazione ordinaria quando questa risulti più favorevole (per esempio in presenza di forte incapienza o di oneri deducibili elevati). Il sostituto d'imposta calcola e versa il 5% sostitutivo dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.

Come si applica l'aliquota dell'1% sui premi di produttività prevista dal comma 9?

Il comma 9 incide sull'art. 1 c. 182 della L. 208/2015 riducendo, per gli anni 2026 e 2027, dal 5% all'1% l'imposta sostitutiva sui premi di produttività e sugli utili distribuiti ai dipendenti. Il tetto resta a 5.000 euro complessivi annui per lavoratore. Restano applicabili tutte le condizioni della disciplina madre: il premio deve essere previsto da contratti collettivi territoriali o aziendali, legato a incrementi misurabili di produttività, redditività, qualità o efficienza, depositati al Ministero del Lavoro. Il limite di reddito 2025 per accedere resta 80.000 euro. L'aliquota dell'1% si applica sull'intero importo del premio fino a 5.000 euro; oltre tale soglia torna la tassazione ordinaria progressiva. Il lavoratore può sempre optare, su richiesta scritta, per la tassazione ordinaria.

Su quali voci di retribuzione scatta il 15% del comma 10 per lavoro notturno e festivo?

Il comma 10 individua tre categorie tassative: a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, come definite dall'art. 1 c. 2 del D.Lgs. 66/2003 e dai CCNL applicabili; b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nelle giornate di riposo settimanale, individuate dai CCNL; c) indennità di turno ed emolumenti accessori al lavoro a turni previsti dai CCNL. Il limite annuo è di 1.500 euro per lavoratore e l'aliquota sostitutiva del 15% sostituisce IRPEF e addizionali. La misura riguarda solo il periodo d'imposta 2026. Restano fuori voci come straordinario diurno, indennità di reperibilità in giorni feriali e altre componenti non riconducibili alle tre categorie elencate. Anche qui è possibile la rinuncia scritta del lavoratore.

Le diverse agevolazioni dei commi 7-10 sono cumulabili tra loro?

Sì, il legislatore non ha previsto clausole di incumulabilità tra le misure dei commi 7, 9 e 10. Un lavoratore turnista del settore privato con reddito 2025 entro 33.000 euro può beneficiare contemporaneamente del 5% sull'incremento da rinnovo CCNL, dell'1% sui premi di produttività fino a 5.000 euro e del 15% sulle indennità di notturno, festivo e turno fino a 1.500 euro. Ciascuna misura ha tetti e presupposti autonomi e va calcolata separatamente. Il sostituto d'imposta dovrà mantenere distinzione contabile delle quattro componenti per esporle separatamente in CU 2027. Eventuali eccedenze rispetto ai tetti vengono assoggettate a tassazione ordinaria ex art. 51 TUIR. La rinuncia del lavoratore può essere espressa anche solo per una delle agevolazioni e non necessariamente per tutte.

Cosa cambia con il comma 8 rispetto alla Legge di Bilancio 2025?

Il comma 8 modifica l'art. 1 c. 385 della L. 207/2024 sostituendo l'arco temporale «negli anni 2025, 2026 e 2027» con «nell'anno 2025». L'effetto pratico è la cancellazione retroattiva dell'estensione triennale dell'agevolazione contributiva o fiscale prevista da quel comma per gli anni 2026 e 2027: l'incentivo resta limitato al solo 2025. Per le imprese che avevano programmato assunzioni o piani retributivi sull'orizzonte triennale, ciò comporta una revisione dei budget. La logica del legislatore è di copertura finanziaria: le risorse liberate finanziano le nuove misure introdotte dai commi 7, 9 e 10 (5% aumenti CCNL, 1% premi, 15% notturno). Non sono pendenti decreti attuativi per il comma 8, trattandosi di intervento puramente normativo di modifica del perimetro temporale di un'agevolazione preesistente.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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