Art. 44 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Partecipazione dei comuni all’accertamento
In vigore dal 1/1/1974
I comuni partecipano all’accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo. L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni […] (1) le dichiarazioni di cui all’articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell’articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi […] (2) che abbiano stipulato convenzioni con l’Agenzia delle entrate (3). (4) Il comune di domicilio fiscale del contribuente […] (5) segnala (6) all’Agenzia delle entrate (7) qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell’art. 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. […] (8) Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione. Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma […] (9) comunica (10) entro trenta (11) giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo. (12) […] (13) […] (14) […] (15) Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma può (16) richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresì individuati gli ulteriori dati che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni […] (17) per favorire la partecipazione all’attività di accertamento, nonchè le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza. (18) Note: (1) Le parole “e dei consigli tributari” sono state soppresse dall’art. 11, comma 8, lett. a), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. In precedenza le medesime parole erano state inserite dall’art. 1, comma 12-ter, lett. a), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. (2) Le parole “nonchè ai relativi consigli tributari” sono state soppresse dall’art. 11, comma 8, lett. a), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. In precedenza le medesime parole erano state inserite dall’art. 1, comma 12-ter, lett. a), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. (3) Le parole “che abbiano stipulato convenzioni con l’Agenzia delle entrate” sono state inserite dall’art. 8, comma 8-bis, lett. a), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. (4) Comma sostituito dall’art. 18, comma 4, lett. a), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. Testo precedente: “I centri di servizio devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell’anno in cui sono pervenute, le copie delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell’art. 2; gli uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 1 luglio dell’anno in cui scade il termine per l’accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio a persone fisiche, nonchè quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell’art. 43.“. (5) Le parole “, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, ed il consiglio tributario” sono state soppresse dall’art. 11, comma 8, lett. a), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 1, comma 12-ter, lett. b), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148; – l’art. 18, comma 4, lett. b), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. (6) La parola “segnala” è stata sostituita alla precedente “segnalano” dall’art. 11, comma 8, lett. a), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. (7) Le parole “Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “Ufficio delle imposte dirette” dall’art. 11, comma 8, lett. a), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. (8) Periodo abrogato dall’art. 18, comma 4, lett. b), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. Testo precedente: “A tal fine il comune può prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già trasmessegli in copia dall’ufficio stesso.“. DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 45-46 67 (9) Le parole “, ed il consiglio tributario” sono state soppresse dall’art. 11, comma 8, lett. b), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. In precedenza le parole “ed il consiglio tributario comunicano” erano state sostituite alla precedente “comunica” dall’art. 1, comma 12-ter, lett. c), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. (10) La parola “comunica” è stata sostituita alla precedente “comunicano” dall’art. 11, comma 8, lett. b), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. (11) La parola “trenta” è stata sostituita alla precedente “sessanta” dall’art. 8, comma 8-bis, lett. b), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. (12) Comma sostituito dall’art. 18, comma 4, lett. c), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. Testo precedente: “Il comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale l’ufficio delle imposte ha comunicato proposta di accertamento ai sensi del secondo comma può inoltre proporre l’aumento degli imponibili, indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. La proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta comunale, sentito il consiglio tributario se istituito, deve pervenire all’ufficio delle imposte, a pena di decadenza, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma. La deliberazione della giunta comunale è immediatamente esecutiva.“. (13) Comma abrogato dall’art. 18, comma 4, lett. d), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. Testo precedente: “Le proposte di accertamento dell’ufficio delle imposte e le proposte di aumento del comune devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una delle copie, datata e sottoscritta, viene restituita in segno di ricevuta all’ufficio mittente.“. (14) Comma abrogato dall’art. 18, comma 4, lett. d), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. Testo precedente: “Decorso il termine di novanta giorni di cui al quarto comma l’ufficio delle imposte provvede alla notificazione degli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di aumento da parte dei comuni o le proposte del comune siano state accolte dall’ufficio stesso.“. (15) Comma abrogato dall’art. 18, comma 4, lett. d), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. Testo precedente: “Le proposte di aumento non condivise dall’ufficio delle imposte devono essere trasmesse a cura dello stesso, con le proprie deduzioni, all’apposita commissione operante presso ciascun ufficio, la quale determina gli imponibili da accertare. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l’ufficio delle imposte provvede all’accertamento dell’imponibile già determinato.“. (16) La parola “può“ è stata sostituita alle precedenti “ed il consiglio tributario possono” dall’art. 11, comma 8, lett. c), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. In precedenza le parole “ed il consiglio tributario possono” erano state sostituite alla precedente “può“ dall’art. 1, comma 12-ter, lett. d), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. (17) Le parole “e dei consigli tributari” sono state soppresse dall’art. 11, comma 8, lett. d), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. (18) Comma inserito dall’art. 1, comma 12-ter, lett. e), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148.
In sintesi
Il ruolo dei comuni nell’accertamento tributario
L’art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 disciplina la partecipazione dei comuni all’accertamento dei redditi delle persone fisiche, istituzionalizzando un rapporto di collaborazione tra l’Agenzia delle entrate e gli enti locali. Questa collaborazione si fonda sull’assunto che i comuni, in quanto enti prossimi al territorio, dispongano spesso di informazioni rilevanti per la corretta determinazione dei redditi dei propri residenti.
La disciplina vigente è il risultato di numerose modifiche legislative che hanno progressivamente ridefinito i contorni della partecipazione comunale. In particolare, il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ha riformulato l’assetto della collaborazione, eliminando le commissioni miste e il meccanismo delle proposte di aumento degli imponibili (ora regolati diversamente), mentre il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 ha ridotto da 60 a 30 giorni il termine per le comunicazioni del comune. La soppressione dei «consigli tributari», previsti in una fase intermedia, ha ulteriormente semplificato la struttura organizzativa della partecipazione.
La messa a disposizione delle dichiarazioni
Il secondo comma dell’art. 44 prevede che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei comuni le dichiarazioni dei contribuenti in essi residenti. Questa previsione, nella sua formulazione attuale, attribuisce ai comuni un accesso diretto alle dichiarazioni fiscali dei propri residenti, nell’ambito delle convenzioni che i comuni devono stipulare con l’Agenzia per ottenere tale accesso.
La disposizione prevede altresì che gli uffici dell’Agenzia, prima di emettere avvisi di accertamento ai sensi dell’art. 38 (quarto comma e seguenti), inviino una segnalazione preventiva ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi. Questa segnalazione consente al comune di intervenire con proprie informazioni prima che l’accertamento si consolidi, garantendo il massimo sfruttamento delle conoscenze territoriali dell’ente locale.
Le segnalazioni del comune all’Agenzia delle entrate
Il terzo comma attribuisce al comune di domicilio fiscale la facoltà di segnalare all’Agenzia delle entrate «qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche». Le segnalazioni devono indicare dati, fatti ed elementi rilevanti, fornendo documentazione idonea a comprovarne la fondatezza. Il comune può segnalare anche omissioni della dichiarazione.
Sul piano pratico, le segnalazioni comunali riguardano tipicamente:
Le segnalazioni comunali costituiscono «notizie» ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 600/1973 e come tali possono essere utilizzate dall’ufficio come punto di partenza per l’attività accertatrice. Non hanno, di per sé, natura probatoria autonoma: devono essere integrate da ulteriori elementi e riscontri acquisiti dall’Agenzia.
La comunicazione delle informazioni entro 30 giorni
Il quarto comma prevede che il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti per i quali abbia ricevuto la segnalazione preventiva dell’Agenzia, comunichi entro 30 giorni ogni elemento utile alla determinazione del reddito complessivo. Questo termine, ridotto da 60 a 30 giorni dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, impone al comune un’attività celere di raccolta e trasmissione delle informazioni disponibili.
Le informazioni che il comune può trasmettere includono: dati anagrafici e di composizione del nucleo familiare, informazioni sulle attività produttive insediate nel territorio, dati catastali e urbanistici, informazioni sui permessi di costruzione e sulle ristrutturazioni edilizie, elementi disponibili presso gli uffici comunali competenti per tributi locali (IMU, TARI, ecc.).
Il potere del comune di richiedere informazioni a enti pubblici
L’art. 44 attribuisce al comune anche il potere di richiedere, per gli adempimenti previsti dai commi terzo e quarto, dati e notizie ad amministrazioni ed enti pubblici, che hanno l’obbligo di rispondere gratuitamente. Questo potere rafforza le capacità informative del comune e gli consente di ottenere dati da fonti terze senza oneri economici, potendo accedere a banche dati pubbliche rilevanti per la determinazione del reddito.
Pubblicazione dei dati aggregati
L’ultimo comma dell’art. 44, introdotto nel 2011, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano stabiliti criteri e modalità per la pubblicazione sul sito del comune di dati aggregati relativi alle dichiarazioni dei contribuenti residenti, con riferimento a determinate categorie di contribuenti o di reddito. La disposizione risponde a un’esigenza di trasparenza e di controllo sociale diffuso sull’evasione fiscale a livello locale, pur nella necessaria tutela della riservatezza individuale (i dati sono pubblicati in forma aggregata, non nominativa). Con lo stesso decreto sono individuati gli ulteriori dati che l’Agenzia mette a disposizione dei comuni per favorire la partecipazione all’attività di accertamento.
Valore pratico della partecipazione comunale
Nonostante la semplificazione del meccanismo rispetto all’originale impianto del 1973, la partecipazione dei comuni all’accertamento conserva un valore pratico significativo nel contrasto alle forme di evasione «di prossimità», quelle cioè che sono rilevabili attraverso la conoscenza diretta del territorio. I comuni più attivi, soprattutto nelle aree a maggiore concentrazione di attività commerciali e turistiche, hanno contribuito all’accertamento di redditi non dichiarati con segnalazioni che hanno consentito all’Agenzia delle entrate di recuperare importi rilevanti.
Domande frequenti
Cosa può segnalare il comune all’Agenzia delle entrate sul mio conto?
Il comune può segnalare qualsiasi elemento che integri il contenuto della dichiarazione dei redditi: tenore di vita non coerente con il reddito, attività non dichiarate, ristrutturazioni edilizie, possesso di beni non congruenti con il reddito. Le segnalazioni devono essere documentate e indicare dati e fatti precisi; non costituiscono prova autonoma ma sono un punto di partenza per l’attività accertatrice dell’Agenzia.
L’Agenzia avvisa il comune prima di emettere un avviso di accertamento?
Sì. Prima di emettere avvisi di accertamento ai sensi dell’art. 38 (quarto comma e seguenti), l’ufficio invia una segnalazione preventiva al comune di domicilio fiscale del contribuente, se il comune ha stipulato una convenzione con l’Agenzia. Questo consente al comune di trasmettere informazioni utili alla determinazione del reddito entro 30 giorni.
Il comune può accedere alle mie dichiarazioni dei redditi?
Sì, ma solo nell’ambito delle convenzioni stipulate con l’Agenzia delle entrate. L’accesso è finalizzato alla partecipazione all’attività di accertamento e non consente un utilizzo discrezionale dei dati fiscali da parte dell’ente locale. I dati sono trattati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Il comune può chiedere dati alle amministrazioni pubbliche per i suoi adempimenti di segnalazione?
Sì. L’art. 44 attribuisce al comune il potere di richiedere dati e notizie ad amministrazioni ed enti pubblici, che hanno l’obbligo di rispondere gratuitamente. Questo consente al comune di incrociare informazioni provenienti da fonti diverse (catasto, motorizzazione, camere di commercio) per costruire segnalazioni circostanziate.
Qual è la differenza tra la partecipazione comunale all’accertamento oggi e quella prevista dalla legge originale del 1973?
Il sistema originale prevedeva un meccanismo più complesso con commissioni miste e proposte di aumento degli imponibili da parte dei comuni, con termini di 90 giorni. Le riforme del 2010 e 2012 hanno semplificato il sistema: oggi il comune segnala informazioni entro 30 giorni dalla segnalazione preventiva dell’Agenzia, senza il meccanismo delle proposte di aumento e delle commissioni miste.