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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • I diritti di pubblicazione dell'opera e di utilizzazione dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro, né per atto contrattuale né per esecuzione forzata.
  • Il divieto vale finché tali diritti spettano personalmente all'autore.
  • Possono invece essere dati in pegno, pignorati o sequestrati i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo il Codice di procedura civile.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 111 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro, né per atto contrattuale, né per via di esecuzione forzata, finchè spettano personalmente all'autore.

Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo le norme del Codice di procedura civile .

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • I diritti di pubblicazione dell'opera e di utilizzazione dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro, né per atto contrattuale né per esecuzione forzata.
  • Il divieto vale finché tali diritti spettano personalmente all'autore.
  • Possono invece essere dati in pegno, pignorati o sequestrati i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo il Codice di procedura civile.
Indice dei contenuti

I diritti di pubblicazione e utilizzazione dell'opera non possono essere dati in pegno, pignorati o sequestrati finché spettano personalmente all'autore; possono invece esserlo i proventi e gli esemplari dell'opera.

Un diritto legato alla persona

L'art. 111 protegge il rapporto strettissimo tra l'autore e la propria opera, sottraendo i diritti d'autore alle aggressioni dei creditori. Finché i diritti di pubblicazione e di utilizzazione spettano personalmente all'autore, non possono essere dati in pegno, pignorati o sequestrati, né per via contrattuale né attraverso l'esecuzione forzata. L'autore non può essere spogliato del controllo sulla propria creazione per soddisfare i debiti.

La ragione: tutela della personalità

La regola si spiega con la natura personale del diritto d'autore, che intreccia profili patrimoniali e profili morali. Decidere se e come pubblicare e sfruttare un'opera è una scelta che riguarda l'identità e la libertà dell'autore: la legge la sottrae alla logica puramente economica dell'esecuzione forzata, proteggendo l'autore anche da sé stesso e dai propri creditori.

Cosa invece può essere aggredito

L'impignorabilità non è però totale. La norma distingue il diritto dai suoi frutti: possono essere dati in pegno, pignorati o sequestrati i proventi dell'utilizzazione (i compensi, i diritti d'autore maturati) e gli esemplari dell'opera già realizzati. I creditori, in altre parole, possono soddisfarsi sul denaro e sulle copie materiali, ma non sul diritto in sé, che resta in capo all'autore.

Il limite "personale"

Il punto chiave è l'espressione "finché spettano personalmente all'autore". La protezione opera solo fino a quando i diritti sono in capo al creatore. Una volta che l'autore li abbia ceduti a un terzo (un editore, un produttore), quei diritti entrano nel patrimonio del cessionario e seguono le regole ordinarie: in capo a chi li ha acquistati non godono più dell'impignorabilità prevista dall'art. 111.

Domande frequenti

I diritti d'autore si possono pignorare?

No, finché spettano personalmente all'autore: non possono essere dati in pegno, pignorati o sequestrati.

Cosa possono aggredire i creditori dell'autore?

I proventi dell'utilizzazione (i compensi maturati) e gli esemplari dell'opera, secondo il Codice di procedura civile.

Perché i diritti dell'autore sono impignorabili?

Per la natura personale del diritto d'autore: la scelta se e come pubblicare e sfruttare l'opera è sottratta all'esecuzione forzata.

L'impignorabilità vale anche dopo la cessione?

No: una volta ceduti a un terzo, i diritti seguono le regole ordinarie e non godono più della protezione dell'art. 111.

Si possono sequestrare le copie dell'opera?

Sì: gli esemplari dell'opera possono essere pignorati o sequestrati, a differenza del diritto in sé.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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