- Doppia comunicazione all'Agenzia delle entrate (31/03-30/05 e 20/11-02/12/2026) per il credito ZES unica agricoltura, pesca e foreste ex art. 16-bis D.L. 124/2023.
- Decadenza in caso di omessa comunicazione finale; modello e modalità trasmissione invariati rispetto al 2025.
- Tetto di spesa fisso: l'importo spettante è ricalcolato con percentuale fissata entro 10 giorni dalla scadenza; se le richieste sono inferiori al plafond, percentuale al 100%.
- Utilizzo esclusivamente in compensazione F24 telematica (art. 17 D.Lgs. 241/1997); esclusa l'applicazione del limite di compensazione di cui all'art. 1 c. 53 L. 244/2007.
- Disciplina aiuti di Stato: regolamenti UE 2022/2472 e 2022/2473 per PMI agricole, pesca, acquacoltura e forestale; cumulo con de minimis ammesso entro l'intensità massima.
- Per le grandi imprese agricole serve la notifica e l'approvazione preventiva della Commissione europea ex art. 108(3) TFUE.
Commi 463-466 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Crediti Imposta Investimenti
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; finestre comunicative 31 marzo-30 maggio e 20 novembre-2 dicembre 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso il provvedimento direttoriale AdE che fissa la percentuale di ricalcolo entro 10 giorni dalla scadenza della comunicazione integrativa (entro 12 dicembre 2026). Per le grandi imprese agricole è richiesta la decisione di approvazione della Commissione UE ex art. 108(3) TFUE. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Per l’anno 2026, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 , convertito, con modificazioni, dalla , come modificato dalsettembre 2023, n. 124 legge 13 novembre 2023, n. 162 comma 462 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2026. A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti interessati comunicano altresì, dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026. Ai fini delle predette comunicazioni, i soggetti interessati si avvalgono del modello di comunicazione già approvato dal direttore dell’Agenzia delle entrate per l’anno 2025, con il contenuto e le modalità di trasmissione per esso previsti. . Ai fini del rispetto del limite di spesa previsto per l’anno 2026 dal comma 1 dell’articolo 16-bis del , convertito, con modificazioni, dalla ,decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 legge 13 novembre 2023, n. 162 come modificato dal comma 462 del presente articolo, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma
463. La suddetta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2024. . Il credito d’imposta di cui all’ , convertito, conarticolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 modificazioni, dalla , come modificato dal comma 462 del presente articolo, èlegge 13 novembre 2023, n. 162 utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’ ,articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Al credito d’imposta non si applica il limite di cui all’articolo 1, .comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 . Il credito d’imposta di cui all’ , convertito, conarticolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 modificazioni, dalla , come modificato dal comma 462 del presente articolo, èlegge 13 novembre 2023, n. 162 concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni, anche di comunicazione, pubblicazione e trasparenza, previsti dai della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiarano compatibili conregolamenti (UE) 2022/2472 e 2022/2473 il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti, e in particolare dall’ per le microimprese e learticolo 14 del citato regolamento (UE) 2022/2472 piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria, dagli e articoli 41 42 del regolamento (UE) per le imprese attive nel settore forestale, dagli , , , , e 2022/2472 articoli 21 24 27 29 33 36 del regolamento (UE) per le imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura e dalla sezione 1.1.1.1 della parte II degli2022/2473 Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) per le grandi imprese attive nella produzione agricola primaria. Queste ultime possono beneficiare del credito d’imposta di cui all’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 legge 13 , come modificato dal comma 462 del presente articolo, a valere sulle spese ammissibilinovembre 2023, n. 162 effettuate nel periodo indicato al comma 2 del medesimo articolo 16-bis, a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea, alla quale è notificato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il credito d’imposta è cumulabile con gli aiuti de minimis e con gli altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalla disciplina europea di riferimento.
Norme modificate da questi commi
- Art. 88 TUIR (comma 465): Trattamento sopravvenienze attive da agevolazioni e principio di non concorrenza al reddito del credito ZES.
- Art. 102 TUIR (comma 463): Coordinamento con la disciplina degli ammortamenti di beni strumentali oggetto del credito ZES.
- Art. 109 TUIR (comma 463): Principio di competenza e imputazione dei costi capitalizzati ammessi al credito.
- Art. 5 D.Lgs. 446/97 IRAP (comma 465): Esclusione del credito d’imposta agevolativo dalla base imponibile IRAP delle imprese agricole.
- Art. 19 TUIVA (comma 463): Detrazione IVA sui beni strumentali ammessi al credito ZES: base ammissibile assunta al netto.
Architettura della misura e collocazione sistematica
I commi 463-466 della legge di bilancio 2026 disciplinano in modo organico la fase attuativa del credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale (ZES) unica del Mezzogiorno destinato ai settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, originariamente introdotto dall'art. 16-bis del D.L. 19 settembre 2023, n. 124 (convertito dalla L. 13 novembre 2023, n. 162) e oggetto di rifinanziamento e revisione tramite il precedente comma 462 della stessa legge di bilancio. Il legislatore replica per il 2026 lo schema già sperimentato nel 2024 e nel 2025: prenotazione a sportello, ricalcolo percentuale in caso di sforamento del plafond, utilizzo esclusivo in compensazione e raccordo con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. La tecnica normativa è quella del rinvio mobile, perché ogni passaggio rimanda al testo dell'art. 16-bis come novellato, evitando duplicazioni.
Calendario delle comunicazioni e onere di decadenza
Il comma 463 stabilisce una doppia finestra. La prima è la comunicazione preventiva o di prenotazione: dal 31 marzo al 30 maggio 2026 gli operatori economici dichiarano l'ammontare delle spese ammissibili già sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2026. La seconda è la comunicazione integrativa o di consuntivo: dal 20 novembre al 2 dicembre 2026 i medesimi soggetti dichiarano l'ammontare delle spese effettivamente sostenute nel periodo agevolato. Quest'ultima è presidiata da una clausola di decadenza espressa: l'omessa o tardiva trasmissione comporta la perdita del beneficio anche se la prenotazione iniziale è stata regolare. La ratio è consentire all'Agenzia delle entrate di consolidare il monte richiesto e ricalcolare la percentuale di spettanza. Sul piano modulistico la norma rinvia al modello già approvato dal direttore dell'Agenzia per l'anno 2025, eliminando l'incertezza connessa a nuovi provvedimenti.
Plafond e meccanismo di ricalcolo percentuale
Il comma 464 codifica il meccanismo di salvaguardia del limite di spesa per il 2026. La percentuale di fruizione viene determinata rapportando il plafond complessivo all'ammontare totale dei crediti richiesti dopo la chiusura della finestra di consuntivo. L'Agenzia delle entrate adotta il relativo provvedimento direttoriale entro dieci giorni dalla scadenza. In assenza di sforamento del plafond la percentuale è pari al 100 per cento: si tratta di una previsione tutoria che evita decurtazioni quando le risorse risultano capienti. Resta espressamente applicabile il decreto del Ministro dell'agricoltura del 18 settembre 2024 (in G.U. n. 264 dell'11 novembre 2024), che disciplina i profili tecnici e procedimentali rinvenibili nella prassi MASAF e nelle FAQ AdE. In termini operativi il contribuente deve quindi calibrare il proprio piano finanziario nella consapevolezza che il credito esposto in dichiarazione è un importo provvisorio fino al rilascio del provvedimento di ricalcolo.
Modalità di utilizzo: compensazione F24 e disapplicazione del limite
Il comma 465 sancisce che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24 trasmesso unicamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline). L'utilizzo di canali bancari diversi determina lo scarto dell'operazione di versamento. Il dato più rilevante per la pianificazione fiscale è però la disapplicazione del limite annuale di compensazione di cui all'art. 1, comma 53, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (oggi pari a 250.000 euro per i crediti d'imposta indicati nel quadro RU): in tal modo il beneficiario può utilizzare integralmente il credito senza dover gestire il riporto pluriennale dell'eccedenza, con un evidente vantaggio finanziario sul capitale circolante. Coerentemente, ai fini IRES e IRAP il credito non concorre alla base imponibile, in linea con la regola generale dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997 e con la prassi dell'Agenzia delle entrate consolidata in materia di crediti d'imposta per investimenti.
Disciplina europea degli aiuti di Stato e cumulo
Il comma 466 inquadra la misura nell'architettura UE in materia di aiuti di Stato. Le micro, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria beneficiano dell'esenzione per categoria ex art. 14 del Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022; le imprese forestali rientrano negli artt. 41 e 42 del medesimo regolamento; le imprese della pesca e dell'acquacoltura applicano gli artt. 21, 24, 27, 29, 33 e 36 del Reg. (UE) 2022/2473. Le grandi imprese agricole sono soggette al regime degli Orientamenti 2022/C 485/01 (sez. 1.1.1.1, parte II) e possono fruire del credito solo a partire dalla data della decisione di approvazione del regime da parte della Commissione europea, alla quale lo Stato italiano deve notificare la misura ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, TFUE. Il credito è cumulabile con il regime de minimis e con altri aiuti di Stato sui medesimi costi ammissibili, purché il cumulo non determini il superamento delle intensità massime o degli importi consentiti dalla disciplina di settore. Operativamente il commercialista deve quindi verificare le soglie sul Registro nazionale aiuti (RNA) e il rispetto del massimale per impresa unica, evidenziando il rischio di recupero in caso di superamento.
Profili contabili e dichiarativi
Sotto il profilo contabile il credito d'imposta agricolo va rilevato secondo il principio OIC 16 nella misura in cui è correlato ad un investimento in beni strumentali, con tecnica del contributo in conto impianti (riduzione del costo del bene ammortizzabile o iscrizione tra i risconti passivi rilasciati a conto economico in funzione della vita utile). In dichiarazione il credito va riportato nel quadro RU del modello Redditi con il codice specifico assegnato dall'Agenzia delle entrate, indicando il provvedimento di ricalcolo. L'utilizzo in F24 prevede il codice tributo ad hoc e il riferimento all'anno di maturazione. In tema IRES è opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 88 TUIR le sopravvenienze attive da agevolazioni concorrono al reddito secondo la disciplina del singolo regime: per il credito ZES vale la regola della non concorrenza al reddito.
Cross-link con TUIR, IRAP e IVA
L'inquadramento richiede il raccordo con la disciplina IRES: pur essendo il credito irrilevante ai fini della base imponibile (cfr. art. 109 TUIR sul principio di competenza per i costi capitalizzati e art. 88 TUIR sul trattamento delle sopravvenienze), la maggiorazione del costo del bene strumentale ai fini degli ammortamenti deve essere coordinata con quanto disposto dall'art. 102 TUIR. Sul fronte IRAP la non concorrenza alla base imponibile va letta in combinato disposto con l'art. 5 del D.Lgs. 446/1997 (variazioni del valore della produzione netta) e con la prassi che esclude dalla base imponibile i crediti di natura agevolativa. In ambito IVA, gli investimenti in beni strumentali generano detrazione ex art. 19 del D.P.R. 633/1972 con i limiti dei beni a deducibilità parziale (autovetture, immobili strumentali per natura); la base ammissibile al credito ZES va assunta al netto dell'IVA detraibile.
Avvertenze operative per il professionista
Il professionista che assiste l'impresa agricola, forestale o ittica deve presidiare quattro momenti. Primo, la mappatura preventiva degli investimenti ammissibili 2026 con relativo cronoprogramma di spesa. Secondo, la presentazione tempestiva della prenotazione (31/03-30/05/2026) anche per importi stimati, sapendo che la consuntivazione finale è condizione di accesso. Terzo, il monitoraggio del provvedimento di ricalcolo dell'Agenzia per impostare correttamente il credito spettante in compensazione. Quarto, la verifica del cumulo con eventuali contributi PNRR, PSR o de minimis e l'aggiornamento delle visure RNA. L'errore più ricorrente nelle precedenti annualità è la mancata trasmissione della comunicazione integrativa: senza di essa il credito si perde per intero, anche se l'investimento è stato regolarmente effettuato e fatturato.
Ammissibilità degli investimenti e perimetro oggettivo
L'art. 16-bis del D.L. 124/2023 individua come ammissibili gli investimenti realizzati nelle zone assistite delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) destinati alla produzione agricola primaria, alla pesca e all'acquacoltura, alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e di prodotti della pesca, nonché al settore forestale. Si tratta di acquisto, anche tramite contratto di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature, oltre alla realizzazione e all'ammodernamento di immobili strumentali. Restano esclusi i beni che non concorrono direttamente al ciclo produttivo e quelli con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, salvo deroghe specifiche. La destinazione del bene a struttura produttiva ubicata nella ZES unica del Mezzogiorno deve essere mantenuta per almeno cinque anni dal completamento dell'investimento, a pena di rideterminazione del credito (art. 16-bis, comma 5).
Documentazione probatoria e controlli
L'impresa deve conservare la documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese e l'ammissibilità dell'investimento: fatture quietanzate, contratti, verbali di collaudo, planimetrie dell'unità produttiva nella ZES, certificazioni del revisore legale o del professionista iscritto nel registro dei revisori. La fattura elettronica deve recare il riferimento normativo "Bene agevolabile ai sensi dell'art. 16-bis D.L. 124/2023 - credito d'imposta ZES unica", in coerenza con quanto richiesto dalla prassi sui crediti 4.0 e ZES. I controlli sono di competenza dell'Agenzia delle entrate, che può richiedere l'esibizione della documentazione entro i termini di accertamento (art. 43 D.P.R. 600/1973). In caso di indebito utilizzo del credito si applica la sanzione del 30% dell'imposta non versata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, con interessi e possibile contestazione di indebita compensazione ex art. 27 D.L. 185/2008.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - PMI agricola in Calabria che investe in serra automatizzata
Tizio gestisce una S.r.l. agricola in provincia di Cosenza, qualificata PMI ai sensi del Reg. 651/2014. Nel febbraio 2026 acquista una nuova serra automatizzata per 600.000 euro, oltre IVA, ammissibile al credito ZES unica ex art. 16-bis D.L. 124/2023. Il 15 maggio 2026 trasmette la comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate indicando 600.000 euro di spese sostenute. A novembre 2026 conferma il consuntivo e invia la comunicazione integrativa entro il 2 dicembre 2026. Il 10 dicembre 2026 l'Agenzia pubblica il provvedimento direttoriale che fissa la percentuale al 78% per esaurimento del plafond. Tizio quindi maturerà un credito spettante pari a 600.000 x 40% (aliquota base ZES agricola) x 78% = 187.200 euro. Lo utilizzerà in compensazione F24 a partire da gennaio 2027, in unica soluzione, grazie alla disapplicazione del limite di 250.000 euro ex art. 1 c. 53 L. 244/2007. Verifica inoltre sul Registro Nazionale Aiuti l'assenza di sforamento dell'intensità massima ai sensi dell'art. 14 Reg. UE 2022/2472.
Caso pratico 2 - Cooperativa della pesca con sforamento del plafond
Caio è presidente di una cooperativa che opera nel settore della pesca con sede in Puglia. Nel 2026 investe 350.000 euro in un nuovo natante autorizzato e in attrezzature di bordo. La comunicazione preventiva è trasmessa il 28 aprile 2026 e quella integrativa il 25 novembre 2026. Il provvedimento direttoriale pubblicato l'11 dicembre 2026 fissa la percentuale al 100% perché il plafond del settore pesca non è stato saturato. La cooperativa fruisce del credito d'imposta nella misura piena ex artt. 21, 24 e 27 del Reg. UE 2022/2473. Caio aveva contestualmente percepito un contributo de minimis pesca di 30.000 euro: con l'aiuto del professionista calcola l'aiuto equivalente lordo cumulato e verifica il rispetto del massimale per impresa unica (30.000 euro nel triennio per il de minimis pesca). Il credito viene poi indicato nel quadro RU di Redditi SC 2027 e utilizzato in compensazione orizzontale, senza confluire nella base imponibile IRES né IRAP.
Domande frequenti
Quali sono le finestre temporali esatte per comunicare il credito d'imposta ZES agricola per l'anno 2026?
Il comma 463 individua due finestre cumulative. La prima va dal 31 marzo al 30 maggio 2026 ed è dedicata alla comunicazione preventiva delle spese già sostenute dal 1° gennaio 2026 e di quelle programmate fino al 15 novembre 2026. La seconda finestra va dal 20 novembre al 2 dicembre 2026 ed è destinata alla comunicazione integrativa con il consuntivo effettivo delle spese ammissibili sostenute. Quest'ultima è prevista a pena di decadenza dall'agevolazione: la dimenticanza non è sanabile in via interpretativa e fa perdere integralmente il credito già prenotato. Il modello da utilizzare è quello già approvato dal direttore dell'Agenzia delle entrate per l'anno 2025.
Come funziona il ricalcolo della percentuale di spettanza prevista dal comma 464?
Una volta chiusa la finestra di consuntivo, l'Agenzia delle entrate somma tutti i crediti richiesti dai beneficiari e li confronta con il limite di spesa stabilito per il 2026. Se il totale richiesto eccede il plafond, viene determinata una percentuale di riparto pari al rapporto fra plafond e crediti complessivi: ogni beneficiario fruirà quindi solo della quota proporzionale. Se invece le richieste sono inferiori al limite, la percentuale è fissata al 100 per cento e il credito è spettante per intero. Il provvedimento direttoriale viene emanato entro dieci giorni dalla scadenza della finestra di comunicazione: solo dopo è possibile utilizzare il credito definitivo.
Il credito ZES agricola può essere ceduto a terzi o utilizzato in F24 per imposte sui redditi?
Il comma 465 prevede l'utilizzo esclusivo in compensazione orizzontale tramite F24 telematico dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997. La norma non contempla la cedibilità del credito a soggetti terzi, a differenza di altre misure (Superbonus, sismabonus). È però rilevante la disapplicazione del limite di 250.000 euro annui di cui all'art. 1, comma 53, della L. 244/2007: il credito può essere utilizzato integralmente nella prima annualità utile, senza il vincolo del riporto pluriennale, generando un significativo beneficio di cassa. L'utilizzo tramite home banking di istituti diversi dall'AdE comporta lo scarto.
Quali sono i limiti di cumulo con altri aiuti, PNRR o contributi de minimis?
Il comma 466 ammette la cumulabilità con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistono sui medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento dell'intensità massima o dell'importo di aiuto più elevato consentito dalla disciplina europea di riferimento (regolamenti UE 2022/2472 e 2022/2473 o Orientamenti 2022/C 485/01). In pratica il professionista deve verificare la posizione dell'impresa unica sul Registro Nazionale Aiuti, controllare il massimale settoriale e calcolare l'aiuto equivalente lordo cumulato. Il superamento delle soglie è sanzionato con il recupero integrale del beneficio in eccedenza, oltre interessi.
Le grandi imprese agricole possono fruire subito del credito ZES o devono attendere l'approvazione UE?
Per le grandi imprese attive nella produzione agricola primaria il comma 466 prevede un regime particolare: il credito d'imposta è concesso nei limiti della sezione 1.1.1.1, parte II, degli Orientamenti UE 2022/C 485/01 sugli aiuti nei settori agricolo e forestale. La fruizione è condizionata alla data di notifica della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea, alla quale la misura è sottoposta ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, TFUE. Le spese ammissibili per le grandi imprese possono quindi essere considerate solo dal momento dell'approvazione UE e non retroattivamente. Per micro, piccole e medie imprese il regime è invece di esenzione automatica ex art. 14 Reg. 2022/2472.