Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 39 D.Lgs. 159/2011 – Assistenza legale alla procedura
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia
1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunità.
1-bis. A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista
Vedi anche
→art. 37 ANTIMAFIA→art. 38 ANTIMAFIA→art. 40 ANTIMAFIA→art. 41 ANTIMAFIA→art. 416-bis c.p. (Ass. mafiosa)→art. 240 c.p. (Confisca)→art. 25 Cost. (Legalità)→art. 27 Cost. (Resp. penale)→Art. 41-bis D.Lgs. 159/2011 – (Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate)→Art. 41-ter D.Lgs. 159/2011 – Istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo→Art. 41-quater D.Lgs. 159/2011 – (Supporto delle aziende sequestrate o confiscate)→Art. 36 D.Lgs. 159/2011 – Relazione dell’amministratore giudiziario
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La difesa dei beni in procedura
L'articolo 39 disciplina l'assistenza legale alla procedura di prevenzione patrimoniale. La gestione di un patrimonio sequestrato comporta spesso la necessità di rappresentare l'amministratore o la massa dei beni in giudizi civili, amministrativi o tributari: contenziosi locatizi, opposizioni a decreti ingiuntivi, controversie con fornitori, ricorsi tributari, cause di lavoro. L'amministratore giudiziario non è di regola un avvocato e ha bisogno di assistenza legale specializzata.
Conferimento dell'incarico
L'amministratore può conferire incarico a uno o più avvocati per la difesa dei beni in procedura, previa autorizzazione del giudice delegato. L'autorizzazione si fonda sull'effettiva necessità della difesa, sulla congruità della scelta professionale e sulla ragionevolezza della spesa. La scelta dovrebbe privilegiare avvocati con specifica competenza nel settore oggetto del contenzioso (locazioni, tributi, lavoro, fallimentare, ecc.).
Onorari e disciplina della spesa
Gli onorari sono a carico della procedura e si pagano con le risorse derivanti dalla gestione dei beni. La determinazione segue le tariffe forensi e i parametri ministeriali, con possibilità di patti specifici autorizzati dal giudice delegato. La verifica della congruità della spesa è continua, attraverso i rendiconti periodici, e può essere oggetto di contestazione del proposto in caso di restituzione finale dei beni.
Cooperazione con l'amministratore
L'avvocato incaricato opera in stretto coordinamento con l'amministratore giudiziario, che resta il decisore strategico delle controversie. Le scelte difensive (transazione, prosecuzione del giudizio, impugnazione) sono concordate fra amministratore e legale, con eventuale interlocuzione preventiva con il giudice delegato per le decisioni più rilevanti. L'autonomia tecnico-difensiva dell'avvocato resta comunque garantita.
Profili pratici e selezione dei legali
Nella selezione del professionista incaricato l'amministratore valuta competenza specifica nella materia oggetto del contenzioso, esperienza in procedure di prevenzione patrimoniale, prossimità geografica al foro competente. Per contenziosi seriali (locazioni, recupero crediti, lavoro) è spesso preferibile un unico studio legale che possa gestire integratamente le posizioni. Per contenziosi di particolare rilievo o tecnicità (tributario complesso, antitrust, internazionale) si privilegia la specializzazione assoluta. Le scelte sono motivate nel rendiconto e verificabili in sede di rendicontazione finale.
Coordinamento con il proposto
L'assistenza legale alla procedura non sostituisce la difesa personale del proposto nel procedimento di prevenzione, che resta affidata al difensore di fiducia. La distinzione è chiara: l'avvocato dell'articolo 39 difende i beni in procedura nei giudizi esterni, l'avvocato del proposto difende il proposto stesso nel procedimento di prevenzione. Le due figure possono coincidere solo eccezionalmente e con valutazione attenta di possibili conflitti di interesse.
Casi pratici
Caso 1: Difesa in contenzioso tributario
Caso 2: Causa di lavoro pendente
Domande frequenti
L'amministratore giudiziario può farsi assistere da un avvocato?
Sì, l'articolo 39 prevede espressamente questa possibilità, soprattutto per contenziosi civili, amministrativi e tributari relativi ai beni in procedura. Serve la previa autorizzazione del giudice delegato.
Chi paga gli onorari degli avvocati incaricati?
La procedura. Gli onorari sono a carico della massa dei beni e si pagano con le risorse della gestione, secondo tariffe forensi e parametri ministeriali, sotto il controllo del giudice delegato.
Come si controlla la congruità della spesa legale?
Attraverso i rendiconti periodici dell'amministratore al giudice delegato, con possibilità di contestazione del proposto in caso di restituzione finale dei beni o di osservazione dell'ANBSC.