Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 147 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Il diritto di cui all'articolo 144 non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.
Fonte: Normattiva.it.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 147 della legge sul diritto d'autore (L. 22 aprile 1941, n. 633) presidia, con una regola di indisponibilità, il cosiddetto diritto di seguito, ossia il diritto dell'autore di opere delle arti figurative a percepire una percentuale sul prezzo delle vendite successive alla prima cessione dell'originale. La norma stabilisce che il diritto di cui all'articolo 144 non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente. Si tratta di una disposizione di chiusura del sistema del diritto di seguito, finalizzata a garantirne l'effettività contro ogni tentativo di aggiramento contrattuale.
Il diritto di seguito e la sua funzione
Il diritto di seguito risponde a un'esigenza di equità tipica del mercato dell'arte. L'autore di un'opera figurativa, una volta venduto l'originale, perde di norma ogni partecipazione agli incrementi di valore che l'opera può conoscere nel tempo: è frequente che un dipinto o una scultura, acquistati per cifre modeste agli esordi dell'artista, vengano in seguito rivenduti a prezzi assai più elevati. Il diritto di seguito corregge questa asimmetria, riconoscendo all'autore una partecipazione economica sulle rivendite successive dell'originale. È un istituto che tutela in modo specifico gli artisti, la cui opera, a differenza di quella letteraria o musicale, si concretizza tipicamente in un esemplare unico o in pochi originali.
L'indisponibilità come tecnica di tutela
L'art. 147 sceglie la via dell'indisponibilità per rendere effettiva la tutela. Se il diritto di seguito potesse essere alienato o se l'autore potesse rinunciarvi, l'istituto sarebbe svuotato di significato: nella pratica, l'artista - parte tipicamente debole nel rapporto con galleristi e mercanti d'arte, specie agli inizi della carriera - sarebbe facilmente indotto a cedere o rinunciare al diritto in cambio della vendita dell'opera. Per scongiurare questo rischio, la norma colpisce con l'inefficacia ogni atto di disposizione: il diritto non può essere alienato né si può rinunciarvi, e ciò vale anche per le rinunce preventive, cioè anticipate rispetto al momento in cui il diritto matura con la rivendita.
La portata della inalienabilità e dell'irrinunciabilità
Due sono i divieti contenuti nella disposizione. Il primo è il divieto di alienazione: il diritto di seguito non può essere trasferito ad altri per atto tra vivi. Il secondo è il divieto di rinuncia, anche preventiva: l'autore non può dismettere il proprio diritto, né con una dichiarazione attuale né, soprattutto, con una clausola anticipata inserita, ad esempio, nel contratto di prima vendita dell'opera. L'espressa menzione della rinuncia preventiva è il cuore della norma, perché è proprio in quella sede - il momento della prima cessione - che l'artista è più esposto a pressioni negoziali. Ogni patto contrario è destinato a non produrre effetti.
Il diritto come spettanza personale e successoria
L'indisponibilità tra vivi non esclude che il diritto di seguito possa trasmettersi mortis causa agli eredi dell'autore, secondo la disciplina propria dell'istituto: ciò che la norma vieta è la circolazione negoziale del diritto e la sua dismissione volontaria, non la sua trasmissione ereditaria, che anzi è coerente con la funzione di partecipazione economica al valore dell'opera per un periodo determinato. Il diritto resta dunque ancorato alla figura dell'autore e alla sua sfera familiare, in linea con la concezione personalistica che permea l'intera legge sul diritto d'autore.
La coerenza con la natura del diritto di seguito
L'indisponibilità sancita dall'art. 147 è coerente con la natura ibrida del diritto di seguito, che presenta connotati al tempo stesso patrimoniali e di tutela della personalità dell'artista. Pur traducendosi in una partecipazione economica, il diritto è strettamente legato alla persona dell'autore e alla relazione che lo unisce alla propria opera lungo il tempo. Questa peculiare natura giustifica un regime più rigido rispetto a quello degli ordinari diritti patrimoniali di utilizzazione, che sono invece liberamente trasferibili: il diritto di seguito, proprio perché concepito come strumento di riequilibrio a favore dell'artista, non potrebbe assolvere la propria funzione se fosse esposto alla libera negoziabilità o alla rinuncia. L'inalienabilità e l'irrinunciabilità ne costituiscono pertanto un tratto essenziale e non accidentale.
Rilievo pratico nel mercato dell'arte
Sul piano applicativo, l'art. 147 ha conseguenze precise. Le clausole con cui un gallerista o un acquirente pretendano dall'artista la rinuncia al diritto di seguito sono prive di efficacia: l'autore conserva il diritto a prescindere da quanto sottoscritto. Gli operatori del mercato dell'arte devono pertanto considerare il diritto di seguito come un costo strutturale delle rivendite rientranti nel suo ambito, non eliminabile per via contrattuale. La norma, insieme alla disciplina dell'art. 144 e seguenti, costruisce così un sistema di tutela robusto, che resiste ai tentativi di elusione e assicura all'artista e ai suoi aventi causa una partecipazione effettiva alla fortuna economica dell'opera.
Inderogabilità e tutela effettiva
La scelta dell'indisponibilità si traduce in una regola di inderogabilità che presidia l'effettività della tutela. Poiché il divieto colpisce anche la rinuncia preventiva, l'artista è protetto proprio nel momento di maggiore debolezza negoziale, ossia all'atto della prima cessione dell'opera, quando l'aspirazione a collocare il proprio lavoro potrebbe indurlo ad accettare condizioni svantaggiose. L'ordinamento, sottraendo il diritto di seguito alla disponibilità delle parti, neutralizza in radice il rischio che la tutela sia aggirata attraverso pattuizioni capestro. Ne risulta un sistema in cui la protezione dell'artista non dipende dalla sua capacità contrattuale, ma è garantita in modo oggettivo dalla legge, a beneficio anche dei suoi eredi nei limiti temporali propri dell'istituto.
Il diritto di seguito nel contesto europeo
Il diritto di seguito non è una peculiarità isolata dell'ordinamento italiano, ma trova fondamento in una scelta condivisa a livello europeo, volta ad assicurare agli autori di opere figurative una partecipazione economica armonizzata sulle rivendite professionali delle loro opere. L'indisponibilità sancita dall'art. 147 si inserisce coerentemente in questa cornice, poiché un diritto liberamente cedibile o rinunciabile sarebbe agevolmente aggirato e non potrebbe assolvere la funzione perequativa che lo giustifica. La protezione robusta accordata dalla norma italiana risponde dunque a un'esigenza di tutela uniforme dell'artista nel mercato dell'arte, ambito in cui la circolazione transfrontaliera delle opere e la mobilità degli operatori rendono particolarmente avvertita la necessità di regole stabili e non eludibili a presidio della posizione del creatore.
Casi pratici
Caso 1: clausola di rinuncia nel contratto di vendita
Tizio, giovane artista, vende un proprio dipinto a una galleria che inserisce nel contratto una clausola con cui egli rinuncia in anticipo al diritto di seguito sulle future rivendite. In applicazione dell'art. 147, tale clausola è priva di effetti: Tizio conserva il diritto di seguito nonostante la sottoscrizione.
Caso 2: tentativo di cessione del diritto
Caio, autore di sculture, vorrebbe cedere a un terzo, dietro corrispettivo immediato, il proprio diritto di seguito sulle opere già collocate sul mercato. L'operazione non è ammessa: il diritto non può formare oggetto di alienazione, e l'eventuale atto di cessione non produce effetti, restando il diritto in capo a Caio.
Domande frequenti
Che cos'è il diritto tutelato dall'art. 147?
È il diritto di seguito previsto dall'art. 144, ossia il diritto dell'autore di opere figurative a percepire una percentuale sul prezzo delle rivendite successive alla prima cessione dell'originale.
Il diritto di seguito può essere venduto o ceduto?
No. L'art. 147 stabilisce che il diritto non può formare oggetto di alienazione: ogni atto di trasferimento tra vivi è privo di effetti, a tutela dell'autore.
L'autore può rinunciare al diritto di seguito?
No, nemmeno preventivamente. La norma vieta espressamente sia la rinuncia attuale sia quella anticipata, ad esempio inserita nel contratto di prima vendita dell'opera. Ogni patto contrario è inefficace.
Perché la legge rende indisponibile questo diritto?
Per garantirne l'effettività: l'artista, parte debole nei rapporti con galleristi e mercanti, sarebbe altrimenti facilmente indotto a cedere o rinunciare al diritto, svuotando l'istituto della sua funzione equitativa.
Il diritto di seguito si trasmette agli eredi?
Sì. L'indisponibilità riguarda la circolazione negoziale e la rinuncia volontaria, non la trasmissione mortis causa: il diritto può passare agli eredi dell'autore secondo la disciplina propria dell'istituto.