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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 47 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta] (1)

In vigore dal 1/1/1974

[…] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “(Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta) – Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione prescritta dall’art. 7 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l’ammontare complessivo delle ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati. Se l’ammontare complessivo dei compensi, interessi e altre somme dichiarati è inferiore a quello definitivamente accertato, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la differenza. Se la dichiarazione non comprende tutti i percipienti, si applica inoltre per ogni nominativo omesso la pena pecuniaria da lire trecentomila a lire tre milioni. Si applicano le disposizioni del sesto comma dell’art. 46.“.

In sintesi

  • Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, nel quadro della riforma del sistema sanzionatorio tributario.
  • La norma disciplinava le sanzioni per omissione e incompletezza della dichiarazione presentata dai sostituti d'imposta (datori di lavoro, banche, intermediari).
  • Le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta sono oggi disciplinate dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 471/1997.
  • Restano rilevanti, per i procedimenti in corso relativi a fatti ante 1998, le pene pecuniarie in lire previste dal testo originario.
Abrogazione e sistema attuale

L’art. 47 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è stato abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, con effetto dal 1° aprile 1998. La norma disciplinava le sanzioni amministrative applicabili ai sostituti d'imposta che avevano omesso o reso incompleta la dichiarazione dei sostituti d'imposta (l’attuale Modello 770).

Contenuto della disposizione abrogata

La norma abrogata prevedeva:

  • Omessa dichiarazione del sostituto d'imposta: pena pecuniaria da due a quattro volte l’ammontare complessivo delle ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati;
  • Dichiarazione incompleta per importo: se l’ammontare dichiarato era inferiore a quello accertato, pena pecuniaria da due a quattro volte la differenza;
  • Dichiarazione incompleta per nominativi: per ogni percipiente omesso, pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 3.000.000;
  • Rinvio al sesto comma dell’art. 46 per la disciplina della dichiarazione tardiva.
Disciplina attuale per i sostituti d'imposta

Le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta sono oggi disciplinate dall’art. 2 del D.Lgs. 471/1997 (per le ritenute non versate) e dall’art. 3 (per le irregolarità dei modelli 770). Il D.Lgs. 87/2024 ha ulteriormente rivisto le sanzioni, rendendo il sistema più proporzionato e prevedendo riduzioni per i sostituti che regolarizzano spontaneamente la propria posizione. I sostituti che omettono la presentazione del Modello 770 sono soggetti alle sanzioni ordinarie per omessa dichiarazione, con gli stessi criteri applicati ai contribuenti ordinari.

Domande frequenti

L’art. 47 è ancora applicabile ai sostituti d'imposta?

No. L’art. 47 è stato abrogato dal D.Lgs. 471/1997 con effetto dal 1° aprile 1998. Le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770) sono oggi disciplinate dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 471/1997.

Quali sanzioni si applicano oggi per l’omessa presentazione del Modello 770?

L’omessa presentazione del Modello 770 comporta le sanzioni per omessa dichiarazione previste dall’art. 2 del D.Lgs. 471/1997, pari al 120%-240% delle ritenute non dichiarate (minimo 250 euro). La presentazione tardiva entro 90 giorni riduce la sanzione.

Cosa prevedeva la norma abrogata per i nominativi omessi nella dichiarazione?

La norma originale prevedeva una sanzione aggiuntiva da lire 300.000 a lire 3.000.000 per ogni nominativo di percipiente omesso nella dichiarazione del sostituto. Oggi le omissioni dei singoli percipienti sono considerate nell’ambito della valutazione complessiva dell’incompletezza della dichiarazione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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