← Torna a Legge di Bilancio 2026
Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il comma 19 perimetra il campo soggettivo di applicazione delle disposizioni del comma 18 della LB 2026.
  • Il beneficio è riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato.
  • Soglia di reddito di lavoro dipendente nel periodo d'imposta 2025: massimo 40.000 euro.
  • La verifica si compie sul reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 49 del TUIR (D.P.R. 917/1986), non sul reddito complessivo IRPEF.
  • Per i nuovi assunti privi di CU 2025, la condizione va ricostruita su autocertificazione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 19 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Lavoro Contratti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2025, a 40.000 euro.

Funzione del comma 19: norma di perimetrazione

Il comma 19 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha funzione strumentale rispetto al comma 18 dello stesso articolo: ne perimetra il campo soggettivo di applicazione fissandone la soglia di reddito di lavoro dipendente. Le disposizioni del comma 18 (che, per coerenza con il contesto della legge e con la giurisprudenza sui regimi agevolati di prossimità, riguardano un'agevolazione fiscale sul reddito di lavoro dipendente del settore privato) si applicano solo ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2025, a 40.000 euro.

L'oggetto della verifica: il reddito di lavoro dipendente

La soglia di 40.000 euro si riferisce al reddito di lavoro dipendente e non al reddito complessivo IRPEF. La distinzione è tecnica ma fondamentale: il reddito di lavoro dipendente è la categoria reddituale definita dall'art. 49 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e comprende tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta in relazione al rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 51 TUIR. Sono esclusi dalla categoria gli altri redditi (fondiari, di capitale, diversi, di impresa, di lavoro autonomo) che concorrono al reddito complessivo IRPEF ma non al reddito di lavoro dipendente stricto sensu. Un dipendente con 38.000 euro di stipendio e 5.000 euro di redditi diversi (per esempio plusvalenze occasionali) resta dentro l'agevolazione perché il reddito di lavoro dipendente è sotto i 40.000 euro.

Il riferimento al 2025 come anno di osservazione

L'anno di riferimento è il 2025: si guarda al reddito di lavoro dipendente percepito nel periodo d'imposta 2025, che è quello che il sostituto d'imposta certificherà nella CU 2026 da consegnare entro il 16 marzo 2026 ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Questo significa che la condizione di accesso è già cristallizzata al momento di entrata in vigore della LB 2026 e non può essere modificata da scelte successive del lavoratore. Per i lavoratori assunti nel 2026 senza precedenti redditi di lavoro dipendente nel 2025 (per esempio neoassunti dopo periodi di disoccupazione, di lavoro autonomo o di studio), la verifica della soglia richiederà un'autocertificazione del lavoratore. Il sostituto d'imposta dovrà acquisire la dichiarazione e conservarla agli atti per eventuali controlli dell'Agenzia delle entrate.

L'esclusione del settore pubblico

La limitazione al settore privato esclude espressamente i dipendenti pubblici, cioè i lavoratori delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Stato, Regioni, enti locali, enti pubblici non economici, università, scuola, sanità pubblica). Questa scelta riflette una linea consolidata della legislazione fiscale italiana, che riserva le misure di sostegno al potere d'acquisto dei dipendenti privati, mentre per il pubblico impiego utilizza strumenti diversi come le rivalutazioni tabellari del trattamento accessorio e i rinnovi contrattuali. La distinzione opera anche per altre agevolazioni della stessa legge di bilancio, in particolare per la tassazione agevolata al 5% sugli aumenti CCNL del comma 7 e per il 15% sul lavoro notturno del comma 10. Il professionista del lavoro deve dunque verificare con attenzione la natura del datore di lavoro (privato vs. pubblico) prima di applicare le agevolazioni.

Coordinamento con gli artt. 49 e 51 del TUIR

Le disposizioni si raccordano in modo organico con il TUIR. L'art. 49 definisce la categoria; l'art. 51 ne disciplina la determinazione, indicando cosa concorre e cosa non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente (per esempio il welfare aziendale entro 258,23 euro, i contributi a fondi pensione complementari, i fringe benefit entro la soglia di non imponibilità); l'art. 23 del D.P.R. 600/1973 disciplina gli adempimenti del sostituto d'imposta. La verifica della soglia di 40.000 euro va condotta sul reddito di lavoro dipendente al netto delle componenti escluse ex art. 51 TUIR ma al lordo delle ritenute fiscali. Per la corretta applicazione è consigliabile fare riferimento alla CU 2026 punto 1 (reddito di lavoro dipendente), che riporta già il valore al netto delle voci escluse.

Domande frequenti

Qual è la soglia di reddito per accedere all'agevolazione del comma 18?

La soglia è di 40.000 euro di reddito di lavoro dipendente nel periodo d'imposta 2025. La verifica si compie sul solo reddito di lavoro dipendente come definito dall'art. 49 del TUIR, non sul reddito complessivo IRPEF. Ciò significa che un dipendente che ha percepito 38.000 euro di stipendio nel 2025 e ha anche altri redditi (per esempio fondiari da locazione, di capitale da investimenti, diversi da plusvalenze) resta dentro il perimetro dell'agevolazione, sempre che il solo reddito di lavoro dipendente non superi i 40.000 euro. La verifica si compie con riferimento alla CU 2026 rilasciata dal sostituto d'imposta entro il 16 marzo 2026 per il periodo d'imposta 2025, dove il punto 1 riporta già il reddito di lavoro dipendente nel formato richiesto.

L'agevolazione si applica anche ai dipendenti del settore pubblico?

No, il comma 19 limita espressamente l'agevolazione del comma 18 ai lavoratori dipendenti del settore privato. Sono esclusi i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 (Stato, Regioni, enti locali, enti pubblici non economici, università, scuola, sanità pubblica). La scelta riflette una linea consolidata della legislazione fiscale italiana che riserva le misure di sostegno al potere d'acquisto dei dipendenti privati, mentre per il pubblico impiego utilizza strumenti diversi (rinnovi contrattuali, indennità di amministrazione). La stessa distinzione opera per l'imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti CCNL del comma 7 e per il 15% sul lavoro notturno del comma 10. I dipendenti pubblici non possono dunque fruire dell'agevolazione del comma 18 indipendentemente dal livello reddituale.

Come si verifica la soglia per i nuovi assunti nel 2026 senza CU 2025?

Per i lavoratori assunti nel 2026 che non hanno precedenti redditi di lavoro dipendente nel 2025 (per esempio neoassunti dopo periodi di disoccupazione, di lavoro autonomo, di studio o di servizio militare) la verifica si compie attraverso autocertificazione del lavoratore resa al sostituto d'imposta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di redditi di lavoro dipendente nel 2025 oppure il loro ammontare inferiore alla soglia di 40.000 euro. Il sostituto d'imposta deve conservare la dichiarazione agli atti per i controlli successivi dell'Agenzia delle entrate ai sensi degli artt. 32 e seguenti del D.P.R. 600/1973. In caso di dichiarazione mendace si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 oltre al recupero del beneficio indebitamente fruito.

I redditi diversi dal lavoro dipendente entrano nel calcolo della soglia di 40.000 euro?

No, la soglia di 40.000 euro si riferisce esclusivamente al reddito di lavoro dipendente della categoria di cui all'art. 49 del TUIR, non al reddito complessivo IRPEF. Restano dunque fuori dal calcolo gli altri redditi di altre categorie reddituali: redditi fondiari (artt. 25-43 TUIR), redditi di capitale (artt. 44-48 TUIR), redditi di lavoro autonomo (artt. 53-54 TUIR), redditi di impresa (artt. 55-66 TUIR), redditi diversi (artt. 67-71 TUIR). Un dipendente con 35.000 euro di stipendio nel 2025 e 50.000 euro di plusvalenze finanziarie occasionali rientra nel beneficio perché il reddito di lavoro dipendente è sotto i 40.000 euro, anche se il reddito complessivo IRPEF supera ampiamente quella soglia. La distinzione tecnica è essenziale per il corretto inquadramento del beneficio.

Il welfare aziendale e i fringe benefit incidono sulla soglia di 40.000 euro?

Il punto richiede attenzione tecnica. L'art. 51 del TUIR (D.P.R. 917/1986) disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente specificando cosa concorre e cosa non concorre alla sua formazione. Componenti escluse per legge dal reddito di lavoro dipendente, come i contributi a fondi di previdenza complementare entro 5.164,57 euro (art. 51, c. 2, lett. h, TUIR) o il welfare aziendale entro determinate soglie (art. 51, c. 2, lett. f, e f-bis, TUIR), non concorrono al calcolo della soglia di 40.000 euro perché non costituiscono reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante. I fringe benefit, invece, concorrono al reddito di lavoro dipendente nei limiti previsti dall'art. 51, c. 3, TUIR (soglia di non imponibilità per i fringe benefit) e quindi rilevano per il calcolo della soglia se eccedono il limite di non imponibilità vigente.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.