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Testo dell'articoloVigente
Art. 47 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta] (1)
In vigore dal 1/1/1974
[…] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “(Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta) – Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione prescritta dall’art. 7 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l’ammontare complessivo delle ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati. Se l’ammontare complessivo dei compensi, interessi e altre somme dichiarati è inferiore a quello definitivamente accertato, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la differenza. Se la dichiarazione non comprende tutti i percipienti, si applica inoltre per ogni nominativo omesso la pena pecuniaria da lire trecentomila a lire tre milioni. Si applicano le disposizioni del sesto comma dell’art. 46.“.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Abrogazione e sistema attuale
L’art. 47 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è stato abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, con effetto dal 1° aprile 1998. La norma disciplinava le sanzioni amministrative applicabili ai sostituti d'imposta che avevano omesso o reso incompleta la dichiarazione dei sostituti d'imposta (l’attuale Modello 770).
Contenuto della disposizione abrogata
La norma abrogata prevedeva:
Disciplina attuale per i sostituti d'imposta
Le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta sono oggi disciplinate dall’art. 2 del D.Lgs. 471/1997 (per le ritenute non versate) e dall’art. 3 (per le irregolarità dei modelli 770). Il D.Lgs. 87/2024 ha ulteriormente rivisto le sanzioni, rendendo il sistema più proporzionato e prevedendo riduzioni per i sostituti che regolarizzano spontaneamente la propria posizione. I sostituti che omettono la presentazione del Modello 770 sono soggetti alle sanzioni ordinarie per omessa dichiarazione, con gli stessi criteri applicati ai contribuenti ordinari.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 10/2014
Prassi e linee guida
Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate richiama, in luogo delle abrogate previsioni del DPR 600/1973, le sanzioni del D.Lgs. 471/1997 per omessa o infedele dichiarazione del sostituto.
Domande frequenti
L’art. 47 è ancora applicabile ai sostituti d'imposta?
No. L’art. 47 è stato abrogato dal D.Lgs. 471/1997 con effetto dal 1° aprile 1998. Le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770) sono oggi disciplinate dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 471/1997.
Quali sanzioni si applicano oggi per l’omessa presentazione del Modello 770?
L’omessa presentazione del Modello 770 comporta le sanzioni per omessa dichiarazione previste dall’art. 2 del D.Lgs. 471/1997, pari al 120% delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (120%-240% in precedenza, D.Lgs. 87/2024); se le ritenute sono state interamente versate la sanzione è fissa, da 250 a 1.000 euro. La presentazione tardiva entro 90 giorni riduce la sanzione.
Cosa prevedeva la norma abrogata per i nominativi omessi nella dichiarazione?
La norma originale prevedeva una sanzione aggiuntiva da lire 300.000 a lire 3.000.000 per ogni nominativo di percipiente omesso nella dichiarazione del sostituto. Oggi le omissioni dei singoli percipienti sono considerate nell’ambito della valutazione complessiva dell’incompletezza della dichiarazione.