Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 52 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Violazioni degli obblighi delle aziende di credito] (1)

In vigore dal 1/1/1974

[…] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “(Violazioni degli obblighi delle aziende di credito) – Se i documenti trasmessi a norma dell’art. 32, primo comma, n. 7), non rispondono al vero o sono incompleti si applica la pena pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 30.000.000 a carico dell’azienda o istituto di credito e la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto le risposte. La pena a carico dell’azienda o istituto di credito si applica anche nel caso di omissione dell’invio dei documenti. Si considera omesso l’invio avvenuto oltre il termine di cui all’art. 32, ultimo comma; ove il ritardo non sia superiore a quindici giorni, la pena è ridotta della metà. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di violazioni da parte delle società ed enti di assicurazione e delle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria relativamente alle richieste di cui all’art. 32, primo comma, n. 5). In caso di recidiva nelle infrazioni di cui al comma precedente, può essere disposto lo scioglimento degli organi amministrativi dell’azienda o istituto; in caso di eccezionale gravità può essere revocata l’autorizzazione all’esercizio del credito ai sensi delle leggi in vigore. Nel caso in cui le infrazioni previste nel primo comma si riferiscono a richieste rivolte dagli uffici delle imposte all’amministrazione postale, si applica la pena pecuniaria da lire seicentomila a lire sei milioni a carico delle persone responsabili secondo l’ordinamento dell’amministrazione stessa.“.

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In sintesi

  • Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, con effetto dal 1° aprile 1998.
  • La norma sanzionava le aziende di credito, le compagnie di assicurazione e gli intermediari finanziari che rispondevano in modo falso, incompleto o non rispondevano alle richieste degli uffici fiscali.
  • Nei casi più gravi, era previsto anche lo scioglimento degli organi amministrativi o la revoca dell’autorizzazione all’esercizio del credito.
  • Le violazioni degli obblighi di risposta degli intermediari finanziari sono oggi disciplinate dai D.Lgs. 471/1997 e 472/1997, in coordinamento con la normativa bancaria e di vigilanza.
Indice dei contenuti

Abrogazione e contesto normativo

L’art. 52 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è stato abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. La norma disciplinava le sanzioni applicabili alle aziende di credito (banche e istituti di credito) e agli altri intermediari finanziari che non adempievano correttamente agli obblighi di risposta previsti dall’art. 32 del medesimo decreto nei confronti degli uffici delle imposte.

Contenuto della norma abrogata

Il testo previgente prevedeva un sistema sanzionatorio articolato per gravità:

  • Documenti non rispondenti al vero o incompleti: pena pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 30.000.000 a carico dell’azienda o istituto, e da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 a carico dei sottoscrittori delle risposte;
  • Omissione dell’invio dei documenti (incluso l’invio oltre il termine con ritardo superiore a 15 giorni; se il ritardo era inferiore, la pena era ridotta della metà): stessa sanzione;
  • Recidiva nelle infrazioni: possibilità di scioglimento degli organi amministrativi dell’azienda;
  • Eccezionale gravità: revoca dell’autorizzazione all’esercizio del credito;
  • Per le violazioni relative all’amministrazione postale: pena da lire 600.000 a lire 6.000.000 a carico delle persone responsabili.

Le stesse disposizioni si applicavano alle compagnie di assicurazione, agli intermediari finanziari e ai soggetti che effettuavano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto terzi.

Disciplina attuale degli obblighi informativi degli intermediari

Dopo l’abrogazione dell’art. 52, gli obblighi informativi degli intermediari finanziari nei confronti dell’Agenzia delle entrate sono disciplinati da un quadro normativo articolato: le disposizioni del D.Lgs. 471/1997 per i profili sanzionatori, le norme dell’art. 32 del D.P.R. 600/1973 per i poteri istruttori dell’Agenzia, e la normativa bancaria e di vigilanza per i profili di supervisione prudenziale. Le sanzioni per le banche che non rispondono o rispondono in modo incompleto alle richieste dell’Agenzia sono oggi espresse in euro e coordinate con le disposizioni sulla vigilanza bancaria.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Documento di prassi

Testo coordinato art. 52 DPR 600/1973 - Normattiva

L'articolo 52 del DPR 600/1973 - che sanzionava le violazioni degli obblighi delle aziende di credito connessi alle indagini finanziarie - è stato abrogato dal D.Lgs. 471/1997. La disciplina sanzionatoria per gli intermediari finanziari inadempienti agli obblighi di comunicazione all'anagrafe tributaria è oggi contenuta nell'art. 10 del D.Lgs. 471/97.

Circolare

n. 32/E del 19 ottobre 2006

La circolare ricostruisce il quadro degli obblighi a carico di banche e intermediari nelle indagini finanziarie a fini di accertamento, inserendosi nel solco lasciato dall'abrogato art. 52 DPR 600/73: sono individuati gli obblighi di trasmissione dati all'archivio rapporti finanziari e le conseguenze sanzionatorie attualmente applicabili in caso di mancata o tardiva comunicazione.

Domande frequenti

L’art. 52 è ancora applicabile alle banche?

No. L’art. 52 è stato abrogato dal D.Lgs. 471/1997 con effetto dal 1° aprile 1998. Le violazioni degli obblighi informativi delle banche e degli altri intermediari finanziari nei confronti dell’Agenzia delle entrate sono oggi disciplinate dal D.Lgs. 471/1997 e dalla normativa di settore.

Cosa prevedeva la norma abrogata per la banca che rispondeva in modo falso o incompleto?

La norma prevedeva una doppia sanzione: a carico dell’azienda (da lire 3 a 30 milioni) e a carico dei sottoscrittori delle risposte (da lire 1 a 10 milioni). In caso di recidiva era possibile lo scioglimento degli organi amministrativi; nei casi di eccezionale gravità si poteva arrivare alla revoca dell’autorizzazione bancaria.

Le banche possono ancora essere sanzionate per omessa risposta alle richieste dell’Agenzia?

Sì, ma con un sistema normativo diverso. Le banche e gli altri intermediari che non rispondono o rispondono in modo incompleto alle richieste dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 600/1973 sono soggetti alle sanzioni del D.Lgs. 471/1997. L’omessa risposta può anche comportare, per il contribuente, l’applicazione di presunzioni sui dati non comunicati.

Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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