Art. 45 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Commissione per l’esame delle proposte del comune] (1)
In vigore dal 1/1/1974
[…] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 18, comma 4, lett. e), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. Testo precedente: “(Commissione per l’esame delle proposte del comune). – La commissione di cui al sesto comma dell’art. 44 è unica per ogni ufficio delle imposte, è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato ed è composta per metà da impiegati dell’ufficio e per metà da persone designate dal consiglio comunale di ciascuno dei comuni compresi nel distretto. Non possono essere designati coloro che esercitano professionalmente funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria. Il numero dei componenti della commissione non può essere superiore, oltre al presidente, a otto per i comuni di prima classe, a sei per i comuni di seconda e terza classe e a quattro per i comuni di quarta e quinta classe. Non possono far parte della commissione gli impiegati dell’ufficio delle imposte che rivestono cariche elettive nei comuni del distretto e i componenti delle commissioni tributarie. Entro il 30 novembre di ciascun anno il sindaco comunica all’ufficio delle imposte i nominativi delle persone designate in rappresentanza del comune, le quali si intendono confermate di anno in anno qualora entro il detto termine il sindaco non abbia comunicato variazioni. La convocazione della commissione è fatta dal presidente, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso a mezzo di raccomandata diretto al sindaco del comune del quale si esaminano le proposte. L’avviso deve contenere l’indicazione nominativa dei contribuenti ai quali si riferiscono le proposte medesime. La commissione determina l’ammontare dell’imponibile da accertare sulla base degli atti in suo possesso, deliberando a maggioranza di voti con l’intervento di almeno la metà più uno dei componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Le sedute della commissione non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente. Il segretario della commissione redige il verbale della seduta nel quale devono essere indicati i nominativi degli intervenuti, le proposte esaminate e le decisioni adottate. Il verbale è sottoscritto anche dal presidente. Ai compiti di segreteria della commissione provvede l’ufficio delle imposte. Le spese relative alla partecipazione dei rappresentanti dei comuni sono a carico dei comuni stessi.“. TITOLO V – Sanzioni
In sintesi
Abrogazione e contesto normativo
L’art. 45 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è stato abrogato dall’art. 18, comma 4, lett. e), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. L’abrogazione è intervenuta nel quadro di una più ampia riforma del sistema di partecipazione dei comuni all’accertamento tributario, che ha eliminato il meccanismo delle proposte formali di aumento degli imponibili e delle commissioni miste.
Contenuto della disposizione abrogata
La norma abrogata disciplinava la commissione per l’esame delle proposte del comune, organo collegiale previsto dal sesto comma dell’art. 44 nella sua formulazione originale. La commissione era unica per ogni ufficio delle imposte, presieduta dal capo dell’ufficio o da un suo delegato, e composta per metà da impiegati dell’ufficio e per metà da rappresentanti dei comuni compresi nel distretto.
La commissione aveva il compito di esaminare le proposte di aumento degli imponibili avanzate dai comuni e di determinare l’ammontare dell’imponibile da accertare sulla base degli atti disponibili, deliberando a maggioranza di voti. Le sedute non erano pubbliche e il contribuente non poteva parteciparvi. Il segretario della commissione redigeva un verbale che riassumeva le decisioni adottate.
Ragioni dell’abrogazione
L’abrogazione dell’art. 45 è conseguita alla soppressione del meccanismo delle proposte formali di aumento degli imponibili, che presupponeva l’esistenza delle commissioni. La riforma del 2010 ha optato per un modello più snello, in cui i comuni partecipano all’accertamento attraverso segnalazioni informative, senza procedimenti formali di proposta e valutazione da parte di organi collegiali. Questo ha eliminato la necessità delle commissioni, che si erano rivelate poco efficienti nella pratica.
La partecipazione dei comuni all’accertamento è oggi disciplinata integralmente dall’art. 44 del D.P.R. 600/1973, nelle forme della messa a disposizione delle dichiarazioni, delle segnalazioni preventive e delle comunicazioni entro 30 giorni.
Domande frequenti
L’art. 45 del DPR 600/1973 è ancora in vigore?
No. L’art. 45 è stato abrogato dall’art. 18, comma 4, lett. e), del D.L. 78/2010. La disciplina della partecipazione dei comuni all’accertamento è ora contenuta integralmente nell’art. 44, che prevede il sistema delle segnalazioni e delle comunicazioni senza commissioni miste.
Cosa prevedeva la norma prima dell’abrogazione?
La norma istituiva commissioni miste presso ciascun ufficio delle imposte, composte per metà da funzionari dell’ufficio e per metà da rappresentanti comunali, con il compito di esaminare le proposte di aumento degli imponibili avanzate dai comuni e di determinare l’imponibile da accertare.
Quale sistema ha sostituito le commissioni dell’art. 45?
Il meccanismo attuale, introdotto dalla riforma del 2010, prevede segnalazioni informative da parte dei comuni e comunicazioni entro 30 giorni, senza organi collegiali di valutazione. L’Agenzia delle entrate valuta autonomamente le informazioni ricevute e decide se procedere all’accertamento.