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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 6 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari (1) (2)

In vigore dal 01/01/1998

1. Per gli intermediari finanziari (3), salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38: a) margine d’intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi; b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento; c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento; c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo (4). 2. Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dai soggetti di cui al comma 1 (5), abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell’articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell’albo previsto dall’articolo 20 dello stesso decreto, assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall’intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall’intermediario. 3. Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui al citato testo unico di cui al de- DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 6 10 creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni attive e passive. 4. Per le società di investimento a capitale variabile, si assume la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori. 5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 nella misura ivi indicata. 5 bis. Ai fini del presente articolo si applica l’articolo 5, comma 5-bis. (6) 6. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell’esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d’Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4 dell’articolo 5. 6 bis. A condizione che sussistano i requisiti di cui all’articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, verificandosi la condizione di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il margine di intermediazione dell’esercizio in cui sono imputati a conto economico, in quanto esclusi dalla formazione del valore della produzione netta della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. (7) 7. Per la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti: a) interessi netti; b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe; c) costi per servizi di produzione di banconote; d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario; e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 90 per cento; f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento. 8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non è comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. […] (8) Per le società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare. (9) I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione al conto economico. 9. Per le società di partecipazione non finanziaria e assimilati (10), la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall’applicazione dell’articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare. (11) Note: (1) Articolo sostituito al precedente dall’art. 1, comma 50, lett. c), L. DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 6 11 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Testo precedente “(Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall’articolo 157 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, salvo quanto previsto nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma: a) degli interessi attivi e proventi assimilati, b) dei proventi di quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, c) delle commissioni attive, d) dei profitti da operazioni finanziarie, e) […] f) degli altri proventi di gestione, […] e la somma, g) degli interessi passivi e oneri assimilati, h) delle commissioni passive, i) delle perdite da operazioni finanziarie, l) delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente, m) degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, n) […] o) degli altri oneri di gestione. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati di cui alla lettera g) sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle voci da 10 a 90 dell’attivo dello stato patrimoniale, comprensivo della voce 190 del passivo, e l’ammontare complessivo delle voci dell’attivo dello stato patrimoniale, con esclusione della voce 130, comprensivo della voce 190 del passivo e assumendo le voci 110 e 120 dell’attivo al netto del costo delle attività materiali e immateriali utilizzate in base a contratti di locazione finanziaria. 1 bis. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, iscritte ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell’apposita sezione dell’elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile si determina applicando i criteri di cui all’art. 5, […] e aggiungendo la differenza tra la somma: a) dei proventi finanziari, esclusi quelli da partecipazione; b) dei profitti derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; c) delle rivalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; e la somma: d) degli oneri finanziari; e) delle perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; f) delle svalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 1 ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, la disposizione del secondo periodo del comma 1 si applica prendendo a riferimento le voci dello stato patrimoniale redatto ai sensi dell’articolo 2424 del codice civile corrispondenti a quelle indicate nel predetto secondo periodo del comma 1. 2. Per le società di intermediazione mobiliare sono esclusi dai componenti della base imponibile le riprese e le rettifiche di valore su crediti alla clientela, i profitti e le perdite da operazioni finanziarie e i proventi di cui alle lettere d) e i) e b) del comma 1; gli interessi attivi e passivi e proventi e gli oneri assimilati di cui alle lettere a) e g) del medesimo comma rilevano limitatamente a quelli relativi ad operazioni di riporto e di pronti contro termine. La disposizione del periodo precedente non si applica alle società che esercitano attività di negoziazione per conto proprio e di collocamento di valori mobiliari con assunzione di garanzia per le quali non rilevano soltanto le riprese e le rettifiche di valore su crediti alla clientela. 3. Per le società di gestione di fondi comuni di investimento si comprendono tra i componenti della base imponibile soltanto le commissioni attive e passive, gli altri proventi ed oneri di gestione, le spese amministrative e gli ammortamenti di cui alle lettere c) e h), f) e o), l) e m) del comma 1. 4. Per le società di investimento a capitale variabile la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle commissioni di sottoscrizione e la somma delle provvigioni passive a soggetti collocatori, delle spese per consulenza e pubblicità, dei canoni di locazione immobili, dei costi per servizi di elaborazione dati, delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente e degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali. 5. Per la Banca d’Italia e per l’Ufficio italiano cambi la base imponibile è determinata con i criteri indicati al comma 1, senza l’applicazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi previsto nell’ultimo periodo del medesimo comma 1. 5 bis. Per i soggetti di cui al presente articolo concorrono altresì alla determinazione della base imponibile gli accantonamenti per la cessazione di rapporti di agenzia.“ La disposizione, ai sensi dell’art. 1, comma 51 della legge medesima, si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. L’ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 previa indicazione nell’apposito prospetto di cui all’articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina dell’IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti, ad eccezione delle quote residue derivanti dall’applicazione del comma 3 dell’articolo 111 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il cui ammontare complessivo è deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007. Resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina. (2) Si veda l’art. 1, comma 135, L. 30.12.2025 n. 199, pubblicata in G.U. 30.12.2025 n. 301, S.O. n. 42. (3) Le parole “Per gli intermediari finanziari” sono state sostituite alle precedenti “Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni” dall’art. 12, comma 2, n. 1), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi dell’art. 13, comma 9, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018; con riferimento ai periodi d’imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18.8.2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 162-bis, DPR 22.12.1986, n. 917, introdotto dall’articolo 12, comma 1, lett. d), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai fini del medesimo comma 9 gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione netta sono fatti salvi purchè prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro l’8.8.2018. (4) Lettera inserita dall’art. 16, comma 6, lett. a), DL 27.6.2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2015 n. 132. Ai sensi del successivo comma 7, le disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. Testo previgente: “c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi;“. In precedenza, la presente lettera era stata inserita dall’art. 1, com- DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 7 12 ma 158, lett. a), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014, con effetto, ai sensi del successivo comma 159, dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. (5) Le parole “diversi dai soggetti di cui al comma 1” sono state sostituite alle precedenti “diversi dalle banche” dall’art. 12, comma 2, n. 2), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi dell’art. 13, comma 9, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018; con riferimento ai periodi d’imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18.8.2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 162-bis, DPR 22.12.1986, n. 917, introdotto dall’articolo 12, comma 1, lett. d), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai fini del medesimo comma 9 gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione netta sono fatti salvi purchè prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro l’8.8.2018. (6) Comma inserito dall’art. 4, comma 3, lett. b), DLgs. 18.12.2025 n. 192, pubblicato in G.U. 19.12.2025 n. 294. Ai sensi del successivo articolo 7, comma 2, la disposizione si applica alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025. (7) Comma inserito dall’art. 1, comma 46, lett. a) L. 30.12.2025 n. 199, pubblicata in G.U. 30.12.2025 n. 301, S.O. n. 42. Per l’applicazione della presente disposizione, si vedano i successivi commi da 47 a 50. (8) Periodo soppresso dall’art. 1, comma 68, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 69, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016. Testo precedente: “Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.“. In precedenza, il periodo era stato inserito dall’art. 82, comma 3, lett. a), DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133. (9) Periodo inserito dall’art. 1, comma 85, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 86, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. (10) Le parole “Per le società di partecipazione non finanziaria e assimilati” sono state sostituite alle precedenti “Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l’obbligo dell’iscrizione, ai sensi dell’articolo 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nell’apposita sezione dell’elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario” dall’art. 12, comma 2, n. 3), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi dell’art. 13, comma 9, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018; con riferimento ai periodi d’imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18.8.2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 162-bis, DPR 22.12.1986, n. 917, introdotto dall’articolo 12, comma 1, lett. d), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai fini del medesimo comma 9 gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione netta sono fatti salvi purchè prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro l’8.8.2018. (11) Periodo inserito dall’art. 82, comma 3, lett. b), DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133. Le disposizioni del presente periodo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

In sintesi

  • Base imponibile IRAP per intermediari finanziari: margine d'intermediazione ridotto del 50% dei dividendi.
  • Ammortamenti e spese amministrative deducibili solo al 90% del loro importo.
  • SIM e intermediari mobiliari: differenza tra commissioni e interessi attivi e passivi su operazioni di riporto.
  • SGR: differenza tra commissioni attive e passive; SICAV: differenza tra commissioni di sottoscrizione e passive.
  • Banca d'Italia e UIC: schema speciale basato su interessi netti, commissioni nette, spese al 90%.
  • Società di partecipazione non finanziaria: base ex art. 5 più differenza interessi attivi/passivi.
Perché l’art. 6 esiste: la logica di un regime differenziato

L’articolo 6 del D.Lgs. 446/97 introduce un meccanismo di calcolo della base imponibile IRAP radicalmente diverso da quello ordinario previsto dall’art. 5 per le imprese non finanziarie. La ragione è strutturale: il conto economico di una banca, di una SIM o di una SGR non assomiglia a quello di un’impresa industriale. Non c'è un valore della produzione nel senso di ricavi da vendita di beni o servizi corrisposti da clienti finali. C'è invece un margine d'intermediazione, fatto di interessi, commissioni, dividendi, proventi e perdite da attività finanziarie. Il legislatore ha dunque costruito uno schema su misura, ancorato agli schemi di bilancio imposti dalla Banca d'Italia ai sensi del D.Lgs. 38/2005 e dei provvedimenti di Banca d'Italia del 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006.

La base per gli intermediari finanziari in senso stretto (comma 1)

Per le banche e gli intermediari finanziari disciplinati dal TUB (D.Lgs. 385/93), il punto di partenza è il margine d'intermediazione così come risulta dal conto economico redatto secondo le istruzioni di Banca d'Italia. Da qui si sottraggono alcune componenti negative: il 50% dei dividendi percepiti è escluso dal margine rilevante (una forma parziale di participation exemption); gli ammortamenti di beni materiali e immateriali ad uso funzionale sono deducibili solo nella misura del 90%; le altre spese amministrative sono deducibili nella stessa misura del 90%. A partire dalle modifiche introdotte dalla L. 244/2007, si aggiungono anche le rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti verso la clientela (la cosiddetta voce 130a del conto economico bancario, oggi riclassificata secondo i principi IFRS 9), che concorrono alla base imponibile IRAP: questo significa che le svalutazioni sui crediti incidono sulla base IRAP, con un effetto fiscale da non trascurare nei bilanci di anni di crisi.

SIM e intermediari mobiliari (comma 2)

Le società di intermediazione mobiliare e gli altri intermediari iscritti all’albo ex art. 20 TUF (D.Lgs. 58/98), abilitati alla prestazione di servizi di investimento, hanno un meccanismo ancora più semplificato: la base è la differenza tra la somma di interessi attivi e commissioni attive sulle operazioni di riporto e pronti contro termine, e la corrispondente somma di interessi passivi e commissioni passive. In sostanza si taglia direttamente al risultato netto delle attività caratteristiche, senza passare per il margine di intermediazione completo. Anche per questi soggetti si applica la deduzione al 90% degli ammortamenti e delle spese amministrative (comma 5).

SGR e SICAV (commi 3 e 4)

Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento (SGR) la base è semplicissima: differenza tra commissioni attive e commissioni passive. Le SICAV (società di investimento a capitale variabile) adottano invece la differenza tra commissioni di sottoscrizione e commissioni passive verso soggetti collocatori. In entrambi i casi il margine è puro, senza interessi: la logica è che questi soggetti non effettuano raccolta bancaria tradizionale e la loro remunerazione è prevalentemente commissionale.

Il trattamento dei dividendi SEE (comma 6-bis)

Una norma di raccordo importante è quella del comma 6-bis: i dividendi provenienti da società residenti in Stati UE o SEE che assicurano scambio effettivo di informazioni, qualora ricorrano i presupposti della participation exemption ex art. 27-bis DPR 600/73, non concorrono al margine di intermediazione per il 95% del loro ammontare. Si tratta di una simmetria rispetto al regime IRES: anche ai fini IRAP questi dividendi sono quasi integralmente esclusi, restando imponibile solo il 5%.

Banca d'Italia e UIC (comma 7)

La Banca d'Italia e l’Ufficio italiano dei cambi (oggi Banca d'Italia a seguito della fusione) adottano uno schema ancora diverso, in quanto redigono il bilancio secondo i criteri contabili della Banca centrale europea (BCE) e del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). La base IRAP si costruisce sommando: interessi netti, risultato netto da commissioni provvigioni e tariffe, costi per produzione banconote, risultato netto dalla redistribuzione del reddito monetario, ammortamenti al 90% e spese di amministrazione al 90%. È uno schema ad hoc che riflette la natura istituzionale di questi soggetti.

Deduzioni non ammesse (comma 8)

Per tutti i soggetti di cui all’art. 6, il comma 8 elenca alcune deduzioni espressamente escluse: i costi, compensi e utili indicati all’art. 11, comma 1, lettera b), numeri 2-5 (principalmente collaborazioni, compensi a soci di cooperative, utili ad associati in partecipazione); la quota interessi dei canoni di leasing desunta contrattualmente; l’IMU (e la previgente ICI) sugli immobili. Per le SIM, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96% del loro ammontare: un’altra peculiarità settoriale. Sono invece ammesse in deduzione le quote di ammortamento di marchi e avviamento, ma entro il limite di un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione a conto economico.

Società di partecipazione non finanziaria (comma 9)

Le società di partecipazione non finanziaria e assimilati (holding industriali) applicano un regime ibrido: base ex art. 5 (ordinaria) a cui si aggiunge la differenza tra interessi attivi e interessi passivi. Anche qui gli interessi passivi entrano al 96%. Questo comma è rilevante per le holding di gruppo che non svolgono attività finanziaria in senso stretto ma hanno una componente rilevante di proventi e oneri finanziari.

Profili operativi: cosa controllare in pratica

Quando si compila la dichiarazione IRAP per una banca o un intermediario, i punti critici sono: la corretta classificazione delle voci del conto economico secondo gli schemi Banca d'Italia; il calcolo preciso del 50% dei dividendi da escludere; la verifica che le rettifiche su crediti siano correttamente incluse (o escluse se afferenti a crediti non verso clientela); il trattamento degli interessi passivi per le SIM (96%); e la corretta imputazione degli ammortamenti al 90%. L’art. 6, comma 6, precisa che i valori si assumono così come risultanti dal conto economico, con rinvio al comma 4 dell’art. 5 per le variazioni di magazzino e le rimanenze, che per gli intermediari è di fatto inoperante.

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 12/2022

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' dell'art. 6, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 446/1997 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. La riduzione forfetaria al 50% dei dividendi nel margine di intermediazione delle banche risponde a una scelta ragionevole del legislatore, finalizzata a evitare un eccesso di imposizione nel passaggio dal precedente regime.

Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.it

Sentenza n. 128/2019

La Corte ha dichiarato l'illegittimita' delle leggi regionali (Marche, Lazio, Sicilia) che avevano aumentato l'aliquota IRAP per banche e assicurazioni per il periodo d'imposta 2002. Le Regioni possono variare solo l'aliquota ordinaria; le aliquote speciali fissate dallo Stato per i soggetti dell'art. 6 e 7 del D.Lgs. 446/1997 sono sottratte alla potesta' di manovra regionale.

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Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare n. 27/E del 26 maggio 2009

L'Agenzia Entrate illustra i criteri di determinazione della base imponibile IRAP per banche e altri enti finanziari dopo la riforma della Legge 244/2007: il margine d'intermediazione (voce 120 schema Banca d'Italia) ridotto del 50% dei dividendi, con deduzione al 90% di ammortamenti e altre spese amministrative. Punto di riferimento operativo per la compilazione del quadro IRAP banche.

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Circolare n. 36/E del 16 luglio 2009

Ulteriori chiarimenti sulla determinazione della base imponibile IRAP per banche e intermediari finanziari, integrativa della Circ. 27/E/2009. Approfondisce le voci di bilancio rilevanti, i raccordi con la circ. Banca d'Italia n. 262/2005 e il trattamento di componenti straordinari.

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Domande frequenti

Come si calcola la base IRAP per una banca?

Si parte dal margine d'intermediazione del conto economico redatto secondo le istruzioni Banca d'Italia, si esclude il 50% dei dividendi e si deducono ammortamenti e spese amministrative al 90%. Le rettifiche nette su crediti verso clientela concorrono alla base imponibile.

Le SGR pagano l’IRAP sul totale delle commissioni percepite?

No. Per le SGR la base IRAP è la differenza tra commissioni attive e commissioni passive. Solo il margine netto commissionale è imponibile, con deduzione di ammortamenti e spese amministrative nella misura del 90%.

I dividendi da società UE concorrono alla base IRAP delle banche?

In presenza dei requisiti della participation exemption (art. 27-bis DPR 600/73), i dividendi da società UE o SEE con effettivo scambio di informazioni non concorrono al margine di intermediazione per il 95%, risultando imponibile solo il 5% dell’ammontare.

La quota interessi dei canoni di leasing è deducibile per le banche ai fini IRAP?

No. Il comma 8 dell’art. 6 esclude espressamente la deduzione della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, così come accade per i soggetti ordinari ex art. 11 del D.Lgs. 446/97.

Come si determina la base IRAP per una holding industriale non finanziaria?

Le società di partecipazione non finanziaria applicano la base ordinaria ex art. 5, incrementata dalla differenza tra interessi attivi e passivi. Gli interessi passivi concorrono nella misura del 96% del loro ammontare.

Fonti consultate: 4 fontei verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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