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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • In caso di revoca della confisca, lo Stato restituisce i beni o, se non più disponibili, l'equivalente in denaro.
  • L'equivalente è calcolato al valore di mercato al momento della restituzione.
  • Strumento di tutela del proposto rispetto a confische poi rivelatesi infondate.
  • Procedura amministrativa con possibilità di ricorso al giudice ordinario.
  • Coordinamento con l'azione di risarcimento del danno ex art. 314 c.p.p. analogica.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 46 D.Lgs. 159/2011 — Restituzione per equivalente

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia

((

1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all' articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, può avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 48, comma 3, del presente decreto e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato come risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali.

2. Il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato venduto))

3. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico: a) del Fondo Unico Giustizia, nel caso in cui il bene sia stato venduto; b) dell'amministrazione assegnataria, in tutti gli altri casi.

Commento

Tutela del proposto

L'art. 46 affronta una questione cruciale: cosa accade se la confisca, dopo essere divenuta definitiva, viene revocata per fatti nuovi (revisione ex art. 28) o se in sede di giudizio di legittimità viene riformata? I beni potrebbero non essere più disponibili: lo Stato deve allora restituire l'equivalente.

Restituzione in natura

Regola primaria: se i beni esistono ancora e non sono stati destinati a finalità non reversibili (vendita a terzi, demolizione, assegnazione a uso pubblico irreversibile), si restituiscono in natura. La restituzione include i frutti percepiti, salvo deduzione delle spese di gestione.

Equivalente in denaro

Quando la restituzione in natura non è possibile, si liquida l'equivalente al valore di mercato al momento della restituzione, secondo perizia tecnica. La determinazione è atto ANBSC, impugnabile dinanzi al giudice ordinario per contestazioni sul quantum.

Coordinamento con il risarcimento

L'art. 46 non esclude azioni risarcitorie per i danni ulteriori: lucro cessante, danno all'immagine, danno biologico. La giurisprudenza ammette analogia con la riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.), pur senza automatismi.

Limiti pratici

L'effettività della tutela ex art. 46 dipende dalla capacità finanziaria dell'ANBSC e dalla solidità delle perizie. Per beni di pregio o aziende avviate, il rischio di sottostima è concreto: in tali casi si raccomanda perizia di parte e contraddittorio tecnico in sede giudiziaria.

Casi tipici di revoca

Le ipotesi che danno luogo all'applicazione dell'art. 46 sono varie: revisione della misura di prevenzione per fatti sopravvenuti (art. 28), accoglimento di impugnazioni straordinarie, dichiarazione di incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell'Unione europea o con la CEDU. La frequenza delle revoche è limitata, ma i casi che si presentano sollevano questioni delicate di tutela patrimoniale.

Procedimento di restituzione

Il procedimento si avvia con istanza dell'interessato all'ANBSC, contenente la documentazione probatoria della revoca. L'Agenzia verifica la sussistenza dei presupposti, determina se la restituzione in natura è possibile e, in caso negativo, dispone perizia tecnica per la determinazione dell'equivalente. La decisione è assunta dal Consiglio direttivo per importi rilevanti.

Aspetti contabili

Le somme da restituire sono accantonate in un capitolo dedicato del bilancio ANBSC. Per importi consistenti può essere necessario il ricorso a fondi statali specifici, richiedendo coordinamento con il Ministero dell'economia. I tempi medi di liquidazione si attestano tra 6 e 18 mesi dalla definitività della revoca.

Diritto al risarcimento ulteriore

Oltre alla restituzione del valore patrimoniale, è ammessa azione risarcitoria per i danni ulteriori. La giurisprudenza ha riconosciuto: lucro cessante per la mancata fruizione del bene, danno all'immagine per soggetti che hanno subito ricadute reputazionali, danno biologico in casi di particolare gravità. L'azione segue le regole ordinarie della responsabilità civile, con onere probatorio a carico dell'interessato.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Restituzione in natura

Caso 2: Caso 2 — Equivalente in denaro

Domande frequenti

Quando si applica l'art. 46?

Quando la confisca definitiva è successivamente revocata (revisione ex art. 28, riforma in Cassazione, accoglimento di ricorsi straordinari) e i beni non sono più disponibili in natura.

Come si calcola l'equivalente?

Al valore di mercato al momento della restituzione, secondo perizia tecnica disposta dall'ANBSC. Le contestazioni sul quantum sono devolute al giudice ordinario competente per valore.

Spetta anche il risarcimento del danno?

Sì, in via autonoma e cumulativa rispetto alla restituzione. La giurisprudenza ammette analogia con la riparazione per ingiusta detenzione, valutando caso per caso.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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