Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 111 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro, né per atto contrattuale, né per via di esecuzione forzata, finchè spettano personalmente all'autore.

Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo le norme del Codice di procedura civile .

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • I diritti di pubblicazione dell'opera e di utilizzazione dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro, né per atto contrattuale né per esecuzione forzata.
  • Il divieto vale finché tali diritti spettano personalmente all'autore.
  • Possono invece essere dati in pegno, pignorati o sequestrati i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo il Codice di procedura civile.
Indice dei contenuti

I diritti di pubblicazione e utilizzazione dell'opera non possono essere dati in pegno, pignorati o sequestrati finché spettano personalmente all'autore; possono invece esserlo i proventi e gli esemplari dell'opera.

Un diritto legato alla persona

L'art. 111 protegge il rapporto strettissimo tra l'autore e la propria opera, sottraendo i diritti d'autore alle aggressioni dei creditori. Finché i diritti di pubblicazione e di utilizzazione spettano personalmente all'autore, non possono essere dati in pegno, pignorati o sequestrati, né per via contrattuale né attraverso l'esecuzione forzata. L'autore non può essere spogliato del controllo sulla propria creazione per soddisfare i debiti.

La ragione: tutela della personalità

La regola si spiega con la natura personale del diritto d'autore, che intreccia profili patrimoniali e profili morali. Decidere se e come pubblicare e sfruttare un'opera è una scelta che riguarda l'identità e la libertà dell'autore: la legge la sottrae alla logica puramente economica dell'esecuzione forzata, proteggendo l'autore anche da sé stesso e dai propri creditori.

Cosa invece può essere aggredito

L'impignorabilità non è però totale. La norma distingue il diritto dai suoi frutti: possono essere dati in pegno, pignorati o sequestrati i proventi dell'utilizzazione (i compensi, i diritti d'autore maturati) e gli esemplari dell'opera già realizzati. I creditori, in altre parole, possono soddisfarsi sul denaro e sulle copie materiali, ma non sul diritto in sé, che resta in capo all'autore.

Il limite "personale"

Il punto chiave è l'espressione "finché spettano personalmente all'autore". La protezione opera solo fino a quando i diritti sono in capo al creatore. Una volta che l'autore li abbia ceduti a un terzo (un editore, un produttore), quei diritti entrano nel patrimonio del cessionario e seguono le regole ordinarie: in capo a chi li ha acquistati non godono più dell'impignorabilità prevista dall'art. 111.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Esempio 1 - Il creditore dell'autore

Tizio, autore, ha debiti. Un creditore vorrebbe pignorare i diritti di utilizzazione delle sue opere. Non può: finché i diritti spettano personalmente a Tizio sono impignorabili. Il creditore potrà però pignorare i compensi già maturati e le copie dell'opera.

Esempio 2 - I diritti ceduti all'editore

Caio ha ceduto i diritti di utilizzazione a un editore. Quei diritti, ora nel patrimonio dell'editore, non godono più dell'impignorabilità dell'art. 111, che tutela solo i diritti finché spettano personalmente all'autore.

Domande frequenti

I diritti d'autore si possono pignorare?

No, finché spettano personalmente all'autore: non possono essere dati in pegno, pignorati o sequestrati.

Cosa possono aggredire i creditori dell'autore?

I proventi dell'utilizzazione (i compensi maturati) e gli esemplari dell'opera, secondo il Codice di procedura civile.

Perché i diritti dell'autore sono impignorabili?

Per la natura personale del diritto d'autore: la scelta se e come pubblicare e sfruttare l'opera è sottratta all'esecuzione forzata.

L'impignorabilità vale anche dopo la cessione?

No: una volta ceduti a un terzo, i diritti seguono le regole ordinarie e non godono più della protezione dell'art. 111.

Si possono sequestrare le copie dell'opera?

Sì: gli esemplari dell'opera possono essere pignorati o sequestrati, a differenza del diritto in sé.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.