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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 5 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali (1)

In vigore dal 01/01/1998

1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13) , nonchè dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda (2) , così come risultanti dal conto economico dell’esercizio. 2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1. 3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell’articolo 2425 del codice civile, nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione al conto economico. 4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indi- DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 5 bis 8 cate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi. 5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa. 5 bis. Per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti, la correzione di errori contabili, diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti, assume rilievo, in deroga a quanto disposto nei commi 1, 2, 3, 4 e 5, se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo e, comunque, entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza. Il primo periodo opera, in relazione alle suddette correzioni di errori contabili, soltanto se sia il valore della produzione netta relativo al periodo d’imposta in cui è effettuata la correzione sia quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali avrebbero dovuto essere correttamente rilevati non è negativo, anche non tenendo conto dei predetti elementi. (3) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 50, lett. a), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Testo precedente:“(Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b)). – 1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle voci classificabili nel valore della produzione di cui al primo comma, lettera A), dell’articolo 2425 del codice civile e la somma di quelle classificabili nei costi della produzione di cui alla lettera B) del medesimo comma, ad esclusione delle perdite su crediti e delle spese per il personale dipendente. Detta disposizione opera anche per i soggetti non tenuti all’applicazione del citato articolo 2425.“ La disposizione, ai sensi dell’art. 1, comma 51 della legge medesima, si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. L’ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 previa indicazione nell’apposito prospetto di cui all’articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina dell’IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti, ad eccezione delle quote residue derivanti dall’applicazione del comma 3 dell’articolo 111 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il cui ammontare complessivo è deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007. Resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina. (2) Le parole “, nonchè dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda” sono state inserite dall’art. 13-bis, comma 3, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Per l’efficacia della presente disposizione, si vedano i successivi commi 5 e 6. Per il regime transitorio, si veda il successivo comma 7. (3) Comma inserito dall’art. 4, comma 3, lett. a), DLgs. 18.12.2025 n. 192, pubblicato in G.U. 19.12.2025 n. 294. Ai sensi del successivo articolo 7, comma 2, la disposizione si applica alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.

In sintesi

  • L’art. 5 disciplina la base IRAP di società di capitali ed enti commerciali residenti.
  • La base imponibile è la differenza tra valore (A) e costi della produzione (B) del conto economico civilistico.
  • Sono escluse le spese per il personale (B9), svalutazioni crediti (B10 c/d), accantonamenti rischi (B12) e altri accantonamenti (B13).
  • Vige il principio di derivazione dal bilancio: rilevano qualificazione, imputazione temporale e classificazione dei principi contabili.
  • Per i soggetti IAS-IFRS si applica la regola di sostanziale equivalenza con le voci civilistiche (comma 2).
  • Le deduzioni del cosiddetto cuneo fiscale per il personale sono recuperate tramite l’art. 11 del decreto.
Cosa disciplina l’art. 5 del decreto IRAP

L’articolo 5 del D.Lgs. 446/1997 è il cuore tecnico del calcolo IRAP per le imprese organizzate in forma societaria di capitali e per gli enti commerciali residenti. Mentre l’art. 4 enuncia in via generale che l’imposta colpisce il valore della produzione netta, l’art. 5 spiega come quel valore va costruito a partire dal conto economico civilistico. La norma identifica i soggetti destinatari, fissa lo schema di calcolo (differenza tra voci A e voci B del conto economico ex art. 2425 c.c., con alcune esclusioni tipizzate), introduce il principio di derivazione dal bilancio e detta una regola di sostanziale equivalenza per chi redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS-IFRS. L’attuale versione dell’articolo è frutto della riforma introdotta dall’art. 1, comma 50, lett. a), della L. 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008), che ha abbandonato il precedente metodo cosiddetto fiscale a favore di un approccio integralmente bilancistico.

Soggetti destinatari: società di capitali ed enti commerciali

L’art. 5, comma 1, si applica ai soggetti indicati dall’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto IRAP, ossia le società e gli enti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR. In concreto si tratta di società per azioni (Spa), società in accomandita per azioni (Sapa), società a responsabilità limitata (Srl, comprese le Srl semplificate e le Srl unipersonali), società cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Sono escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 5 le società di persone e le imprese individuali, per le quali si applica il diverso schema dell’art. 5-bis basato sui ricavi e costi rilevanti ai fini reddituali, salva l’opzione per il regime di derivazione. La norma esclude inoltre i soggetti che esercitano le attività specifiche regolate dagli articoli 6 (banche e altri intermediari finanziari) e 7 (imprese di assicurazione), che hanno regole proprie.

Il metodo bilancistico e il principio di derivazione

La riforma del 2008 ha segnato un cambio di paradigma. Nel regime previgente la base IRAP delle società di capitali era costruita prendendo i valori civilistici del conto economico e applicando le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla disciplina del reddito d'impresa (regole TUIR su ammortamenti, leasing, manutenzioni, costi auto e così via): la base IRAP era di fatto una grandezza fiscale, agganciata al TUIR. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, invece, l’art. 5 ha sancito il principio di derivazione dal bilancio civilistico: la base imponibile è data direttamente dalle voci del conto economico, così come risultanti dall’esercizio e redatte secondo i principi contabili nazionali OIC. Le variazioni TUIR non si applicano più, salvo le poche deroghe previste dallo stesso decreto IRAP (in particolare gli artt. 5-6-7-11). Il legislatore ha così voluto semplificare il calcolo, ancorarlo a una grandezza economica oggettiva e ridurre il contenzioso interpretativo che il vecchio doppio binario IRAP-IRES generava in misura significativa.

Schema di calcolo: A meno B (con esclusioni)

Lo schema operativo è semplice solo in apparenza. La base imponibile si ottiene sottraendo dal valore della produzione (lettera A del conto economico ex art. 2425 c.c., voci A1 ricavi delle vendite, A2 variazione delle rimanenze di prodotti, A3 variazione dei lavori in corso, A4 incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, A5 altri ricavi e proventi) i costi della produzione (lettera B del medesimo articolo, voci da B6 a B14) con esclusione di quattro categorie di costi che, pur essendo civilisticamente costi di produzione, non rilevano ai fini IRAP. Le esclusioni sono tassative e riguardano: la voce B9 spese per il personale (salari, stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale); le voci B10, lettere c) e d), relative alle svalutazioni delle immobilizzazioni e dei crediti compresi nell’attivo circolante; la voce B12 accantonamenti per rischi; la voce B13 altri accantonamenti.

Perché il personale è escluso (e perché poi rientra)

L’esclusione della voce B9 è la più importante e, in termini di gettito, la più contestata. Il legislatore ha scelto di tenere fuori dal calcolo standard l’intero costo del personale dipendente perché l’IRAP, nel disegno originario, mira a colpire il valore aggiunto al lordo del costo del lavoro e del costo del capitale di debito: chi crea ricchezza più organizzata paga di più, indipendentemente da come la distribuisce. Tuttavia, per evitare un eccesso di pressione fiscale sulle imprese ad alta intensità di manodopera, il successivo art. 11 introduce un complesso sistema di deduzioni del cosiddetto cuneo fiscale: deduzione forfettaria per ciascun dipendente a tempo indeterminato, deduzione integrale del costo per i dipendenti a tempo indeterminato (introdotta dalla Legge di Bilancio 2015, applicabile dal 2015), deduzione dei contributi assicurativi obbligatori, deduzione per apprendisti, disabili e personale con contratto di formazione e lavoro, deduzioni territoriali ridotte. Il risultato pratico è che, per i contratti a tempo indeterminato, il costo del personale è di fatto integralmente deducibile, mentre per le altre tipologie restano forfait e deduzioni parziali.

Le altre esclusioni: svalutazioni e accantonamenti

L’esclusione delle voci B10/c (svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali) e B10/d (svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide) risponde alla logica di neutralità rispetto alle valutazioni discrezionali. Si tratta di poste di natura estimativa, non di costi monetari, e includerle nella base IRAP esporrebbe al rischio di manovre di pianificazione fiscale e di contenzioso valutativo. Identico ragionamento vale per la voce B12 (accantonamenti per rischi, come fondi cause legali, fondi indennità suppletive di clientela, fondi garanzie) e per la voce B13 (altri accantonamenti non altrove classificabili): la loro determinazione è opinabile e dipende da stime soggettive, perciò il legislatore preferisce attendere il momento dell’effettivo utilizzo del fondo, quando l’onere si manifesta come costo concreto. Sono inoltre estromessi, dalla modifica introdotta dal DL 244/2016, i componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda: plusvalenze e minusvalenze da cessione di complessi aziendali restano quindi fuori dalla base IRAP.

Soggetti IAS-IFRS: il principio di sostanziale equivalenza (comma 2)

Il comma 2 dell’art. 5 affronta il problema dei soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS-IFRS. Si tratta tipicamente delle società quotate, delle banche, delle imprese di assicurazione e delle società che hanno esercitato l’opzione facoltativa prevista dal D.Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38. Per questi soggetti la struttura del conto economico è diversa da quella civilistica italiana, perché lo IAS 1 prevede schemi alternativi (per natura o per destinazione) e non utilizza la nomenclatura A-B dell’art. 2425 c.c. Il legislatore ha quindi adottato un criterio di sostanziale equivalenza: la base imponibile si determina assumendo le voci del valore e dei costi della produzione che corrispondono, per natura e funzione economica, a quelle indicate nel comma 1. In pratica si compie una riclassificazione delle voci IAS-IFRS in chiave OIC, individuando i corrispondenti dei ricavi, dei consumi, dei costi per servizi, dei costi del personale e così via.

Il principio di neutralità tra OIC e IAS (comma 5)

Il comma 5 chiude il sistema con una regola di portata generale: indipendentemente dall’effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa. È la cosiddetta regola di neutralità tra soggetti OIC e soggetti IAS: ciascuna impresa applica il proprio sistema di principi contabili, ma le tre dimensioni qualificazione-imputazione-classificazione diventano direttamente rilevanti ai fini IRAP, senza che possano essere disattese da una diversa rappresentazione in bilancio. Questo significa, ad esempio, che un’operazione qualificata economicamente come vendita secondo gli IAS-IFRS produce ricavi IRAP anche se iscritta diversamente in voci minori del conto economico; specularmente, una qualificazione OIC come finanziamento prevarrà sulla mera classificazione contabile in voce ricavi.

Comma 3: i componenti negativi non deducibili

Il comma 3 elenca una serie di componenti negativi che, pur potendo essere classificati in voci civilistiche diverse dalla B9, non sono comunque deducibili dalla base IRAP. La logica è anti-elusiva: impedire che il costo del personale o di compensi assimilati possa essere riclassificato in altre voci per beneficiare della deduzione che la voce B9 esclude. In particolare sono indeducibili: le spese per personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla B9 (per esempio personale distaccato classificato tra i costi per servizi); i costi, compensi e utili indicati nell’art. 11, comma 1, lettera b), numeri da 2 a 5 (compensi a collaboratori, prestazioni di lavoro autonomo occasionale, utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano lavoro); la quota interessi dei canoni di leasing, da scorporare dal contratto; le perdite su crediti; l’IMU. Lo stesso comma chiarisce in positivo che i contributi erogati per legge concorrono alla base imponibile (salvo quelli correlati a costi indeducibili) e che plusvalenze e minusvalenze su immobili non strumentali e non oggetto di attività rientrano nel calcolo. È infine ammessa la deduzione delle quote di ammortamento di marchi e avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo, indipendentemente dall’imputazione a conto economico.

Comma 4: componenti correlati a periodi precedenti o successivi

Il comma 4 introduce una regola di correlazione: i componenti positivi e negativi classificati in voci diverse da quelle indicate nel comma 1 (cioè non comprese nello schema A-B standard) concorrono comunque alla base imponibile se correlati a componenti rilevanti di periodi d'imposta precedenti o successivi. È una clausola di chiusura che evita salti d'imposta o doppie tassazioni quando un componente è iscritto in bilancio in un esercizio diverso da quello di competenza economica, ad esempio per sopravvenienze attive o passive collegate a ricavi o costi già transitati in base imponibile.

Variazioni residue dal valore civilistico

Pur con il principio di derivazione, il valore civilistico non è perfettamente coincidente con la base IRAP. Restano alcune variazioni in aumento o in diminuzione: gli ammortamenti seguono i criteri civilistici (non i coefficienti tabellari DM 31.12.1988 del TUIR), ma con la specifica deroga per marchi e avviamento; per le auto aziendali permangono limiti di deducibilità coerenti con la disciplina TUIR (rinvii indiretti); per le spese telefoniche valgono i limiti generali della stessa norma di settore. Il sistema, quindi, è di derivazione qualificata, non di derivazione integrale.

Esempio pratico: Alfa Spa

Si consideri una società per azioni con esercizio coincidente con l’anno solare che presenta il seguente conto economico (in milioni di euro): valore della produzione lettera A pari a 10 (di cui A1 ricavi 9,5 e A5 altri ricavi 0,5); costi della produzione lettera B pari a 8, composti da B6 acquisti di materie 3, B7 servizi 1,5, B8 godimento beni di terzi 0,3, B9 personale 2, B10 ammortamenti e svalutazioni 0,8 (di cui 0,6 ammortamenti B10/a-b e 0,2 svalutazione crediti B10/d), B12 accantonamenti 0,2, B13 altri accantonamenti 0,2. Per il calcolo IRAP si parte da 10 e si sottraggono solo le voci B deducibili: B6 + B7 + B8 + B10/a-b = 3 + 1,5 + 0,3 + 0,6 = 5,4. La base prima delle deduzioni art. 11 è quindi 10 meno 5,4 = 4,6. Su questo valore si applicano le deduzioni dell’art. 11 (deduzione integrale del personale a tempo indeterminato, deduzioni forfettarie, contributi obbligatori): ipotizzando che dei 2 milioni di costo del personale 1,8 milioni siano riferibili a contratti a tempo indeterminato integralmente deducibili, la base imponibile finale scende a 4,6 meno 1,8 = 2,8 milioni. Su 2,8 si applica l’aliquota ordinaria del 3,9 per cento (eventualmente maggiorata dalle regioni), per un’IRAP teorica di circa 109 mila euro.

Comma 5-bis: la correzione degli errori contabili

Il comma 5-bis, inserito dal D.Lgs. 18 dicembre 2025 n. 192, disciplina la rilevanza IRAP delle correzioni di errori contabili per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il bilancio a revisione legale. La correzione di errori non rilevanti (cioè non iscritti in bilancio come materiali) assume rilievo IRAP, in deroga ai commi 1-5, se effettuata entro l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo a quello dell’errore e, comunque, prima dell’avvio di accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza. La regola si applica solo se il valore della produzione netta dell’esercizio di correzione e di quello originario non risulta negativo. La norma vale per le correzioni rilevate nei bilanci a partire dal 1 gennaio 2025.

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 156/2001

La Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimita' degli artt. 2, 4, 8 e 11 del D.Lgs. 446/1997: l'IRAP non colpisce il reddito personale ma il valore aggiunto prodotto dalle attivita' autonomamente organizzate, costituendo cosi' un indice autonomo di capacita' contributiva non sovrapponibile a quello degli altri tributi.

Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.it

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare n. 60/E del 28 ottobre 2008

L'Agenzia chiarisce la nuova determinazione della base imponibile IRAP per le societa' di capitali a seguito della Finanziaria 2008: i componenti positivi e negativi assumono rilevanza secondo la corretta classificazione di bilancio, con principio di derivazione diretta dal conto economico e abbandono del 'doppio binario' civile/fiscale.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Circolare n. 36/E del 16 luglio 2009

Ulteriori chiarimenti sulle modifiche introdotte dalla L. 244/2007: inerenza civilistica dei costi, trattamento dei contributi, ammortamento dei terreni sottostanti ai fabbricati strumentali e gestione delle deduzioni dal costo del lavoro per le societa' di capitali.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Circolare n. 27/E del 26 maggio 2009

Indicazioni operative sulla determinazione della base imponibile IRAP dopo la riforma del 2008 per societa' di capitali e enti commerciali: criteri di classificazione delle voci di conto economico e principio della presa diretta dal bilancio civilistico.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Come si calcola l’IRAP per le società di capitali (Spa, Srl)?

Per le società di capitali e gli enti commerciali residenti la base IRAP si determina come differenza tra il valore della produzione (lettera A del conto economico ex art. 2425 c.c., voci A1-A5) e i costi della produzione (lettera B), con esclusione delle voci B9 spese per il personale, B10 lettere c) e d) svalutazioni di immobilizzazioni e crediti, B12 accantonamenti per rischi e B13 altri accantonamenti. Al risultato si applicano poi le deduzioni del cosiddetto cuneo fiscale previste dall’art. 11 (deduzione integrale del personale a tempo indeterminato, deduzioni forfettarie, contributi obbligatori) e l’aliquota ordinaria del 3,9 per cento, eventualmente maggiorata dalle regioni nei limiti di legge.

Quali voci del conto economico entrano nel valore della produzione IRAP?

Entrano le voci della lettera A del conto economico civilistico ex art. 2425 c.c.: A1 ricavi delle vendite e delle prestazioni, A2 variazioni delle rimanenze di prodotti in corso, semilavorati e finiti, A3 variazione dei lavori in corso su ordinazione, A4 incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, A5 altri ricavi e proventi (compresi i contributi in conto esercizio salvo che siano correlati a costi indeducibili). Dalla riforma del 2007 sono invece esclusi i componenti positivi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, mentre plusvalenze e minusvalenze su immobili non strumentali rientrano nel calcolo.

Il costo del personale è deducibile dall’IRAP?

La voce B9 spese per il personale è esclusa dallo schema di calcolo dell’art. 5: in prima battuta, quindi, il costo del personale non è deducibile. Tuttavia l’art. 11 del decreto IRAP introduce un sistema articolato di deduzioni del cosiddetto cuneo fiscale che, di fatto, rende integralmente deducibile il costo dei dipendenti a tempo indeterminato (a partire dal 2015) e prevede deduzioni forfettarie per le altre tipologie contrattuali, oltre alla deduzione dei contributi assicurativi obbligatori e di deduzioni specifiche per apprendisti, disabili e personale con contratti di formazione.

Cosa significa principio di derivazione dal bilancio in materia IRAP?

Significa che la base imponibile IRAP si costruisce direttamente sulle voci del conto economico civilistico, senza applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dal TUIR ai fini IRES. Introdotto dalla L. 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008), il principio ha sostituito il precedente metodo cosiddetto fiscale e ha agganciato l’IRAP ai principi contabili nazionali OIC e alle regole di redazione del bilancio dell’art. 2423 e seguenti c.c. Il comma 5 dell’art. 5 specifica che i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione dei principi contabili adottati dall’impresa sono direttamente rilevanti per la determinazione del tributo.

Le società che applicano i principi contabili IAS-IFRS hanno regole IRAP diverse?

Il comma 2 dell’art. 5 prevede una regola di sostanziale equivalenza: per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS-IFRS (in base al D.Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38), la base imponibile si determina assumendo le voci del conto economico corrispondenti, per natura e funzione economica, a quelle indicate nel comma 1 per i soggetti OIC. In pratica si riclassificano le voci IAS-IFRS nello schema A-B dell’art. 2425 c.c., garantendo neutralità di trattamento tra imprese che applicano set di principi contabili differenti.

Fonti consultate: 4 fontei verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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