Art. 51 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Violazione degli obblighi relativi alla contabilità] (1)
In vigore dal 1/1/1974
[…] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “(Violazione degli obblighi relativi alla contabilità) – Se nel corso degli accessi di cui all’art. 32 viene rifiutata l’esibizione o comunque impedita l’ispezione delle scritture contabili e dei documenti la cui tenuta e conservazione è obbligatoria per legge o di cui risulta l’esistenza, si applica la pena pecuniaria da lire un milioneduecentomila a dodici milioni. La stessa pena si applica in caso di omessa tenuta o conservazione DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 52-55 69 delle scritture contabili e dei documenti prescritti dagli artt. 14, 18, 19 e 21. Qualora le scritture contabili e i documenti di cui al precedente comma non siano tenuti in conformità alle disposizioni dell’art. 22, si applica la pena pecuniaria da lire seicentomila a lire sei milioni. Le pene previste nei precedenti commi sono irrogate anche se dai fatti non è derivato ostacolo all’accertamento, e sono raddoppiate se vengono accertate evasioni di imposta per un ammontare complessivo superiore a lire cinque milioni. Nell’ipotesi di cui al terzo comma la pena è ridotta al quinto del minimo se le irregolarità delle scritture contabili o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza. Gli amministratori e i componenti degli organi di controllo delle società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione senza denunciare la mancanza delle scritture contabili prescritte dal presente decreto sono puniti con la multa da lire duecentomila a lire due milioni. Nelle ipotesi di cui all’art. 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferme restando le sanzioni previste dall’art. 46, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque decimi dell’ammontare delle spese ed oneri ammessi in deduzione.“
In sintesi
Abrogazione e sistema attuale
L’art. 51 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è stato abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. La norma disciplinava le sanzioni per le violazioni degli obblighi relativi alla contabilità, rilevate tipicamente nel corso degli accessi ispettivi previsti dall’art. 32 del medesimo decreto.
Contenuto della norma abrogata
Il testo previgente prevedeva diverse fattispecie sanzionatorie:
Disciplina attuale delle violazioni contabili
Le violazioni relative alla contabilità sono oggi disciplinate dall’art. 9 del D.Lgs. 471/1997. Le sanzioni sono espresse in misura proporzionale o fissa in euro, con distinzione tra la tenuta di scritture contabili irregolari (sanzione da 1.000 a 8.000 euro), la mancata esibizione o il rifiuto di esibire documenti in sede di verifica (sanzione da 2.000 a 15.000 euro) e l’omessa tenuta delle scritture obbligatorie. Il sistema attuale prevede anche sanzioni accessorie nei casi più gravi, come la pubblicazione della sentenza di condanna.
Domande frequenti
L’art. 51 è ancora applicabile per verifiche sulla contabilità?
No. L’art. 51 è stato abrogato dal D.Lgs. 471/1997 con effetto dal 1° aprile 1998. Le violazioni degli obblighi contabili sono oggi disciplinate dall’art. 9 del D.Lgs. 471/1997, che prevede sanzioni espresse in euro e criteri di proporzionalità più articolati.
Quali sanzioni si applicano oggi se rifiuto di esibire la contabilità in sede di verifica?
Il rifiuto di esibire documenti in sede di verifica comporta una sanzione da 2.000 a 15.000 euro ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 471/1997. Nei casi più gravi, il rifiuto ostativo all’accertamento può comportare l’applicazione dell’accertamento induttivo ex art. 39, secondo comma, del D.P.R. 600/1973, con presunzione di redditi non dichiarati.
Le irregolarità formali della contabilità sono sanzionate allo stesso modo dell’omessa tenuta?
No. Sia nel sistema previgente sia in quello attuale si distingue tra omessa tenuta (sanzione più grave) e irregolarità formali di scarsa rilevanza (sanzione ridotta). Il D.Lgs. 471/1997 prevede criteri di proporzionalità che tengono conto della gravità dell’irregolarità e del suo impatto sull’attività accertatrice.