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Ultimo aggiornamento: 6 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
In sintesi
  • Il diritto di seguito (art. 144) non può formare oggetto di alienazione né di rinuncia.
  • Il divieto vale anche preventivamente: l'autore non può rinunciarvi o cederlo in anticipo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 147 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Il diritto di cui all'articolo 144 non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.

Fonte: Normattiva.it.

Commento

Il diritto di seguito è inalienabile e irrinunciabile, anche in via preventiva: l'autore non può cederlo né rinunciarvi in anticipo.

Un diritto blindato a tutela dell'artista

L'art. 147 protegge il diritto di seguito con due caratteri forti: è inalienabile e irrinunciabile. L'autore non può cederlo ad altri né rinunciarvi, e ciò vale anche in via preventiva, cioè prima ancora che il diritto al singolo compenso sia maturato. È una tutela rafforzata, che riflette la funzione del diritto di seguito come strumento di equità a favore degli artisti.

Perché l'inalienabilità

La ragione è eminentemente protettiva. L'artista, specie agli esordi, è la parte debole nei rapporti con il mercato dell'arte. Se il diritto di seguito fosse cedibile o rinunciabile, gallerie e acquirenti potrebbero facilmente imporre, al momento della prima vendita, una clausola di rinuncia, svuotando di senso l'istituto. Rendendolo inalienabile e irrinunciabile, la legge impedisce che l'autore sia indotto a privarsene quando ha minor potere contrattuale.

Il divieto di rinuncia preventiva

Particolarmente significativo è il divieto di rinuncia preventiva. È il momento più pericoloso: alla prima cessione dell'opera, l'artista potrebbe essere spinto a rinunciare ai compensi futuri sulle rivendite. La norma lo vieta espressamente, garantendo che il diritto resti sempre in capo all'autore (e poi ai suoi eredi) per tutta la sua durata, a prescindere dagli accordi sulla prima vendita.

Coerenza con i diritti morali

L'inalienabilità avvicina il diritto di seguito, sotto questo profilo, ai diritti morali, anch'essi indisponibili. Pur avendo natura patrimoniale, il diritto di seguito è strutturalmente legato alla persona dell'artista e alla sua relazione con l'opera nel tempo. La sua indisponibilità ne assicura l'effettività, evitando che la tutela economica voluta dal legislatore sia aggirata attraverso cessioni o rinunce.

Domande frequenti

Il diritto di seguito si può vendere?

No: è inalienabile, non può formare oggetto di alienazione.

L'autore può rinunciarvi?

No: è irrinunciabile, nemmeno in via preventiva.

Perché è previsto questo divieto?

Per proteggere l'artista, parte debole, da clausole di rinuncia o cessione imposte al momento della prima vendita.

Una clausola di rinuncia firmata è valida?

No: è inefficace, perché l'art. 147 vieta espressamente la rinuncia, anche preventiva, al diritto di seguito.

Il diritto di seguito assomiglia ai diritti morali?

Sotto il profilo dell'indisponibilità sì, pur avendo natura patrimoniale: è strutturalmente legato alla persona dell'artista.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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