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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commi 454-458 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Crediti Imposta Investimenti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il MEF e il MIMIT atteso per definire modalità di accesso, procedura di prenotazione del plafond, contenuto della certificazione del revisore e istituzione del codice tributo F24. Necessaria inoltre la risoluzione AE per il codice tributo. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028 è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro nei limiti di spesa di cui al comma

457. . Per gli investimenti di cui al comma 454 effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta di cui ai commi da 454 a 459 è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’ e , in materia diarticolo 1, commi 35 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 investimenti sostitutivi. . Il credito d’imposta di cui ai commi da 454 a 459 del presente articolo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’ , e agliarticolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 investimenti effettuati dai soggetti che possono beneficiare delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436 e da 462 a 465 del presente articolo. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. . Il credito d’imposta di cui ai commi da 454 a 459 spetta nei limiti massimi di spesa di 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo , a partire dall’anno successivo a quello di sostenimento della spesa17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 agevolabile. Non si applicano i limiti di cui all’ , di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e di cui all’ ,articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla .legge 30 luglio 2010, n. 122 . Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta di cui ai commi da 454 a 459 sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 454 a 459 . L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’ . Nell’assunzione di tale incarico il revisore legale dei contiarticolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice eticocitato decreto legislativo n. 39 del 2010 dell’International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi di cui al comma 457.

In sintesi

  • Credito d'imposta del 40% per investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi (allegati IV e V) effettuati dalle imprese della produzione primaria agricola, della pesca e dell'acquacoltura.
  • Periodo agevolato: dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028, con tetto investimento per singola impresa fino a 1 milione di euro.
  • Plafond complessivo di 2,1 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028, utilizzo esclusivamente in compensazione orizzontale F24 dall'anno successivo al sostenimento.
  • Recapture in caso di cessione del bene o mancato riscatto del leasing entro il quinto anno successivo, con riversamento senza sanzioni e interessi.
  • Obbligo di certificazione del revisore legale e di richiamo espresso ai commi 454-459 in fatture e DDT, pena revoca; bonus di 5.000 euro per le imprese non obbligate alla revisione.
Inquadramento: un credito d'imposta settoriale per agricoltura, pesca e acquacoltura

I commi da 454 a 458 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) introducono un nuovo credito d'imposta a favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e nei settori della pesca e dell'acquacoltura, con l'obiettivo dichiarato di sostenere la transizione tecnologica e produttiva di comparti tradizionalmente esclusi dagli incentivi orizzontali Industria 4.0/Transizione 5.0. La misura affianca, senza sovrapporsi, il binario generale dei beni 4.0 (commi 427-436 LB 2026, eredi della L. 178/2020) e il regime ZES unica Mezzogiorno (commi 462-465 LB 2026), come chiarito dal comma 456 che esplicita il divieto di cumulo soggettivo con tali agevolazioni e con il residuo credito ex art. 1, comma 446, L. 207/2024.

L'agevolazione si configura come credito d'imposta e non come maggiorazione del costo deducibile: rileva, dunque, ai fini IRES/IRPEF e IRAP solo per il tramite del proprio regime di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione, secondo il principio consolidato sin dall'art. 1, comma 200, L. 160/2019 e ribadito dalle circolari dell'Agenzia delle entrate (in particolare circ. 9/E del 2021 e 14/E del 2022, applicabili per analogia).

Ambito soggettivo: chi sono le imprese agricole e ittiche agevolate

Il comma 454 individua il perimetro con riferimento al settore economico di appartenenza: produzione primaria di prodotti agricoli (codice ATECO sezione A, divisione 01, con esclusione delle attività di prima trasformazione qualificate come agricole connesse ex art. 32 TUIR ma riconducibili a sezioni diverse) e pesca/acquacoltura (sezione A, divisione 03). Sono ammessi tutti i soggetti che svolgono l'attività in forma di impresa, indipendentemente dal regime fiscale (reddito agrario ex art. 32 TUIR, reddito d'impresa ordinario ex art. 55 TUIR, regime forfetario L. 145/2018 per le imprese ittiche). Non rilevano la forma giuridica (ditte individuali, società semplici agricole, srl, cooperative) né il regime contabile.

L'allegato IV e l'allegato V annessi alla legge contengono l'elencazione tassativa dei beni materiali e immateriali strumentali nuovi agevolabili: il rinvio è alla logica già sperimentata con gli allegati A e B della L. 232/2016, ma con specifico adattamento alle filiere agroalimentare e ittica (trattrici interconnesse, macchine di precision farming, impianti di acquacoltura a ricircolo, software di gestione del fascicolo aziendale, ecc.).

Misura, plafond e meccanismo di calcolo

Il beneficio è pari al 40 per cento del costo degli investimenti agevolabili effettuati dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028, nel limite di 1 milione di euro per singola impresa per l'intero periodo. Il plafond di spesa pubblica è fissato in 2.100.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 (comma 457): si tratta di una soglia complessiva nazionale che impone, di fatto, un meccanismo di prenotazione o di erogazione fino a esaurimento risorse, le cui modalità operative saranno definite dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il MEF e il MIMIT (decreto attuativo atteso entro 60 giorni dall'entrata in vigore).

Per gli investimenti effettuati tramite leasing finanziario rileva, ai sensi del comma 455, il costo sostenuto dal concedente per l'acquisto del bene, in coerenza con l'art. 102, comma 7, TUIR e con la prassi consolidata sui crediti 4.0 (risoluzione AE n. 41/E/2018).

Recapture: cessione, delocalizzazione e mancato riscatto del leasing

Il comma 455 disciplina il meccanismo di recapture: se i beni sono ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, oppure se non viene esercitata l'opzione di riscatto del leasing, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento dell'investimento, il credito viene corrispondentemente ridotto escludendo dalla base di calcolo il costo del bene fuoriuscito. L'eventuale maggior credito già utilizzato in compensazione deve essere riversato senza sanzioni e interessi entro il termine del saldo IRES/IRPEF dell'anno in cui si verifica l'evento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 1, commi 35 e 36, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 in materia di investimenti sostitutivi: il beneficio non decade se il bene ceduto è sostituito con altro bene strumentale nuovo di pari o superiori caratteristiche tecnologiche.

Divieti di cumulo soggettivo e cumulo oggettivo con altre agevolazioni

Il comma 456 fissa un duplice limite. Sul piano soggettivo, il credito non spetta alle imprese che applicano il credito Transizione 5.0 (commi 427-436 LB 2026) o il credito ZES unica/SIN (commi 462-465 LB 2026), né agli investimenti che fruiscono dell'art. 1, comma 446, L. 207/2024 (residuo credito 4.0 2025). Sul piano oggettivo, il credito è cumulabile con altre agevolazioni che insistono sui medesimi costi (es. contributi PSR/CSR regionali, sovvenzioni FEAMPA per la pesca), purché il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto: principio costante nella prassi UE in tema di aiuti di Stato e ribadito dal Reg. (UE) 1408/2013 (de minimis agricolo) e dal Reg. (UE) 717/2014 (de minimis pesca).

Modalità di utilizzo: compensazione orizzontale F24 senza limiti

Ai sensi del comma 457, il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a partire dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile. Non si applicano:

  • il limite annuo di compensazione di cui all'art. 1, comma 53, L. 244/2007 (250.000 euro per i crediti da quadro RU);
  • il limite generale di cui all'art. 34 L. 388/2000 (2 milioni di euro annui, oggi elevato a 2 milioni dall'art. 1, comma 72, L. 234/2021);
  • il blocco delle compensazioni in presenza di ruoli iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro ex art. 31 del D.L. 78/2010, conv. L. 122/2010.

Questa scelta rende il credito pienamente liquido e disinnesca il rischio di compensazioni bloccate dall'art. 37, comma 49-quinquies, D.L. 223/2006 (codici tributo dedicati attesi nella risoluzione AE post-decreto attuativo).

Obblighi documentali e certificazione del revisore legale

Il comma 458 introduce un robusto pacchetto di adempimenti formali, replicando il modello dei crediti 4.0:

  • Dicitura obbligatoria in fatture, DDT e documenti relativi all'acquisizione dei beni: "Bene agevolabile ai sensi dei commi 454-459 della legge 30 dicembre 2025, n. 199". L'omissione comporta revoca; la regolarizzazione è possibile prima dell'inizio dei controlli (cfr. risp. AE 438/2020 in materia di credito 4.0).
  • Certificazione del revisore legale sull'effettivo sostenimento e sulla corretta determinazione dei costi agevolabili. Per le imprese già sottoposte a revisione legale (art. 2477 c.c. e art. 14 D.Lgs. 39/2010) la certificazione è rilasciata dal revisore in carica; per le altre imprese deve essere rilasciata da un revisore o società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 D.Lgs. 39/2010, nel rispetto dei principi di indipendenza IFAC e dei principi nazionali in via di adozione.
  • Bonus certificazione: per le imprese non obbligate alla revisione legale, le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito fino a 5.000 euro, comunque entro il plafond del comma 457.
Profili IRAP e impatto sul valore della produzione

Il credito non concorre alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP (art. 5 D.Lgs. 446/1997 per le società di capitali; art. 5-bis per le ditte individuali e società di persone agricole che optano per la determinazione su base contabile). Resta ferma la non rilevanza ai fini ROL ex art. 96 TUIR e la deducibilità integrale degli ammortamenti civilistici sui beni agevolati, secondo le ordinarie regole degli artt. 102 e 103 TUIR.

Profili IVA

L'acquisto dei beni segue le ordinarie regole IVA (artt. 19 e 19-bis del D.P.R. 633/1972): le imprese agricole in regime speciale ex art. 34 D.P.R. 633/1972 dovranno valutare la convenienza dell'opzione per il regime ordinario, posto che la detrazione forfetaria non consente il recupero dell'IVA sugli investimenti agevolati, riducendo di fatto il vantaggio finanziario del credito.

Coordinamento con l'aiuto di Stato e il Quadro temporaneo

La misura è tecnicamente un aiuto di Stato e dovrà essere notificata o iscritta in un regime esistente (verosimilmente Reg. (UE) 2022/2472 ABER per l'agricoltura e Reg. (UE) 2022/2473 FIBER per la pesca, ovvero in de minimis settoriale). Il decreto attuativo dovrà chiarire base giuridica unionale e obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti istituito presso il MASAF e gestito tramite il SIAN per il comparto agricolo.

Tempistica di sostenimento e rilevanza temporale

Per l'individuazione del periodo di sostenimento della spesa agevolabile si applicano le ordinarie regole dell'art. 109 TUIR: per i beni materiali rileva la data di consegna o spedizione, salvo che gli effetti traslativi non siano differiti contrattualmente; per i beni acquisiti in appalto, la data di ultimazione delle prestazioni e di accettazione senza riserve da parte del committente (art. 109, comma 2, lett. a) TUIR). Per i beni immateriali la data di sostenimento coincide con la maturazione del corrispettivo. La fruizione del credito, come visto, slitta sempre all'anno successivo: investimento 2026 implica utilizzo F24 da gennaio 2027; investimento ultimato il 28 settembre 2028 (ultimo giorno utile) implica fruizione da gennaio 2029. Si segnala il rischio operativo per gli investimenti complessi che inizino a fine 2028: la consegna oltre il 28 settembre 2028 preclude l'agevolazione, salvo eventuali interpretazioni di favore in via di prassi.

Controlli, sanzioni e indebita compensazione

Sotto il profilo dei controlli, l'utilizzo di un credito non spettante o inesistente espone l'impresa alle sanzioni di cui all'art. 13, commi 4 e 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (dal 25 al 30 per cento del credito utilizzato per il credito non spettante; dal 100 al 200 per cento per il credito inesistente, con il termine di accertamento esteso a otto anni ex art. 27, comma 16, D.L. 185/2008). La giurisprudenza della Cassazione, in particolare Sez. Trib. nn. 34419/2023 e 7615/2022, ha consolidato la distinzione tra credito non spettante (errori nei presupposti) e credito inesistente (assenza ab origine dei presupposti), con effetti dirompenti sui termini di accertamento ex art. 43 D.P.R. 600/1973. La cura della documentazione del comma 458 è pertanto cruciale.

Pianificazione operativa per il commercialista

Il professionista che assiste un'azienda agricola o ittica nella pianificazione 2026-2028 dovrebbe (i) censire il fabbisogno tecnologico, (ii) verificare l'inclusione dei beni negli allegati IV e V una volta pubblicati, (iii) coordinare il calendario degli investimenti con la disponibilità del plafond annuale (2,1 milioni/anno), (iv) selezionare il revisore legale con anticipo, (v) predisporre un protocollo di gestione documentale con dicitura standardizzata su fatture e DDT, e (vi) monitorare la pubblicazione del decreto attuativo MASAF-MEF-MIMIT per individuare data di apertura e modalità di prenotazione. La scelta tra il presente credito e gli altri regimi (Transizione 5.0, ZES) richiede simulazione comparativa caso per caso.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - Azienda agricola individuale che acquista una trattrice interconnessa

Tizio, imprenditore agricolo individuale in regime di reddito agrario ex art. 32 TUIR, nel marzo 2026 acquista una trattrice interconnessa per 180.000 euro (compresa in allegato IV) destinata alla propria azienda viticola in Toscana. Il fornitore emette fattura indicando la dicitura "Bene agevolabile ai sensi dei commi 454-459 L. 199/2025". Tizio matura un credito d'imposta del 40 per cento, pari a 72.000 euro, utilizzabile in compensazione F24 dal 1° gennaio 2027. Non essendo obbligato alla revisione legale, incarica un revisore esterno per la certificazione: la parcella di 3.500 euro è riconosciuta in aumento del credito, che sale a 75.500 euro. Nel 2029 Tizio vende la trattrice a un altro agricoltore senza sostituirla: scatta il recapture, deve riversare 75.500 euro entro il saldo IRPEF 2029 senza sanzioni né interessi. Se invece nello stesso 2029 acquista una nuova trattrice di pari caratteristiche per 200.000 euro, mantiene integralmente il credito già fruito grazie alla disciplina degli investimenti sostitutivi (art. 1, commi 35-36, L. 205/2017).

Caso pratico 2 - Cooperativa di acquacoltura e cumulo con contributo FEAMPA

La Cooperativa Caio S.c.a r.l., che gestisce un impianto di acquacoltura a ricircolo in Sardegna, programma nel 2026 un investimento di 600.000 euro in nuove vasche, sistemi di ossigenazione e software di gestione (allegati IV e V). La cooperativa ottiene anche un contributo FEAMPA regionale del 30 per cento (180.000 euro). Il credito d'imposta è pari al 40 per cento, ossia 240.000 euro; il cumulo è consentito dal comma 456 purché non superi il costo sostenuto: 180.000 + 240.000 = 420.000 euro, inferiore ai 600.000 euro investiti, quindi pienamente capiente. Essendo cooperativa con bilancio assoggettato a revisione legale obbligatoria, il revisore in carica rilascia la certificazione senza riconoscimento del bonus di 5.000 euro (riservato ai non obbligati). Il credito viene utilizzato in compensazione F24 dal 2027 in due tranches di 120.000 euro, senza incappare nei limiti dell'art. 34 L. 388/2000 espressamente disapplicati dal comma 457.

Domande frequenti

Quali soggetti possono accedere al credito d'imposta dei commi 454-458?

Possono accedere tutte le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli (sezione A, divisione 01 ATECO) e nei settori della pesca e dell'acquacoltura (sezione A, divisione 03), indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime fiscale. Sono ammesse ditte individuali, società semplici agricole, società di capitali e cooperative, anche se determinano il reddito su base agraria ex art. 32 TUIR o in regime forfetario. Restano esclusi i soggetti che fruiscono del credito Transizione 5.0 (commi 427-436 LB 2026), del credito ZES unica (commi 462-465 LB 2026) e gli investimenti che già beneficiano dell'art. 1, comma 446, L. 207/2024. Il requisito si valuta per ciascun investimento e non a livello soggettivo complessivo.

Quali investimenti sono agevolabili e come si determina il costo?

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli allegati IV e V annessi alla legge: trattrici, macchine di precision farming, impianti di acquacoltura, software di gestione del fascicolo aziendale, sistemi di interconnessione. Il costo si determina secondo i criteri dell'art. 110, comma 1, lett. b), TUIR, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione (trasporto, installazione, collaudo). Per gli acquisti in leasing finanziario rileva il costo sostenuto dal concedente per l'acquisto del bene, non i canoni pagati dall'utilizzatore (comma 455). Il bene deve essere nuovo, mai entrato in funzione presso terzi, e destinato a strutture produttive ubicate nel territorio italiano.

Come e quando si utilizza il credito d'imposta?

Il credito si utilizza esclusivamente in compensazione orizzontale tramite F24, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997, a partire dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile (comma 457). Non si applicano i limiti annui di compensazione ordinari (art. 1, comma 53, L. 244/2007 da 250.000 euro; art. 34 L. 388/2000 da 2 milioni; blocco art. 31 D.L. 78/2010). L'utilizzo è subordinato all'attribuzione di un codice tributo dedicato che sarà istituito con risoluzione dell'Agenzia delle entrate successivamente al decreto attuativo. La fruizione è in unica soluzione, salvo diversa indicazione del decreto, e non concorre alla formazione del reddito IRES/IRPEF né del valore della produzione IRAP.

Cosa succede se il bene agevolato viene venduto entro cinque anni?

Il comma 455 prevede un meccanismo di recapture: se i beni sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'impresa o, in caso di leasing, non viene esercitata l'opzione di riscatto entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al completamento dell'investimento, il credito è ridotto escludendo il relativo costo dalla base di calcolo. Il maggior credito già utilizzato in compensazione va riversato entro il termine del saldo IRES/IRPEF dell'anno dell'evento, senza sanzioni né interessi. Il recapture non opera se il bene è sostituito nello stesso periodo d'imposta con un bene strumentale nuovo di pari o superiori caratteristiche tecnologiche, applicando per analogia l'art. 1, commi 35-36, L. 205/2017 sugli investimenti sostitutivi.

Quali sono gli obblighi di certificazione e documentazione?

Il comma 458 impone tre adempimenti documentali a pena di revoca. Primo: fatture, DDT e documenti di acquisto devono recare l'espressa dicitura di riferimento ai commi 454-459 LB 2026; l'omissione si può regolarizzare prima dell'inizio dei controlli. Secondo: l'effettivo sostenimento dei costi deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal revisore legale dei conti incaricato (se l'impresa è obbligata alla revisione ex art. 2477 c.c.) o da un revisore esterno iscritto nella sezione A del registro D.Lgs. 39/2010 per le altre imprese. Terzo: la documentazione deve essere conservata per i termini di accertamento ordinari (art. 43 D.P.R. 600/1973). Per le imprese non obbligate alla revisione, le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito fino a 5.000 euro, sempre entro il plafond annuale di 2,1 milioni.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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