Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 113 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

L'espropriazione è disposta per decreto Reale, su proposta del Ministro per la cultura popolare, di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio di Stato.

Nel decreto di espropriazione od in altro successivo è stabilita l'indennità spettante all'espropriato.

Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali necessarie per l'esercizio dei diritti espropriati.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • Disciplina la procedura dell'espropriazione dei diritti d'autore per interesse dello Stato (art. 112).
  • È disposta con decreto, su proposta del Ministro competente, di concerto con l'altro Ministro interessato, sentito il Consiglio di Stato.
  • Nel decreto è stabilita l'indennità spettante all'espropriato.
  • Il decreto ha forza di titolo esecutivo verso gli aventi diritto e i terzi detentori delle cose necessarie all'esercizio dei diritti espropriati.
  • Nota storica: il testo parla di "decreto Reale" e "Ministro per la cultura popolare / educazione nazionale", da intendersi adeguati all'assetto repubblicano (decreto del Presidente della Repubblica, Ministri competenti).
Indice dei contenuti

L'espropriazione dei diritti d'autore per interesse dello Stato è disposta con decreto, su proposta del Ministro competente, sentito il Consiglio di Stato; il decreto fissa l'indennità e ha forza di titolo esecutivo.

La procedura di espropriazione

L'art. 113 detta la procedura per l'espropriazione dei diritti d'autore per ragioni di interesse dello Stato, prevista in via generale dall'art. 112. È una procedura solenne, circondata di garanzie, coerente con l'eccezionalità di un provvedimento che incide su diritti privati per finalità pubbliche.

Gli adeguamenti all'assetto repubblicano

Il testo, risalente al 1941, descrive la procedura in termini propri dell'ordinamento dell'epoca: l'espropriazione è disposta per "decreto Reale", su proposta del "Ministro per la cultura popolare", di concerto con il "Ministro per l'educazione nazionale". Sono tutti riferimenti storici, legati all'ordinamento monarchico e fascista. Con l'avvento della Repubblica, questi riferimenti vanno intesi adeguati: il "decreto Reale" corrisponde oggi al decreto del Presidente della Repubblica, e i Ministeri citati alle attuali amministrazioni competenti (Ministero della cultura e dell'istruzione). È un classico esempio di norma il cui impianto procedurale sopravvive, reinterpretato secondo l'assetto costituzionale vigente.

Le garanzie: indennità e Consiglio di Stato

La procedura è presidiata da garanzie significative. Il decreto deve fissare l'indennità spettante all'espropriato: l'incisione sui diritti è cioè compensata, in coerenza con i principi generali dell'espropriazione. Inoltre, il provvedimento è adottato sentito il Consiglio di Stato, organo di consulenza giuridico-amministrativa: un passaggio che assicura un vaglio di legittimità prima dell'adozione dell'atto.

La forza di titolo esecutivo

Il decreto ha forza di titolo esecutivo, sia nei confronti degli aventi diritto espropriati, sia nei confronti dei terzi detentori delle cose materiali necessarie all'esercizio dei diritti espropriati. Significa che lo Stato può attuare concretamente l'espropriazione - acquisendo i diritti e gli eventuali supporti materiali - sulla base del decreto stesso, senza necessità di un ulteriore titolo. Resta ferma, naturalmente, la tutela giurisdizionale dell'espropriato (ricorso al Consiglio di Stato sulla legittimità, giudice ordinario sull'indennità, art. 114).

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Esempio 1 - Il decreto di espropriazione

Lo Stato espropria i diritti su un'opera di rilevante interesse pubblico. L'espropriazione è disposta con decreto (oggi del Presidente della Repubblica), su proposta del Ministro competente, sentito il Consiglio di Stato, con fissazione dell'indennità.

Esempio 2 - L'attuazione

Il decreto ha forza di titolo esecutivo: lo Stato può acquisire i diritti e le cose materiali necessarie al loro esercizio anche verso i terzi detentori, sulla base del decreto stesso.

Domande frequenti

Come è disposta l'espropriazione dei diritti d'autore?

Con decreto, su proposta del Ministro competente, sentito il Consiglio di Stato, con fissazione dell'indennità.

Cosa significano "decreto Reale" e i Ministeri citati?

Sono riferimenti storici: oggi si intendono il decreto del Presidente della Repubblica e le attuali amministrazioni competenti.

L'espropriato riceve un'indennità?

Sì: il decreto stabilisce l'indennità spettante all'espropriato.

Che valore ha il decreto?

Ha forza di titolo esecutivo verso gli aventi diritto e i terzi detentori delle cose necessarie all'esercizio dei diritti.

L'espropriato può difendersi?

Sì: ricorso al Consiglio di Stato sulla legittimità e al giudice ordinario sull'indennità (art. 114).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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