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Art. 38 D.Lgs. 209/2005 — Copertura delle riserve tecniche

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Art. 38 D.Lgs. 209/2005 — Copertura delle riserve tecniche

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Le riserve tecniche sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa.

1-bis. L'impresa investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura dei rischi e delle obbligazioni assunte e alla durata delle passività e nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, tenendo conto degli obiettivi strategici resi noti dall'impresa.

1-ter. In caso di conflitto di interessi, l'impresa o il soggetto che gestisce il portafoglio di attività dell'impresa garantisce che l'investimento sia realizzato nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative.

2. 2. Gli attivi di cui al comma 1-bis possono includere anche i finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea. In tal caso l'IVASS stabilisce condizioni e limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri: a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni; b) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un interesse economico nell'operazione, pari ad almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile anche a un'altra banca o intermediario finanziario, fino alla scadenza dell'operazione; c) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi; d) l'impresa sia dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione; l'esercizio autonomo dell'attività di individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), è sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS.

2-bis. Le imprese di assicurazione osservano le disposizioni dell'articolo 114, comma 2-bis, del Testo unico bancario o delle relative norme di attuazione emanate dalla Banca d'Italia e dall'IVASS.

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3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .

5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una società controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'IVASS, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla società controllata.

6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .