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Testo dell'articoloVigente
Art. 49 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Deduzioni e detrazioni indebite]
In vigore dal 1/1/1974
[…] (1) Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “(Deduzioni e detrazioni indebite) – Se il contribuente ha esposto nella dichiarazione indebite detrazioni dall’imposta ovvero indebite deduzioni dal reddito di cui agli artt. 17 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, e all’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la maggiore imposta dovuta. La stessa pena si applica se le indebite detrazioni o deduzioni sono state conseguite per causa imputabile al contribuente, in sede di ritenuta alla fonte. Si applica il quinto comma dell’art. 55.“
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In sintesi
Indice dei contenuti
Abrogazione e quadro normativo attuale
L’art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è stato abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. La norma era collocata nel titolo V del decreto (Sanzioni) e disciplinava specificamente le sanzioni per l’esposizione in dichiarazione di detrazioni d'imposta e deduzioni dal reddito in misura superiore a quella spettante.
Contenuto della norma abrogata
L’articolo prevedeva l’applicazione della pena pecuniaria da due a quattro volte la maggiore imposta dovuta nelle seguenti ipotesi:
La norma rinviava al quinto comma dell’art. 55 per quanto riguarda le sanzioni accessorie.
Disciplina attuale
Con l’abrogazione dell’art. 49, le fattispecie di indebita detrazione o deduzione sono confluite nella più ampia categoria dell'infedele dichiarazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 471/1997. Il contribuente che espone detrazioni o deduzioni non spettanti commette il medesimo illecito di chi dichiara un reddito imponibile inferiore a quello reale, con le sanzioni proporzionali previste da tale decreto, oggi pari al 70% della maggiore imposta (in assenza di comportamenti fraudolenti).
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Documento di prassi
L'articolo, dedicato alla sanzione per deduzioni e detrazioni indebite esposte in dichiarazione, e' stato abrogato dalla riforma sanzionatoria tributaria del D.Lgs. 471/1997. Le sanzioni per dichiarazioni infedeli relative a deduzioni o detrazioni non spettanti sono ora disciplinate dall'art. 1 D.Lgs. 471/1997 (sanzione proporzionale alla maggiore imposta o al minor credito).
Domande frequenti
L’art. 49 è ancora applicabile?
No. L’art. 49 è stato abrogato dal D.Lgs. 471/1997 con effetto dal 1° aprile 1998. Le detrazioni e deduzioni indebite sono oggi una delle fattispecie che integrano l’infedele dichiarazione, sanzionata dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 471/1997 con una sanzione pari al 70% della maggiore imposta.
Esporre una detrazione non spettante è considerato infedele dichiarazione?
Sì. Ai sensi del D.Lgs. 471/1997, qualsiasi indicazione nella dichiarazione che determini una minore imposta rispetto a quella dovuta integra l’infedele dichiarazione, compresa l’esposizione di detrazioni o deduzioni non spettanti. La sanzione del 70% si applica sulla maggiore imposta che ne deriva.
Cosa prevedeva la norma abrogata per le deduzioni indebite ottenute tramite il sostituto?
La norma abrogata sanzionava anche le deduzioni indebite conseguite in sede di ritenuta alla fonte per causa imputabile al contribuente (ad esempio chi aveva comunicato erroneamente dati al datore di lavoro ottenendo deduzioni maggiori). Oggi questa fattispecie è ricondotta all’infedele dichiarazione o all’omessa comunicazione di dati rilevanti per la corretta effettuazione delle ritenute.