← Torna a Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le spese di gestione e custodia gravano sui beni sequestrati e sui frutti percepiti.
  • Il compenso dell'amministratore giudiziario è liquidato dal giudice delegato secondo tariffe ministeriali (D.M. 30 luglio 2012, n. 177).
  • Possibilità di anticipazioni in caso di insufficienza temporanea della massa.
  • I rimborsi spese seguono criteri di documentazione e congruità.
  • Le anticipazioni sono recuperate prioritariamente sui frutti e sui beni gestiti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 42 D.Lgs. 159/2011 — Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia

1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento.

2. Se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca.

3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all'articolo 35, comma 9, sono inserite nel conto della gestione; qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.

4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui all'articolo 35, comma 8, nonché il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato. Il compenso degli amministratori giudiziari è liquidato sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 .

5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore giudiziario e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone in merito agli adempimenti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore giudiziario mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica.

7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore giudiziario può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso. Se il provvedimento impugnato è stato emesso dalla corte d'appello, sul ricorso decide la medesima corte in diversa composizione.

Commento

Regola generale

L'art. 42 disciplina il regime economico della gestione: principio cardine è che spese e compensi gravano sui beni sequestrati e sui loro frutti, in coerenza con la natura del sequestro come misura cautelare reale che incide sul patrimonio del proposto.

Tariffa del compenso

Il compenso dell'amministratore giudiziario è liquidato dal giudice delegato sulla base del D.M. Giustizia 30 luglio 2012, n. 177, che fissa importi minimi e massimi parametrati al valore dei beni, alla complessità della gestione e alla durata dell'incarico. Per aziende attive, la tariffa è più alta in ragione del lavoro gestionale richiesto.

Spese e rimborsi

Le spese sostenute dall'amministratore (oneri di custodia, perizie, viaggi, contributi previdenziali del personale, utenze) sono rimborsate previa documentazione analitica. La congruità è valutata dal giudice delegato; eventuali contestazioni del beneficiario sono ammesse con reclamo al collegio.

Anticipazioni

Quando la massa attiva non consente la copertura immediata, il giudice delegato può autorizzare anticipazioni a carico dello Stato. Le somme anticipate sono recuperate prioritariamente sui frutti e sul ricavato dei beni gestiti, secondo lo schema del privilegio sulle spese di giustizia.

Coordinamento con la confisca definitiva

Alla confisca definitiva, l'ANBSC subentra nella gestione e nelle relative obbligazioni economiche: il rendiconto finale (art. 43) chiude la fase giudiziaria, mentre le spese future seguono il regime contabile dell'Agenzia. Le anticipazioni statali non rimborsate divengono crediti dello Stato sui beni devoluti.

Parametri tecnici del compenso

Il D.M. 177/2012 distingue quattro fasce di valore dei beni (fino a 100.000 euro, da 100.000 a 500.000, da 500.000 a 2.500.000, oltre 2.500.000) e applica scaglioni progressivi con percentuali decrescenti. Per le aziende attive, il compenso include una componente fissa e una variabile collegata al risultato gestorio, valutato secondo indicatori di continuità (mantenimento personale, fatturato, regolarità contributiva).

Spese ammissibili

Sono rimborsabili: spese di viaggio e soggiorno secondo tabelle ministeriali, oneri di custodia, perizie tecniche autorizzate, contributi previdenziali del personale, premi assicurativi, oneri condominiali, spese legali per contenziosi necessari. Sono escluse: spese voluttuarie, oneri non documentati, costi privi di nesso con la gestione. L'amministratore deve conservare la documentazione per almeno cinque anni dopo l'approvazione del rendiconto finale.

Anticipazioni statali

Le anticipazioni statali sono erogate dal Ministero della giustizia tramite il Fondo unico giustizia, con procedura semplificata per importi fino a 30.000 euro. Per importi superiori è richiesta autorizzazione del Capo Dipartimento. Il recupero avviene al primo realizzo significativo della massa attiva, con priorità sulle spese di giustizia.

Coordinamento con la responsabilità civile

La gestione dell'amministratore giudiziario è soggetta a responsabilità civile per dolo o colpa grave. Le polizze assicurative obbligatorie (art. 35) coprono i danni derivanti dall'esercizio dell'incarico. I premi sono rimborsati dalla massa, in coerenza con il principio per cui le spese di gestione gravano sui beni amministrati.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Liquidazione compenso complesso

Caso 2: Caso 2 — Anticipazione statale

Domande frequenti

Su che base si calcola il compenso?

Sul D.M. Giustizia 30 luglio 2012, n. 177, che parametra il compenso al valore dei beni, alla complessità della gestione e alla durata dell'incarico, distinguendo tra beni inerti e aziende operative.

Lo Stato può anticipare le spese?

Sì, il giudice delegato può autorizzare anticipazioni a carico dello Stato quando la massa è insufficiente. Le somme sono recuperate prioritariamente sui frutti e sul ricavato dei beni.

Come si contestano le liquidazioni?

Con reclamo al collegio del tribunale delle misure di prevenzione, entro i termini ordinari; le parti interessate sono il proposto, i terzi e l'amministratore giudiziario.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.