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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 43 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Termine per l’accertamento (1) (2) (3) (4)

In vigore dal 1/1/1974

1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. (5) (6) 2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. (5) 2 bis. Gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto il recupero delle somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all’articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. (7) 3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 131, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore dall’1.1.2016. Testo precedente: “Art. 43 (Termine per l’accertamento). – Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del Titolo I, l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell’avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte.”. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 2, comma 1, DLgs. 5.8.2015 n. 128, pubblicato in G.U. 18.8.2015 n. 190; – l’art. 37, comma 24, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248; – l’art. 15, comma 1, DLgs. 9.7.1997 n. 241, pubblicato in G.U. 28.7.1997 n. 174. (2) Ai sensi dell’art. 5-septies, comma 4, DL 16.10.2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.2017 n. 172., “Anche in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 1º gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo”. (3) Ai sensi dell’art. 1, comma 9, DL 23.10.2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2018 n. 136, “In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1, i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.“. (4) Ai sensi dell’art. 2-quater comma 14 primo periodo, DL 9.8.2024 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.10.2024 n. 143, i termini di decadenza per l’accertamento sono prorogati al 31 dicembre 2027 per le annualità oggetto del regime di ravvedimento. Ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 14, i termini di decadenza per l’accertamento in scadenza il 31.12.2024 sono prorogati al 31.12.2025 per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale. (5) Ai sensi dell’art. 1, comma 132, la disposizione di cui al presente comma si applica agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31.12.2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d’imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per alcuno dei reati previsti dal DLgs. 10.3.2000 n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. (6) Il termine di decadenza di cui al presente comma è ridotto di due anni ai sensi dell’art. 3, comma 1, DLgs. 5.8.2015 n. 127, pubblicato in G.U. 18.8.2015 n. 190, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 909, lett. c), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 44 66 n. 302, S.O. n. 62. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che abbiano esercitato l’opzione di cui all’articolo 2, comma 1, del DLgs. 5.8.2015 n. 127. (7) Comma inserito dall’art. 23, comma 1, lett. b), DLgs. 12.6.2025 n. 81, pubblicato in G.U. 12.6.2025 n. 134.

In sintesi

  • L’art. 43 fissa termini di decadenza, non di prescrizione, per la notifica dell’avviso di accertamento.
  • Termine ordinario: 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
  • Omessa o nulla dichiarazione: termine si allunga al 31 dicembre del settimo anno successivo.
  • Riforma l. 208/2015 ha unificato i termini ed eliminato il raddoppio per reati tributari, salvi regimi residui.
  • Proroga Covid ex art. 67 D.L. 18/2020 ha sospeso 85 giorni i termini in scadenza nel 2020.
  • Decadenza dell’azione impositiva è distinta dalla prescrizione decennale del credito iscritto a ruolo ex art. 2934 c.c.

La natura del termine: decadenza e non prescrizione

L’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 disciplina i termini di decadenza entro i quali l’Agenzia delle entrate deve notificare l’avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi. La distinzione fra decadenza e prescrizione è capitale: la decadenza, regolata dagli artt. 2964 ss. c.c., opera automaticamente, impedisce in radice il potere accertativo e non è suscettibile di interruzione né di sospensione, salvo ipotesi tassative. La prescrizione attiene invece alla riscossione del credito gia accertato e segue il termine decennale ex art. 2934 c.c. dopo la definitività dell’atto e l’iscrizione a ruolo. L’art. 43 si gioca dunque sulla notifica dell’avviso entro il termine di legge: la notifica tardiva determina nullità insanabile dell’atto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

Comma 1: il termine ordinario di cinque anni

Il primo comma stabilisce che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. La formulazione vigente è frutto della sostituzione operata dall’art. 1, comma 131, della l. 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), in vigore dal 1° gennaio 2016. La disciplina si applica agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi (art. 1, comma 132, l. 208/2015). Per i periodi d'imposta precedenti continua ad operare il termine quadriennale previgente (31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).

Il calcolo del termine va condotto avendo riguardo alla data di presentazione della dichiarazione, non al periodo d'imposta cui essa si riferisce. Cosi, per la dichiarazione dei redditi 2018 presentata nel 2019 (modello redditi 2019), il termine ordinario di accertamento scade il 31 dicembre 2024. La presentazione della dichiarazione integrativa entro i termini ordinari (art. 2 comma 8 D.P.R. 322/1998) non sposta il termine generale di decadenza, ma la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in caso di integrativa a sfavore del contribuente, il termine decorre dalla presentazione dell’integrativa limitatamente agli elementi modificati o integrati (Cass. ord. 9 marzo 2018 n. 5728).

Comma 1: la riduzione di due anni per la tracciabilità

L’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, come modificato dall’art. 1, comma 909, lett. c), della l. 27 dicembre 2017 n. 205, prevede una riduzione di due anni del termine ordinario di decadenza per i soggetti passivi IVA che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. La riduzione non si applica ai soggetti che effettuano anche operazioni di commercio al minuto ex art. 22 D.P.R. 633/1972, salvo che abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi. È un meccanismo premiale che incentiva la tracciabilità e abbrevia l’orizzonte di esposizione al controllo, ma è di applicazione concreta limitata per la rigidità dei requisiti.

Comma 2: il termine settennale per omessa dichiarazione

Il secondo comma disciplina l’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla: in tal caso l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Anche qui la disciplina vigente discende dalla l. 208/2015: per i periodi d'imposta antecedenti al 2016 il termine resta quello quinquennale previgente. La dichiarazione si considera omessa quando è presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza ordinaria (art. 2, comma 7, D.P.R. 322/1998); la dichiarazione nulla è quella priva dei requisiti essenziali di sottoscrizione o presentata su modello difforme da quello approvato.

Il vecchio raddoppio dei termini per reati tributari

La versione previgente dell’art. 43 (terzo comma) prevedeva il raddoppio dei termini di accertamento in caso di violazione che comportasse obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74. L’istituto, fortemente dibattuto, è stato oggetto della pronuncia Corte Costituzionale 25 luglio 2011 n. 247, che ne aveva confermato la legittimità precisando che il raddoppio opera oggettivamente al ricorrere dei presupposti penali, indipendentemente dall’effettivo esito del procedimento penale, purché la denuncia sia trasmessa nei termini ordinari di accertamento.

L’istituto è stato ridimensionato dall’art. 2 del D.Lgs. 128/2015 e abrogato dalla l. 208/2015, che ha unificato i termini in cinque e sette anni. Resta un regime transitorio: la Cass. Sezioni Unite 12 luglio 2017 n. 17804 ha chiarito che il raddoppio si applica alle violazioni anteriori al 2 settembre 2015, purché la denuncia penale sia stata trasmessa entro la scadenza ordinaria. Dal 2016 il raddoppio non opera più, salvo i regimi residui come quello sui redditi prodotti all’estero ex art. 12 D.L. 78/2009.

L’esclusione del raddoppio per la sola infedele dichiarazione

La giurisprudenza di legittimità, con la Cass. 24 gennaio 2019 n. 1812, ha precisato che il raddoppio dei termini, nel regime transitorio applicabile, non opera automaticamente per il solo superamento delle soglie di punibilità del reato di dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. 74/2000: occorre la trasmissione effettiva e tempestiva della denuncia ex art. 331 c.p.p. all’autorità giudiziaria, con verifica concreta dei presupposti penali da parte del giudice tributario. La sola enunciazione astratta del superamento delle soglie non è sufficiente a giustificare la dilazione del termine.

Il termine «lungo» per i redditi prodotti all’estero

L’art. 12 del D.L. 1° luglio 2009 n. 78 prevede una presunzione legale relativa di evasione per le attività finanziarie e gli investimenti detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata non oggetto di adeguato monitoraggio fiscale (i cosiddetti «paradisi fiscali» individuati con decreto). In tali casi, ai fini dell’accertamento basato sulla presunzione, i termini ex art. 43 D.P.R. 600/1973 e art. 20 D.Lgs. 472/1997 sono raddoppiati. Il termine ordinario di cinque anni si estende dunque a dieci, e quello settennale per omessa dichiarazione a quattordici. La disciplina mira a colpire i fenomeni di esterovestizione patrimoniale e si coordina con il quadro RW del modello redditi: la mancata o infedele compilazione del quadro innesca le presunzioni e l’allungamento dei termini.

Le proroghe: il regime Covid e altre ipotesi

L’art. 67 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Cura Italia), conv. l. 24 aprile 2020 n. 27, ha disposto la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli uffici finanziari dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Il combinato disposto con l’art. 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 159 ha determinato un differimento di 85 giorni dei termini di decadenza in scadenza nel 2020 e il rinvio al 31 dicembre dell’anno successivo dei termini in scadenza fra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020. La proroga, oggetto di copioso contenzioso, è stata sostanzialmente confermata dalla giurisprudenza di merito.

Altre proroghe rilevanti: voluntary disclosure ex art. 5-septies D.L. 148/2017 (termini in scadenza dal 1° gennaio 2018 fissati al 30 giugno 2020 per le somme regolarizzate); PVC ante 2015 ex art. 1 comma 9 D.L. 119/2018 (termini prorogati di due anni); concordato preventivo biennale ex art. 2-quater comma 14 D.L. 113/2024 (termini al 31 dicembre 2027 per le annualità in ravvedimento; al 31 dicembre 2025 per i soggetti ISA aderenti al CPB con scadenza originaria fine 2024).

Sospensioni per adesione e mediazione

I termini di decadenza ex art. 43 sono soggetti a sospensione nelle seguenti ipotesi: presentazione dell’istanza di accertamento con adesione ex art. 6 del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, che sospende i termini per 90 giorni; reclamo-mediazione ex art. 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (oggi assorbito nelle modifiche del D.Lgs. 220/2023); presentazione di istanza di interpello ex art. 11 dello Statuto del contribuente (con effetti limitati). La sospensione opera nei casi in cui l’iniziativa procedimentale del contribuente intervenga prima della scadenza del termine ordinario: in tal caso il termine residuo riprende a decorrere al termine del periodo sospensivo.

Comma 2-bis: aiuti di Stato e termine ottennale

Il comma 2-bis, inserito dall’art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 12 giugno 2025 n. 81, prevede un termine speciale per gli avvisi che recuperano aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati a provvedimento di concessione, ovvero il cui importo emerge solo dalla dichiarazione fiscale (art. 10 D.M. 31 maggio 2017 n. 115): notifica entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La norma intercetta le esigenze di recupero di crediti d'imposta e agevolazioni indebitamente fruite e si coordina con la disciplina europea sugli aiuti illegittimi.

Comma 3: l’integrazione dell’accertamento

Il terzo comma consente all’Agenzia, fino alla scadenza dei termini ordinari, di integrare o modificare in aumento l’accertamento mediante notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. La norma richiede, a pena di nullità, l’indicazione specifica nei nuovi avvisi degli elementi sopravvenuti e degli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio. La giurisprudenza ha chiarito che i «nuovi elementi» devono essere effettivamente sopravvenuti e non già conoscibili o conosciuti dall’ufficio al momento del primo avviso, pena l’illegittima reiterazione del potere impositivo.

Coordinamento con l’accertamento sintetico ex art. 38

I termini di decadenza dell’art. 43 si applicano anche all'accertamento sintetico ex art. 38 D.P.R. 600/1973 (redditometro): la rettifica del reddito complessivo della persona fisica fondata su spese e indici di capacità contributiva soggiace agli stessi termini quinquennale (ordinario) e settennale (omessa dichiarazione). Lo stesso vale per l’accertamento d'ufficio ex art. 41 (omessa dichiarazione), che opera nei termini settennali.

Decadenza vs prescrizione: il dopo-accertamento

Una volta notificato tempestivamente l’avviso e divenuto definitivo (per mancata impugnazione, definizione agevolata o passaggio in giudicato della sentenza), il credito iscritto a ruolo entra nella fase della riscossione: qui non opera più la decadenza ex art. 43 ma la prescrizione decennale ex art. 2934 c.c. La giurisprudenza di legittimità (Cass. SU 17 novembre 2016 n. 23397) ha confermato che i tributi erariali si prescrivono in dieci anni anche dopo l’iscrizione a ruolo, salvo diverse previsioni speciali per determinati tributi locali (cinque anni). La cartella e gli atti della riscossione interrompono la prescrizione.

Tutele del contribuente: rilevabilità della decadenza

L’eccezione di decadenza ex art. 43 è rilevabile d'ufficio dal giudice tributario in ogni stato e grado del processo, in quanto attiene alla sussistenza stessa del potere impositivo. Il contribuente ha l’onere di allegare il vizio nei motivi di ricorso, ma la mancata allegazione non preclude la rilevazione officiosa. La nullità dell’atto notificato oltre i termini è insanabile e travolge anche gli atti consequenziali della riscossione (cartelle, intimazioni, pignoramenti).

Casi pratici

Caso Tizio - avviso 2024 per redditi 2018. Tizio ha presentato la dichiarazione dei redditi 2018 (modello redditi 2019) il 30 ottobre 2019. L’Agenzia delle entrate notifica l’avviso di accertamento il 28 novembre 2024 contestando ricavi non dichiarati per 80.000 euro. Il termine ordinario quinquennale ex art. 43 comma 1 scade il 31 dicembre 2024 (cinque anni dal 2019, anno di presentazione). L’avviso è tempestivo, notificato entro la decadenza. Tizio puo impugnarlo nel merito ma non eccepire la decadenza.

Caso Caio - omessa dichiarazione 2018. Caio non ha presentato la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2018, che avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 novembre 2019. L’Agenzia attiva l’accertamento d'ufficio ex art. 41 con notifica di avviso il 15 dicembre 2026. Il termine settennale ex art. 43 comma 2 scade il 31 dicembre 2026 (sette anni dal 2019, anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata). L’avviso è notificato 16 giorni prima della decadenza, dunque tempestivo. Caio puo difendersi nel merito (contestando la ricostruzione presuntiva) ma non sulla tempestività.

Caso Sempronio - redditi esteri 2018. Sempronio detiene un conto corrente in un Paese a fiscalità privilegiata non oggetto di adeguato monitoraggio, non dichiarato nel quadro RW del modello redditi 2019 (periodo d'imposta 2018). L’Agenzia, applicando la presunzione legale ex art. 12 D.L. 78/2009, contesta redditi esteri non dichiarati per 250.000 euro. I termini ordinari sono raddoppiati: la decadenza scade il 31 dicembre 2029 (10 anni in luogo dei 5 ordinari) per la presentazione della dichiarazione, ovvero il 31 dicembre 2033 (14 anni in luogo dei 7) per ipotetica omessa dichiarazione. L’avviso notificato nel 2027 è ampiamente tempestivo. Sempronio puo difendersi dimostrando che gli investimenti sono stati costituiti con redditi gia tassati o che il Paese è uscito dalla black list nel periodo rilevante.

Conclusioni operative

L’art. 43 presidia il limite temporale dell’azione accertativa erariale e va sempre verificato come primo motivo di ricorso. Il professionista deve censire la data di presentazione della dichiarazione, individuare il termine applicabile (quinquennale, settennale, raddoppiato per redditi esteri, ridotto per tracciabilità), considerare sospensioni e proroghe (Covid, adesione, CPB) e verificare la tempestività della notifica. La decadenza, se sussistente, travolge atto e riscossione: è la difesa più efficace, da valutare con priorità rispetto al merito.

Domande frequenti

Quanti anni indietro puo accertare l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 43?

Il termine ordinario è di cinque anni: l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 43 comma 1, come sostituito dalla l. 208/2015 con effetto sui periodi d'imposta dal 2016 in poi). In caso di omessa dichiarazione o dichiarazione nulla il termine si allunga a sette anni (comma 2). Per i redditi prodotti all’estero in Paesi a fiscalità privilegiata non monitorati i termini sono raddoppiati (art. 12 D.L. 78/2009): cinque diventano dieci e sette diventano quattordici. Per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti sopra 500 euro ex art. 3 D.Lgs. 127/2015 il termine si riduce di due anni. Il calcolo decorre dall’anno di presentazione della dichiarazione, non dal periodo d'imposta cui essa si riferisce.

Come si calcola il termine di accertamento in caso di dichiarazione integrativa?

La dichiarazione integrativa a favore del contribuente, presentata entro i termini ordinari ex art. 2 comma 8 D.P.R. 322/1998, non sposta il termine generale di decadenza, che resta ancorato alla presentazione della dichiarazione originaria. Diversa è l’integrativa a sfavore: la giurisprudenza di legittimità (Cass. 5728/2018) ha chiarito che il termine ex art. 43 decorre dalla presentazione dell’integrativa, ma limitatamente agli elementi modificati o integrati. Per il restante contenuto della dichiarazione vale il termine originario. Cosi un contribuente che presenti integrativa nel 2024 a modifica di componenti della dichiarazione 2019 espone al controllo solo le voci integrate per ulteriori cinque anni (fino al 31 dicembre 2029), mentre per il resto la decadenza è gia maturata al 31 dicembre 2024.

Cosa succede se l’avviso di accertamento è notificato dopo la scadenza del termine?

L’avviso notificato oltre i termini di cui all’art. 43 è affetto da nullità insanabile, in quanto la decadenza opera in modo automatico e impedisce in radice l’esercizio del potere accertativo. L’eccezione è rilevabile d'ufficio dal giudice tributario in ogni stato e grado del processo (la mancata allegazione nel ricorso non preclude la rilevazione officiosa), in quanto attiene alla sussistenza stessa del potere impositivo. La nullità travolge anche gli atti consequenziali della riscossione: cartelle, intimazioni, pignoramenti. Il professionista deve verificare la tempestività come primo motivo di ricorso, censendo la data di presentazione della dichiarazione, la data di notifica effettiva dell’avviso (o il perfezionamento ex art. 60 D.P.R. 600/1973), eventuali sospensioni o proroghe applicabili al caso concreto.

Le proroghe Covid hanno ancora effetto sui termini di accertamento ex art. 43?

Si, in molti casi gli avvisi notificati nel 2025 e 2026 beneficiano ancora delle proroghe disposte nel 2020. L’art. 67 del D.L. 18/2020 (Cura Italia), in combinato disposto con l’art. 12 del D.Lgs. 159/2015, ha sospeso i termini di accertamento dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (85 giorni) e differito al 31 dicembre dell’anno successivo i termini in scadenza fra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020. L’effetto pratico è uno slittamento di 85 giorni o di un anno per le annualità coinvolte. Ulteriori proroghe specifiche derivano dalla voluntary disclosure (D.L. 148/2017), dai PVC ante 2015 (D.L. 119/2018), dal concordato preventivo biennale (D.L. 113/2024) che proroga al 31 dicembre 2027 i termini per le annualità oggetto del regime di ravvedimento e al 31 dicembre 2025 quelli in scadenza al 31 dicembre 2024 per i soggetti ISA aderenti al CPB.

La presentazione dell’istanza di accertamento con adesione sospende i termini ex art. 43?

Si. La presentazione dell’istanza di accertamento con adesione ex art. 6 del D.Lgs. 218/1997 sospende i termini per 90 giorni, sia il termine di decadenza ex art. 43 (se l’istanza è presentata prima della notifica dell’avviso) sia il termine di impugnazione di 60 giorni (se l’istanza è presentata dopo la notifica dell’avviso). La sospensione opera automaticamente e si cumula con la sospensione feriale di agosto (1°-31 agosto ex l. 742/1969). Anche il reclamo-mediazione ex art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 (oggi rivisto dal D.Lgs. 220/2023) e l’istanza di interpello ex art. 11 Statuto del contribuente possono incidere sul decorso dei termini, con effetti diversificati. Il professionista deve calcolare con precisione le sospensioni cumulative per non incorrere in decadenze processuali.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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