Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 47 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta] (1)

In vigore dal 1/1/1974

[…] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “(Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta) – Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione prescritta dall’art. 7 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l’ammontare complessivo delle ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati. Se l’ammontare complessivo dei compensi, interessi e altre somme dichiarati è inferiore a quello definitivamente accertato, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la differenza. Se la dichiarazione non comprende tutti i percipienti, si applica inoltre per ogni nominativo omesso la pena pecuniaria da lire trecentomila a lire tre milioni. Si applicano le disposizioni del sesto comma dell’art. 46.“.

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In sintesi

  • Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, nel quadro della riforma del sistema sanzionatorio tributario.
  • La norma disciplinava le sanzioni per omissione e incompletezza della dichiarazione presentata dai sostituti d'imposta (datori di lavoro, banche, intermediari).
  • Le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta sono oggi disciplinate dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 471/1997.
  • Restano rilevanti, per i procedimenti in corso relativi a fatti ante 1998, le pene pecuniarie in lire previste dal testo originario.
Indice dei contenuti

Abrogazione e sistema attuale

L’art. 47 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è stato abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, con effetto dal 1° aprile 1998. La norma disciplinava le sanzioni amministrative applicabili ai sostituti d'imposta che avevano omesso o reso incompleta la dichiarazione dei sostituti d'imposta (l’attuale Modello 770).

Contenuto della disposizione abrogata

La norma abrogata prevedeva:

  • Omessa dichiarazione del sostituto d'imposta: pena pecuniaria da due a quattro volte l’ammontare complessivo delle ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati;
  • Dichiarazione incompleta per importo: se l’ammontare dichiarato era inferiore a quello accertato, pena pecuniaria da due a quattro volte la differenza;
  • Dichiarazione incompleta per nominativi: per ogni percipiente omesso, pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 3.000.000;
  • Rinvio al sesto comma dell’art. 46 per la disciplina della dichiarazione tardiva.

Disciplina attuale per i sostituti d'imposta

Le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta sono oggi disciplinate dall’art. 2 del D.Lgs. 471/1997 (per le ritenute non versate) e dall’art. 3 (per le irregolarità dei modelli 770). Il D.Lgs. 87/2024 ha ulteriormente rivisto le sanzioni, rendendo il sistema più proporzionato e prevedendo riduzioni per i sostituti che regolarizzano spontaneamente la propria posizione. I sostituti che omettono la presentazione del Modello 770 sono soggetti alle sanzioni ordinarie per omessa dichiarazione, con gli stessi criteri applicati ai contribuenti ordinari.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

L’art. 47 è ancora applicabile ai sostituti d'imposta?

No. L’art. 47 è stato abrogato dal D.Lgs. 471/1997 con effetto dal 1° aprile 1998. Le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770) sono oggi disciplinate dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 471/1997.

Quali sanzioni si applicano oggi per l’omessa presentazione del Modello 770?

L’omessa presentazione del Modello 770 comporta le sanzioni per omessa dichiarazione previste dall’art. 2 del D.Lgs. 471/1997, pari al 120%-240% delle ritenute non dichiarate (minimo 250 euro). La presentazione tardiva entro 90 giorni riduce la sanzione.

Cosa prevedeva la norma abrogata per i nominativi omessi nella dichiarazione?

La norma originale prevedeva una sanzione aggiuntiva da lire 300.000 a lire 3.000.000 per ogni nominativo di percipiente omesso nella dichiarazione del sostituto. Oggi le omissioni dei singoli percipienti sono considerate nell’ambito della valutazione complessiva dell’incompletezza della dichiarazione.

Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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