Testo dell'articoloVigente
Art. 109 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge.
Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l'opera stessa, semprechè tale facoltà spetti al cedente.
Fonte: Normattiva.it.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Vendere un esemplare dell'opera non trasferisce i diritti di utilizzazione, salvo patto contrario; la cessione di uno stampo o di un mezzo di riproduzione di un'opera d'arte comprende invece la facoltà di riprodurla.
Oggetto materiale e diritti: due cose diverse
L'art. 109 esprime un principio essenziale del diritto d'autore: il supporto materiale e i diritti sull'opera sono cose distinte. Chi compra un quadro, un libro o un esemplare di un'opera acquista l'oggetto, ma non i diritti di utilizzazione economica, salvo che le parti abbiano pattuito diversamente. Comprare un dipinto non significa poter riprodurre l'immagine su poster o cartoline.
La regola generale: niente diritti con l'esemplare
La norma è chiara: la cessione di uno o più esemplari non importa la trasmissione dei diritti regolati dalla legge. È una tutela dell'autore, che conserva il controllo sullo sfruttamento dell'opera anche dopo aver venduto le copie materiali. Chi vuole acquisire anche i diritti deve pattuirlo espressamente: la cessione dei diritti non si presume mai dal solo trasferimento dell'oggetto.
L'eccezione: lo stampo e i mezzi di riproduzione
C'è però un'eccezione mirata. La cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro mezzo destinato a riprodurre un'opera d'arte comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l'opera. Qui la logica si inverte: chi acquista un mezzo che serve per natura a moltiplicare l'opera acquisisce, ragionevolmente, anche la facoltà di usarlo a quel fine. La funzione stessa dell'oggetto ceduto giustifica la diversa regola.
Il limite: i diritti devono spettare al cedente
Anche l'eccezione incontra un confine: la facoltà di riproduzione si trasferisce "semprechè tale facoltà spetti al cedente". Nessuno può cedere più di quanto possiede. Se chi vende lo stampo non è titolare del diritto di riproduzione, la cessione del mezzo materiale non lo trasferisce. Resta inoltre ferma la possibilità per le parti di derogare, trattandosi in entrambi i casi di regole dispositive.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - L'acquisto del quadro
Tizio acquista un dipinto originale. Diventa proprietario dell'oggetto, ma non acquisisce, salvo patto contrario, i diritti di riproduzione: non può stamparne riproduzioni in serie senza il consenso dell'autore.
Esempio 2 - La cessione dello stampo
Caio cede a un terzo il rame inciso che serve a riprodurre una propria incisione, senza pattuire nulla. Salvo patto contrario, la cessione comprende la facoltà di riprodurre l'opera con quel mezzo, perché tale facoltà spettava a Caio.
Domande frequenti
Comprare un'opera dà i diritti per riprodurla?
No: salvo patto contrario, la cessione di esemplari non trasferisce i diritti di utilizzazione. Servono accordi espressi.
Perché supporto e diritti sono distinti?
Perché l'autore conserva il controllo sullo sfruttamento dell'opera anche dopo aver venduto le copie materiali.
Cosa cambia con la cessione di uno stampo?
La cessione di uno stampo o mezzo per riprodurre un'opera d'arte comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l'opera.
L'eccezione dello stampo è senza limiti?
No: vale sempre che la facoltà di riproduzione spetti al cedente; non si può trasferire un diritto che non si possiede.
Queste regole si possono derogare?
Sì: operano entrambe "salvo patto contrario"; le parti possono accordarsi diversamente.