- Disciplina i compiti dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati (ANBSC).
- Subentra nella gestione dopo la confisca definitiva.
- Coordina la destinazione dei beni a finalità istituzionali, sociali ed economiche.
- Affianca l'amministratore giudiziario già dalla fase del sequestro.
- Strumento di valorizzazione del patrimonio confiscato alla criminalità.
Testo dell'articoloVigente
Art. 38 D.Lgs. 159/2011 — Compiti dell’Agenzia
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
1. Fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112, proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione.
2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro, quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria e i dati, individuati dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 113, comma 1, lettera c), indispensabili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo, aggiornando dalla data del provvedimento di confisca di secondo grado i dati necessari per consentire quanto previsto dagli articoli 40, comma 3-ter, e 41, comma 2-ter. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132 .
3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, che ne cura la gestione fino all'emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore che può essere individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale, salvo che ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che sussistano altri giusti motivi. Qualora sia diverso dall'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato dall'Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente, agli albi richiamati all'articolo 35, commi 2 e 2-bis. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che intervenga revoca espressa. All'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è adottato, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , un regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei coadiutori dell'Agenzia. Dall'attuazione del regolamento di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica .
4. L'amministratore giudiziario, dopo il decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predispone separato conto di gestione. L'Agenzia provvede all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione.
5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di secondo grado, pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto.
6. L'Agenzia promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.
7. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente decreto relative all'amministratore giudiziario si applicano anche all'Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa attribuite ai sensi del comma 3.
Stesso numero, altri codici
- Art. 38 D.Lgs. 504/1995 — Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento
- Articolo 38 L. 184/1983: Commissione per le adozioni internazionali
- Art. 38 Reg. (UE) 2024/1689 — Coordinamento degli organismi notificati
- Art. 38 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 38 D.Lgs. 148/2015 — Requisiti di onorabilità
- Art. 38 D.Lgs. 209/2005 — Copertura delle riserve tecniche
In sintesi
Il ruolo dell'ANBSC
L'articolo 38 disciplina i compiti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC), istituita con il D.L. 4/2010 e potenziata dal Codice antimafia. L'Agenzia ha sede a Roma e direzioni regionali distribuite sul territorio. Il suo ruolo è centrale nel ciclo di vita del bene confiscato: subentra dopo la definitività della confisca, ma collabora già nella fase del sequestro fornendo supporto tecnico e operativo.
Fase del sequestro
Durante il sequestro l'ANBSC affianca l'amministratore giudiziario, monitora la gestione, raccoglie informazioni sui beni e prepara i piani di destinazione. Riceve i rendiconti periodici, formula osservazioni e suggerimenti operativi, segnala criticità al tribunale. La collaborazione anticipata è essenziale per garantire continuità fra la fase giudiziaria e quella amministrativa, evitando vuoti gestionali al momento della confisca definitiva.
Fase post-confisca
Una volta divenuta definitiva la confisca, l'ANBSC subentra direttamente nella gestione e nella destinazione dei beni. Per gli immobili definisce piani di assegnazione a enti pubblici, associazioni, cooperative sociali; per le aziende avvia processi di affitto, vendita o liquidazione secondo la valutazione di vitalità; per i beni mobili e per le risorse finanziarie predispone procedure di destinazione standardizzate.
Destinazione sociale e istituzionale
La destinazione sociale è il modello prevalente per gli immobili confiscati, che diventano sedi di associazioni antimafia, centri per minori, cooperative agricole, scuole, presidi sanitari. Il valore simbolico della restituzione alla collettività è altrettanto importante di quello economico. Per le aziende vitali si cerca la continuità produttiva e occupazionale, mentre per quelle non risanabili si procede alla liquidazione ordinata.
Coordinamento istituzionale
L'Agenzia opera in coordinamento con prefetture, magistratura, comuni, regioni e ministeri. Pubblica annualmente report di attività, dati sui beni gestiti e sulla destinazione effettuata. Il sistema, pur con limiti operativi, è oggi riconosciuto come modello internazionale di gestione del patrimonio sottratto alla criminalità organizzata.
Profili pratici e criticità
Nell'esperienza applicativa l'ANBSC ha dovuto affrontare carichi gestionali crescenti, con migliaia di beni in portafoglio e tempi di destinazione talvolta lunghi. Le riforme normative successive al 2017 hanno potenziato l'organico e le competenze tecniche, anche con il supporto di consulenti esterni e di convenzioni con enti pubblici e università. Le criticità più rilevanti restano legate alla manutenzione del patrimonio in attesa di destinazione, alla gestione delle aziende confiscate con difficoltà di mercato e al coordinamento con i destinatari finali, soprattutto enti del terzo settore di dimensioni contenute. Le banche dati pubbliche dell'Agenzia consentono oggi un monitoraggio trasparente del ciclo di vita di ciascun bene.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Immobile destinato a cooperativa sociale
Caso 2: Caso 2 — Azienda affittata per continuità produttiva
Domande frequenti