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Ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • EIOPA produce le informazioni tecniche per calcolare migliore stima e aggiustamenti.
  • Sono curva privi di rischio, spread fondamentale e volatility adjustment per mercato.
  • Le informazioni adottate dalla Commissione UE sono di applicazione obbligatoria.
  • Senza valori VA, l'impresa non applica alcun aggiustamento per la volatilità.

Testo dell'articoloVigente

Art. 36-octies D.Lgs. 209/2005 — (Informazioni tecniche)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. 1. Le informazioni tecniche prodotte dall'EIOPA in conformità alle disposizioni comunitarie costituite da: a) una pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima di cui all'articolo 36-ter, comma 2, senza aggiustamenti di congruità o aggiustamenti per la volatilità; b) per ciascuna durata interessata, il merito di credito e la classe di attivo di uno spread "fondamentale" per il calcolo dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-sexies, comma 1, lettera b); c) l'aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-septies, comma 1, per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato; laddove adottate dalla Commissione europea, in conformità alle disposizioni comunitarie, sono utilizzate dall'impresa in sede di calcolo della migliore stima ai sensi dell'articolo 36-ter, dell'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 36-sexies e dell'aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 36-septies.

2. Per quanto concerne le valute e i mercati nazionali per i quali la rettifica di cui al comma 1, lettera c), non è stabilita dagli atti di esecuzione della Commissione europea in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, l'impresa, ai fini del calcolo della migliore stima, non applica alcun aggiustamento per la volatilità alla struttura per scadenza dei pertinenti tassi di interesse privi di rischio.

))

Commento

Una fonte tecnica europea

L'art. 36-octies cod. ass. attribuisce all'EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) il ruolo di produttore delle informazioni tecniche fondamentali per il calcolo Solvency II. Sono tre i prodotti chiave: la curva dei tassi privi di rischio (art. 36-ter), lo spread fondamentale per il matching adjustment (art. 36-sexies) e il volatility adjustment per ciascun mercato nazionale (art. 36-septies). Una volta adottate dalla Commissione europea, le informazioni diventano vincolanti per tutte le imprese.

L'effetto vincolante

La regola dell'utilizzo obbligatorio risponde all'esigenza di uniformità: senza un parametro unico per la curva privi di rischio, ogni impresa potrebbe calcolare riserve diverse a parità di portafoglio, distorcendo la comparabilità prudenziale. Il rinvio al regolamento delegato UE 2015/35 e ai regolamenti di attuazione (Implementing Technical Standards) chiude il sistema, rendendo automatico il recepimento europeo.

Mercati senza VA

Il comma 2 disciplina una circostanza specifica: per le valute e i mercati nazionali per i quali la Commissione europea non abbia stabilito il VA, l'impresa non applica alcun aggiustamento per la volatilità. È una norma di chiusura prudenziale: in assenza del parametro tecnico, l'impresa attualizza con la sola curva di base. La scelta evita applicazioni discrezionali e tutela la solvibilità.

Implicazioni operative

Per la funzione attuariale, l'art. 36-octies si traduce in un dato di input ricorrente: le pubblicazioni periodiche EIOPA — tipicamente mensili — confluiscono direttamente nei modelli interni e nella formula standard del calcolo delle riserve. Eventuali aggiornamenti metodologici da parte di EIOPA si riflettono immediatamente sulle riserve tecniche dell'esercizio successivo. La governance dell'impresa deve presidiare la corretta acquisizione e applicazione di tali dati.

Armonizzazione europea e parità di trattamento

L'attribuzione a EIOPA del ruolo di produttore tecnico assicura uniformità nell'applicazione di Solvency II tra Stati membri. Un'impresa italiana e un'impresa francese che valutino il medesimo impegno in euro utilizzano la stessa curva privi di rischio e lo stesso volatility adjustment di base: la comparabilità prudenziale, indispensabile per la vigilanza di gruppo e per le decisioni di mercato (fusioni, acquisizioni, riassicurazioni internazionali), si fonda su questo allineamento tecnico. L'art. 36-octies è la cerniera operativa dell'intero sistema. Per le imprese italiane il rinvio alle informazioni EIOPA evita inoltre l'onere di un secondo livello di standardizzazione nazionale: i parametri europei sono direttamente applicabili, salvi gli adempimenti formali di pubblicazione coordinata con IVASS. Le verifiche di vigilanza si concentrano dunque sulla corretta acquisizione e applicazione del dato, non sulla sua produzione, con un risparmio significativo di oneri amministrativi a parità di tutela prudenziale.

Casi pratici

Caso 1: Aggiornamento mensile della curva

Caso 2: Mercato senza VA pubblicato

Domande frequenti

Chi produce la curva dei tassi privi di rischio?

EIOPA, l'autorità europea sulle assicurazioni e i fondi pensione, in coerenza con il regolamento delegato UE 2015/35.

Le informazioni tecniche sono vincolanti?

Sì, una volta adottate dalla Commissione europea. L'impresa è tenuta a utilizzarle nei calcoli di best estimate, matching adjustment e volatility adjustment.

Cosa accade per i mercati senza VA?

L'impresa non applica alcun volatility adjustment. La migliore stima è calcolata con la sola curva di base dei tassi privi di rischio.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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