Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Prassi e linee guida
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 50 D.P.R. 600/1973 – Omessa denuncia della variazione dei redditi fondiari

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Accertamento delle imposte sui redditi

Articolo abrogato. Non è più in vigore. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall’ articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Accertamento - D.P.R. 600/1973.

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In sintesi

  • L'art. 50 del D.P.R. 600/1973 sanzionava l'omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari in aumento (reddito dominicale dei terreni e reddito agrario).
  • La norma e' stata abrogata dall'art. 16, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
  • La disciplina sanzionatoria tributaria e' confluita nel sistema organico introdotto dalla riforma del 1997.
  • La scheda ha valore storico e ricognitivo: la disposizione non e' più applicabile.

L'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, conteneva una specifica previsione sanzionatoria relativa all'omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari. Nel testo previgente, la disposizione stabiliva che, in caso di omessa denuncia, nel termine fissato dall'allora vigente normativa, delle situazioni che davano luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applicasse una pena pecuniaria. La norma presidiava l'obbligo del contribuente di comunicare le variazioni rilevanti ai fini della corretta determinazione dei redditi fondiari, evitando che modifiche incrementative del reddito sfuggissero alla tassazione.

L'abrogazione e la riforma del sistema sanzionatorio

La disposizione e' stata espressamente abrogata dall'art. 16, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Tale decreto, insieme ai D.Lgs. 472 e 473 del 1997, ha realizzato la riforma organica del sistema sanzionatorio tributario non penale, sostituendo la previgente frammentazione di pene pecuniarie e soprattasse con un impianto unitario fondato sulla sanzione amministrativa pecuniaria, sui principi di legalita', di personalita' e di proporzionalita'. In questo quadro, le singole previsioni sanzionatorie disseminate nei decreti sull'accertamento, come l'art. 50, sono state soppresse e assorbite nella nuova disciplina generale.

Il valore attuale della scheda

La presente scheda ha quindi un valore esclusivamente storico e ricognitivo: l'art. 50 del D.P.R. 600/1973 non e' più in vigore e non può essere applicato a fattispecie attuali. Per le violazioni in materia di redditi fondiari e di obblighi dichiarativi occorre fare riferimento al sistema sanzionatorio introdotto dalla riforma del 1997 e alle sue successive modifiche. La conoscenza della norma abrogata resta utile per ricostruire l'evoluzione della disciplina e per comprendere il regime applicabile a fatti risalenti, in ossequio al principio di applicazione della legge nel tempo.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi e linee guida

Agenzia delle Entrate

DPR 600/1973 - testo coordinato (def.finanze.it)

Il testo coordinato segnala l'abrogazione dell'articolo, le cui funzioni sono state assorbite dalla disciplina del catasto e dalle ordinarie sanzioni dichiarative.

Domande frequenti

L'art. 50 del D.P.R. 600/1973 e' ancora in vigore?

No. La norma e' stata abrogata dall'art. 16, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e non e' piu' applicabile.

Che cosa sanzionava la disposizione?

L'omessa denuncia, nel termine previsto, delle variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, con una pena pecuniaria a carico del contribuente.

Dove e' confluita oggi la materia?

Nel sistema sanzionatorio tributario organico introdotto dai D.Lgs. 471, 472 e 473 del 1997, che ha unificato e razionalizzato le sanzioni amministrative in materia fiscale.

La scheda ha ancora utilita'?

Si, ma solo a fini storici e ricostruttivi: serve a comprendere l'evoluzione della disciplina e il regime applicabile a fatti risalenti, non a regolare situazioni attuali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 20 giugno 2026
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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