- L'impresa di assicurazione investe gli attivi secondo il principio della persona prudente: rischi identificabili, monitorabili e proporzionati alle obbligazioni assunte.
- Sicurezza, qualità, liquidità e redditività del portafoglio sono i quattro criteri guida della scelta degli investimenti.
- I derivati sono ammessi solo se riducono il rischio o agevolano la gestione efficiente del portafoglio.
- La diversificazione per emittente, settore e area geografica evita concentrazioni eccessive di rischio.
- L'IVASS può imporre la localizzazione interna degli attivi quando il regime di solvibilità di Stati terzi non è equivalente.
Testo dell'articoloVigente
Art. 37-ter D.Lgs. 209/2005 — (Principio della persona prudente)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. L'impresa investe tutti gli attivi, inclusi quelli che coprono il Requisito Patrimoniale Minimo e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, conformemente al principio della persona prudente, come specificato nei commi da 2 a 6, nonché dal regolamento dell'IVASS adottato in conformità con le disposizioni dell'Unione europea.
2. 2. L'impresa investe tutti gli attivi: a) in attività e strumenti dei quali possa identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi, e ne tiene opportunamente conto nella valutazione del fabbisogno di solvibilità globale ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 2, lettera a); b) in modo tale da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso; c) localizzando le attività secondo criteri tali da assicurare la loro disponibilità.
3. 3. L'impresa, in ogni caso, investe gli attivi assicurando che: a) gli investimenti in strumenti finanziari derivati contribuiscano ad una riduzione dei rischi o agevolino un'efficace gestione del portafoglio; b) gli investimenti in attività non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato siano mantenuti in ogni caso a livelli prudenziali; c) gli investimenti siano adeguatamente diversificati in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attività, un particolare emittente o gruppo di imprese o una particolare area geografica, nonché l'accumulazione eccessiva di rischi nel portafoglio nel suo insieme; d) gli investimenti in attività di uno stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso gruppo, non determinino un'eccessiva concentrazione di rischi.
4. L'impresa può localizzare gli attivi anche al di fuori del territorio della Repubblica o degli Stati membri, nel rispetto del principio di cui al comma 2, lettera c).
5. L'IVASS, qualora l'impresa vanti crediti verso i riassicuratori o i retrocessionari aventi sede in uno Stato terzo il cui regime di solvibilità non sia ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento comunitario, può richiedere all'impresa cedente di localizzare all'interno del territorio della Repubblica attivi di importo corrispondente ai suddetti crediti.
6. L'IVASS, qualora non abbia esercitato il potere di cui al comma 5, può chiedere alle imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, il cui regime di solvibilità non sia ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento comunitario, di costituire nel territorio della Repubblica garanzie reali a fronte dei propri impegni nei confronti di un'impresa italiana.
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Commento
Una clausola generale, non un elenco tassativo
Il principio della persona prudente, mutuato dall'articolo 132 della direttiva 2009/138/CE (Solvency II), sostituisce le precedenti regole quantitative analitiche con uno standard di condotta: l'impresa investe come farebbe un gestore prudente che cura interessi altrui. Non esiste una lista di asset ammissibili o esclusi; esiste un obbligo di diligenza qualificata. Il regolamento IVASS 24/2016 traduce il principio in requisiti operativi sulla politica di investimento, sui processi decisionali e sul sistema dei controlli.
I quattro criteri portanti
Il comma 2 codifica quattro vincoli: la capacità di misurare e governare il rischio dell'attivo (lettera a), il bilanciamento di sicurezza, qualità, liquidità e redditività (lettera b) e la disponibilità degli asset attraverso una localizzazione adeguata (lettera c). Ogni decisione di investimento deve poter essere ricostruita ex post in termini di coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale (ORSA) richiesto dall'art. 30-ter.
Derivati, illiquidi e diversificazione
Il comma 3 ammette strumenti derivati solo per finalità di riduzione del rischio o gestione efficiente. Gli asset non quotati su mercati regolamentati restano consentiti ma in misura prudenziale: la trasparenza informativa è inferiore e la valutazione mark-to-model richiede ipotesi più conservative. La diversificazione opera su tre piani: emittente, settore e geografia, evitando che un singolo default o uno shock locale comprometta il portafoglio.
Localizzazione e Stati terzi non equivalenti
I commi 5 e 6 attribuiscono all'IVASS un potere di prudential intervention quando l'impresa cede rischi a riassicuratori basati in giurisdizioni che la Commissione europea non considera equivalenti sotto il profilo della solvibilità. In tali casi l'Autorità può chiedere che gli attivi a copertura dei crediti verso il riassicuratore siano localizzati in Italia o che il riassicuratore extra-UE costituisca garanzie reali. È uno strumento residuale di tutela dei contraenti italiani.
Coordinamento con riserve e fondi propri
L'articolo 37-ter governa solo il "come si investe". Il "quanto si investe" deriva dall'art. 38 (copertura delle riserve tecniche) e dalla Sezione fondi propri (artt. 44-ter ss.). Il rispetto del principio della persona prudente è oggetto di verifica IVASS ex art. 47-ter e di disclosure pubblica nel report SFCR previsto da Solvency II.
Determinazione attuariale e funzione attuariale
Le riserve tecniche di cui tratta art. 37-ter sono calcolate dalla funzione attuariale (art. 30-sexies) come somma di best estimate e risk margin. La best estimate è la media ponderata dei flussi di cassa futuri attualizzata con la curva risk-free pubblicata mensilmente da EIOPA. Il risk margin compensa il costo del capitale (CoC = 6%) che un'altra impresa richiederebbe per assumere il portafoglio. La funzione attuariale produce annualmente una relazione sulla congruità delle riserve, sottoposta al consiglio di amministrazione e a IVASS. Errori sistematici di sottostima espongono a richiamo prudenziale e a maggiorazione del capitale.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Tizio S.p.A. e il portafoglio illiquido
Caso 2: Caso 2 — Caia Assicurazioni e il riassicuratore di Stato terzo
Domande frequenti
Il principio della persona prudente vieta determinati investimenti?
No. Non esiste un elenco di asset proibiti. La norma impone che ogni investimento sia gestibile in termini di rischio e proporzionato alla natura delle obbligazioni assicurative assunte. Un asset di per sé legittimo può diventare incompatibile con il principio se l'impresa non ha gli strumenti per misurarne i rischi.
Come si verifica il rispetto del principio?
L'IVASS valuta nel continuo la politica di investimento, il sistema di gestione del rischio, l'ORSA e la coerenza tra profilo di rischio dichiarato e composizione effettiva dell'attivo. La verifica si avvale dei dati di Quantitative Reporting Templates e dell'SFCR.
Cosa succede se l'impresa investe in titoli di un riassicuratore extra-UE non equivalente?
L'IVASS può richiedere, ai sensi del comma 5, che attivi di importo corrispondente ai crediti verso quel riassicuratore siano localizzati nel territorio italiano. In alternativa, ai sensi del comma 6, può chiedere al riassicuratore stesso di costituire garanzie reali a fronte degli impegni verso l'impresa italiana.
Vedi anche