Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 49 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Deduzioni e detrazioni indebite]

In vigore dal 1/1/1974

[…] (1) Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “(Deduzioni e detrazioni indebite) – Se il contribuente ha esposto nella dichiarazione indebite detrazioni dall’imposta ovvero indebite deduzioni dal reddito di cui agli artt. 17 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, e all’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la maggiore imposta dovuta. La stessa pena si applica se le indebite detrazioni o deduzioni sono state conseguite per causa imputabile al contribuente, in sede di ritenuta alla fonte. Si applica il quinto comma dell’art. 55.“

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In sintesi

  • Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, con effetto dal 1° aprile 1998.
  • La norma sanzionava le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito esposte indebitamente nella dichiarazione, con pena da due a quattro volte la maggiore imposta.
  • Le stesse sanzioni si applicavano alle deduzioni indebite conseguite per causa imputabile al contribuente in sede di ritenuta alla fonte.
  • Le violazioni relative a detrazioni e deduzioni indebite sono oggi ricondotte alla più ampia fattispecie di infedele dichiarazione disciplinata dal D.Lgs. 471/1997.
Indice dei contenuti

Abrogazione e quadro normativo attuale

L’art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è stato abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. La norma era collocata nel titolo V del decreto (Sanzioni) e disciplinava specificamente le sanzioni per l’esposizione in dichiarazione di detrazioni d'imposta e deduzioni dal reddito in misura superiore a quella spettante.

Contenuto della norma abrogata

L’articolo prevedeva l’applicazione della pena pecuniaria da due a quattro volte la maggiore imposta dovuta nelle seguenti ipotesi:

  • Il contribuente aveva esposto nella dichiarazione indebite detrazioni dall’imposta (oneri che danno diritto a detrazione di cui agli artt. 17 del D.P.R. n. 598/1973, reddito complessivo, e 24, detrazioni, e all’art. 7 del D.P.R. n. 599/1973, imposta sul reddito agrario);
  • Il contribuente aveva esposto indebite deduzioni dal reddito dei medesimi testi normativi;
  • Le indebite detrazioni o deduzioni erano state conseguite per causa imputabile al contribuente in sede di ritenuta alla fonte.

La norma rinviava al quinto comma dell’art. 55 per quanto riguarda le sanzioni accessorie.

Disciplina attuale

Con l’abrogazione dell’art. 49, le fattispecie di indebita detrazione o deduzione sono confluite nella più ampia categoria dell'infedele dichiarazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 471/1997. Il contribuente che espone detrazioni o deduzioni non spettanti commette il medesimo illecito di chi dichiara un reddito imponibile inferiore a quello reale, con le sanzioni proporzionali previste da tale decreto, oggi pari al 70% della maggiore imposta (in assenza di comportamenti fraudolenti).

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Documento di prassi

Art. 49 DPR 600/1973 - testo coordinato def.finanze.it

L'articolo, dedicato alla sanzione per deduzioni e detrazioni indebite esposte in dichiarazione, e' stato abrogato dalla riforma sanzionatoria tributaria del D.Lgs. 471/1997. Le sanzioni per dichiarazioni infedeli relative a deduzioni o detrazioni non spettanti sono ora disciplinate dall'art. 1 D.Lgs. 471/1997 (sanzione proporzionale alla maggiore imposta o al minor credito).

Domande frequenti

L’art. 49 è ancora applicabile?

No. L’art. 49 è stato abrogato dal D.Lgs. 471/1997 con effetto dal 1° aprile 1998. Le detrazioni e deduzioni indebite sono oggi una delle fattispecie che integrano l’infedele dichiarazione, sanzionata dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 471/1997 con una sanzione pari al 70% della maggiore imposta.

Esporre una detrazione non spettante è considerato infedele dichiarazione?

Sì. Ai sensi del D.Lgs. 471/1997, qualsiasi indicazione nella dichiarazione che determini una minore imposta rispetto a quella dovuta integra l’infedele dichiarazione, compresa l’esposizione di detrazioni o deduzioni non spettanti. La sanzione del 70% si applica sulla maggiore imposta che ne deriva.

Cosa prevedeva la norma abrogata per le deduzioni indebite ottenute tramite il sostituto?

La norma abrogata sanzionava anche le deduzioni indebite conseguite in sede di ritenuta alla fonte per causa imputabile al contribuente (ad esempio chi aveva comunicato erroneamente dati al datore di lavoro ottenendo deduzioni maggiori). Oggi questa fattispecie è ricondotta all’infedele dichiarazione o all’omessa comunicazione di dati rilevanti per la corretta effettuazione delle ritenute.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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