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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • L'esercizio dei diritti spettante al produttore ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.
  • Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire elaborazioni, trasformazioni o traduzioni senza il consenso dei coautori indicati nell'art. 44.
  • Gli autori della musica e delle parole che la accompagnano hanno diritto di percepire un compenso da chi proietta pubblicamente l'opera.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 46 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.

Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'art.

44.

Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera un compenso separato per la proiezione.

Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento.

Gli autori del soggetto e della sceneggiatura, il direttore artistico, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e i traduttori, nonché gli artisti interpreti e esecutori, primari e comprimari, inclusi i doppiatori, hanno diritto a ricevere un ulteriore compenso in misura percentuale sugli incassi derivanti dalle proiezioni pubbliche dell'opera.

Tale compenso è irrinunciabile e le relative forme ed entità sono stabilite con accordi tra le categorie interessate. 53

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • L'esercizio dei diritti spettante al produttore ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.
  • Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire elaborazioni, trasformazioni o traduzioni senza il consenso dei coautori indicati nell'art. 44.
  • Gli autori della musica e delle parole che la accompagnano hanno diritto di percepire un compenso da chi proietta pubblicamente l'opera.
Indice dei contenuti

I diritti del produttore riguardano lo sfruttamento cinematografico; non può eseguire elaborazioni, trasformazioni o traduzioni senza il consenso dei coautori, e gli autori della musica hanno diritto a un compenso per la proiezione.

L'oggetto dei diritti del produttore

L'art. 46 precisa l'ambito dei diritti che spettano al produttore: essi hanno per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta. È un perimetro definito: il produttore può utilizzare il film secondo la sua destinazione, ma il suo potere incontra limiti precisi quando si esce dallo sfruttamento ordinario.

Il consenso per elaborazioni e traduzioni

Il primo limite riguarda le modifiche sostanziali: salvo patto contrario, il produttore non può realizzare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera senza il consenso dei coautori dell'art. 44. È una salvaguardia del contributo creativo: trasformare un film, tradurlo, rielaborarlo incide sull'opera in modo profondo e richiede l'accordo di chi l'ha concepita.

Il compenso per gli autori della musica

Il secondo profilo è il diritto al compenso riconosciuto agli autori della musica e delle parole che la accompagnano. Costoro possono percepire un compenso direttamente da chi proietta pubblicamente l'opera. È una tutela economica autonoma rispetto ai diritti del produttore, che valorizza in modo specifico l'apporto musicale e ne assicura la remunerazione in occasione della proiezione.

La logica complessiva

L'articolo conferma l'equilibrio del sistema cinematografico della legge: il produttore gestisce lo sfruttamento, ma i coautori conservano poteri di controllo sulle alterazioni dell'opera e, per la componente musicale, un diritto di remunerazione diretto. Sfruttamento unitario e tutela dei creatori convivono attraverso limiti puntuali.

Domande frequenti

Su cosa si estendono i diritti del produttore?

Sullo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta; per le modifiche profonde valgono limiti specifici.

Il produttore può modificare o tradurre il film liberamente?

No: salvo patto contrario, servono il consenso dei coautori indicati nell'art. 44 per elaborazioni, trasformazioni o traduzioni.

Chi compone la musica ha diritto a un compenso?

Sì: gli autori della musica e delle parole che la accompagnano possono percepire un compenso direttamente da chi proietta pubblicamente l'opera.

Questo compenso è in capo al produttore?

No, è un diritto autonomo verso chi effettua la proiezione, distinto dall'esercizio dei diritti del produttore.

La regola sul consenso è derogabile?

Il divieto di elaborazioni senza consenso opera "salvo patto contrario": le parti possono regolare diversamente la questione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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