Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 111 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro, né per atto contrattuale, né per via di esecuzione forzata, finchè spettano personalmente all'autore.
Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo le norme del Codice di procedura civile .
Fonte: Normattiva.it.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
I diritti di pubblicazione e utilizzazione dell'opera non possono essere dati in pegno, pignorati o sequestrati finché spettano personalmente all'autore; possono invece esserlo i proventi e gli esemplari dell'opera.
Un diritto legato alla persona
L'art. 111 protegge il rapporto strettissimo tra l'autore e la propria opera, sottraendo i diritti d'autore alle aggressioni dei creditori. Finché i diritti di pubblicazione e di utilizzazione spettano personalmente all'autore, non possono essere dati in pegno, pignorati o sequestrati, né per via contrattuale né attraverso l'esecuzione forzata. L'autore non può essere spogliato del controllo sulla propria creazione per soddisfare i debiti.
La ragione: tutela della personalità
La regola si spiega con la natura personale del diritto d'autore, che intreccia profili patrimoniali e profili morali. Decidere se e come pubblicare e sfruttare un'opera è una scelta che riguarda l'identità e la libertà dell'autore: la legge la sottrae alla logica puramente economica dell'esecuzione forzata, proteggendo l'autore anche da sé stesso e dai propri creditori.
Cosa invece può essere aggredito
L'impignorabilità non è però totale. La norma distingue il diritto dai suoi frutti: possono essere dati in pegno, pignorati o sequestrati i proventi dell'utilizzazione (i compensi, i diritti d'autore maturati) e gli esemplari dell'opera già realizzati. I creditori, in altre parole, possono soddisfarsi sul denaro e sulle copie materiali, ma non sul diritto in sé, che resta in capo all'autore.
Il limite "personale"
Il punto chiave è l'espressione "finché spettano personalmente all'autore". La protezione opera solo fino a quando i diritti sono in capo al creatore. Una volta che l'autore li abbia ceduti a un terzo (un editore, un produttore), quei diritti entrano nel patrimonio del cessionario e seguono le regole ordinarie: in capo a chi li ha acquistati non godono più dell'impignorabilità prevista dall'art. 111.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - Il creditore dell'autore
Tizio, autore, ha debiti. Un creditore vorrebbe pignorare i diritti di utilizzazione delle sue opere. Non può: finché i diritti spettano personalmente a Tizio sono impignorabili. Il creditore potrà però pignorare i compensi già maturati e le copie dell'opera.
Esempio 2 - I diritti ceduti all'editore
Caio ha ceduto i diritti di utilizzazione a un editore. Quei diritti, ora nel patrimonio dell'editore, non godono più dell'impignorabilità dell'art. 111, che tutela solo i diritti finché spettano personalmente all'autore.
Domande frequenti
I diritti d'autore si possono pignorare?
No, finché spettano personalmente all'autore: non possono essere dati in pegno, pignorati o sequestrati.
Cosa possono aggredire i creditori dell'autore?
I proventi dell'utilizzazione (i compensi maturati) e gli esemplari dell'opera, secondo il Codice di procedura civile.
Perché i diritti dell'autore sono impignorabili?
Per la natura personale del diritto d'autore: la scelta se e come pubblicare e sfruttare l'opera è sottratta all'esecuzione forzata.
L'impignorabilità vale anche dopo la cessione?
No: una volta ceduti a un terzo, i diritti seguono le regole ordinarie e non godono più della protezione dell'art. 111.
Si possono sequestrare le copie dell'opera?
Sì: gli esemplari dell'opera possono essere pignorati o sequestrati, a differenza del diritto in sé.