Art. 52 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Violazioni degli obblighi delle aziende di credito] (1)
In vigore dal 1/1/1974
[…] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “(Violazioni degli obblighi delle aziende di credito) – Se i documenti trasmessi a norma dell’art. 32, primo comma, n. 7), non rispondono al vero o sono incompleti si applica la pena pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 30.000.000 a carico dell’azienda o istituto di credito e la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto le risposte. La pena a carico dell’azienda o istituto di credito si applica anche nel caso di omissione dell’invio dei documenti. Si considera omesso l’invio avvenuto oltre il termine di cui all’art. 32, ultimo comma; ove il ritardo non sia superiore a quindici giorni, la pena è ridotta della metà. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di violazioni da parte delle società ed enti di assicurazione e delle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria relativamente alle richieste di cui all’art. 32, primo comma, n. 5). In caso di recidiva nelle infrazioni di cui al comma precedente, può essere disposto lo scioglimento degli organi amministrativi dell’azienda o istituto; in caso di eccezionale gravità può essere revocata l’autorizzazione all’esercizio del credito ai sensi delle leggi in vigore. Nel caso in cui le infrazioni previste nel primo comma si riferiscono a richieste rivolte dagli uffici delle imposte all’amministrazione postale, si applica la pena pecuniaria da lire seicentomila a lire sei milioni a carico delle persone responsabili secondo l’ordinamento dell’amministrazione stessa.“.
In sintesi
Abrogazione e contesto normativo
L’art. 52 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è stato abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. La norma disciplinava le sanzioni applicabili alle aziende di credito (banche e istituti di credito) e agli altri intermediari finanziari che non adempievano correttamente agli obblighi di risposta previsti dall’art. 32 del medesimo decreto nei confronti degli uffici delle imposte.
Contenuto della norma abrogata
Il testo previgente prevedeva un sistema sanzionatorio articolato per gravità:
Le stesse disposizioni si applicavano alle compagnie di assicurazione, agli intermediari finanziari e ai soggetti che effettuavano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto terzi.
Disciplina attuale degli obblighi informativi degli intermediari
Dopo l’abrogazione dell’art. 52, gli obblighi informativi degli intermediari finanziari nei confronti dell’Agenzia delle entrate sono disciplinati da un quadro normativo articolato: le disposizioni del D.Lgs. 471/1997 per i profili sanzionatori, le norme dell’art. 32 del D.P.R. 600/1973 per i poteri istruttori dell’Agenzia, e la normativa bancaria e di vigilanza per i profili di supervisione prudenziale. Le sanzioni per le banche che non rispondono o rispondono in modo incompleto alle richieste dell’Agenzia sono oggi espresse in euro e coordinate con le disposizioni sulla vigilanza bancaria.
Domande frequenti
L’art. 52 è ancora applicabile alle banche?
No. L’art. 52 è stato abrogato dal D.Lgs. 471/1997 con effetto dal 1° aprile 1998. Le violazioni degli obblighi informativi delle banche e degli altri intermediari finanziari nei confronti dell’Agenzia delle entrate sono oggi disciplinate dal D.Lgs. 471/1997 e dalla normativa di settore.
Cosa prevedeva la norma abrogata per la banca che rispondeva in modo falso o incompleto?
La norma prevedeva una doppia sanzione: a carico dell’azienda (da lire 3 a 30 milioni) e a carico dei sottoscrittori delle risposte (da lire 1 a 10 milioni). In caso di recidiva era possibile lo scioglimento degli organi amministrativi; nei casi di eccezionale gravità si poteva arrivare alla revoca dell’autorizzazione bancaria.
Le banche possono ancora essere sanzionate per omessa risposta alle richieste dell’Agenzia?
Sì, ma con un sistema normativo diverso. Le banche e gli altri intermediari che non rispondono o rispondono in modo incompleto alle richieste dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 600/1973 sono soggetti alle sanzioni del D.Lgs. 471/1997. L’omessa risposta può anche comportare, per il contribuente, l’applicazione di presunzioni sui dati non comunicati.