- Il matching adjustment alza i tassi di attualizzazione quando attivi e impegni hanno flussi di cassa congruenti.
- Si applica su autorizzazione IVASS, a condizioni tassative su composizione e gestione del portafoglio.
- I rischi di sottoscrizione ammessi sono solo longevità, spesa, revisione e mortalità.
- L'obiettivo è ridurre la pro-ciclicità della valutazione delle riserve di lungo termine.
Testo dell'articoloVigente
Art. 36-quinquies D.Lgs. 209/2005 — (Aggiustamento di congruità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. L'impresa può applicare un aggiustamento di congruità («matching adjustment») alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della migliore stima di un portafoglio di impegni di assicurazione o riassicurazione vita, e di contratti di rendita derivanti da contratti di assicurazione o riassicurazione danni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36-octies.
2. 2. L'applicazione dell'aggiustamento di congruità di cui al comma 1 è soggetta all'autorizzazione dell'IVASS, che la rilascia laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'impresa dispone di un portafoglio di attivi, formato da titoli obbligazionari e altri attivi con caratteristiche simili in termini di flusso di cassa dedicato alla copertura della migliore stima del portafoglio degli impegni di assicurazione o riassicurazione e lo detiene per tutta la durata degli impegni, a meno che non si verifichi una rilevante variazione dei flussi di cassa e sia necessario mantenere la replicazione dei flussi di cassa attesi in entrata e in uscita; b) il portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione cui si applica l'aggiustamento di congruità e il relativo portafoglio di attivi dedicato sono identificati, organizzati e gestiti separatamente dalle altre attività dell'impresa. Il portafoglio di attivi dedicato non può essere usato a copertura di perdite derivanti da altre attività dell'impresa; c) i flussi di cassa attesi del portafoglio di attivi dedicato rispecchiano i singoli flussi di cassa attesi del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione nella medesima valuta; gli eventuali disallineamenti non comportano rischi rilevanti in relazione a quelli intrinseci dell'attività assicurativa o riassicurativa cui si applica l'aggiustamento di congruità; d) i contratti sottostanti al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non comportano versamenti di premi futuri; e) gli unici rischi di sottoscrizione legati al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione sono quelli di longevità, di spesa, di revisione e di mortalità; f) laddove il rischio di sottoscrizione legato al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione comprende il rischio di mortalità, la migliore stima del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non aumenta più del 5 per cento, sotto una ipotesi di stress del rischio di mortalità calibrato secondo le disposizioni di cui all'articolo 45-ter, commi da 2 a 6; g) i contratti sottostanti al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non comprendono opzioni per il contraente o comunque includono solo un'opzione di riscatto in cui il valore di riscatto non è superiore a quello degli attivi, valutati in conformità all'articolo 35-quater destinati alla copertura degli impegni di assicurazione o di riassicurazione in essere al momento dell'esercizio dell'opzione di riscatto; h) i flussi di cassa del portafoglio di attivi dedicato sono fissi e non possono essere modificati né dagli emittenti degli attivi stessi né da terzi; i) ai fini del presente comma gli impegni di assicurazione o di riassicurazione derivanti da un contratto di assicurazione o di riassicurazione non sono suddivisi in diverse parti in sede di composizione del portafoglio degli impegni di assicurazione o riassicurazione.
3. Nonostante quanto disposto al comma 2, lettera h), l'impresa può fare ricorso ad attivi caratterizzati da flussi di cassa fissi, o comunque soggetti solo all'inflazione, a condizione che essi replichino flussi di cassa del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione anch'essi dipendenti dall'inflazione.
4. L'eventuale facoltà di emittenti o terze parti di modificare i flussi di cassa di un attivo in maniera tale da offrire all'investitore una compensazione sufficiente a permettergli di ottenere i medesimi flussi di cassa reinvestendo in attivi caratterizzati da un merito di credito equivalente o superiore non inficia l'ammissibilità dell'attivo stesso al portafoglio dedicato in virtù di quanto disposto al comma 2, lettera h).
5. L'impresa che applica l'aggiustamento di congruità a un portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non può più optare per la non applicazione dell'aggiustamento di congruità stesso.
6. Laddove un'impresa che applica l'aggiustamento di congruità non sia più in grado di rispettare le condizioni fissate ai commi da 2 a 4, essa ne informa immediatamente l'IVASS e adotta le misure necessarie per ripristinare la conformità a dette condizioni.
7. Qualora l'impresa non sia in grado di ripristinare la conformità, di cui al comma 6, entro due mesi dalla data del mancato rispetto, essa non applica più l'aggiustamento di congruità a tutti i suoi impegni di assicurazione o di riassicurazione per un periodo di ulteriori 24 mesi.
8. L'aggiustamento di congruità non si applica agli impegni di assicurazione o di riassicurazione la cui struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima degli impegni stessi comprende un aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 36-septies oppure una misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio ai sensi dell'articolo 344-novies.
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Commento
Cos'è l'aggiustamento di congruità
L'art. 36-quinquies introduce il matching adjustment, uno dei correttivi più discussi del pacchetto Solvency II. La regola consente all'impresa di applicare un aggiustamento positivo alla curva dei tassi privi di rischio quando attivi a copertura e impegni assicurativi mostrano flussi di cassa fortemente congruenti (matched). L'effetto è quello di ridurre la migliore stima e quindi le riserve tecniche, in coerenza con il fatto che l'impresa, mantenendo gli attivi fino a scadenza, non è esposta al rischio di prezzo di mercato.
Condizioni di applicazione
Il comma 2 elenca le condizioni — tassative — per l'autorizzazione IVASS. Tra le più rilevanti: un portafoglio di attivi (titoli obbligazionari e simili) dedicato alla copertura della migliore stima, mantenuto per l'intera durata degli impegni; identificazione, organizzazione e gestione separata rispetto alle altre attività dell'impresa; coerenza dei flussi di cassa nella stessa valuta; assenza di premi futuri sui contratti sottostanti. La lett. e) restringe il novero dei rischi di sottoscrizione ammessi a longevità, spesa, revisione e mortalità: il matching adjustment è pensato per portafogli vita immunizzati, tipicamente rendite, non per polizze con rischi di sottoscrizione ampi.
L'autorizzazione IVASS
L'autorizzazione preventiva è un cardine: senza l'avallo IVASS l'impresa non può applicare l'aggiustamento. La procedura prevede la presentazione di un dossier dettagliato sul portafoglio, la dimostrazione del matching tra attivi e passività, la descrizione delle politiche di gestione e di rebalancing. Il rinvio all'art. 36-octies — che disciplina le informazioni tecniche prodotte da EIOPA — garantisce uniformità europea sulle metriche di calcolo dello spread fondamentale e dell'aggiustamento stesso.
Implicazioni sulla solvibilità
L'applicazione del matching adjustment ha un effetto significativo sulle riserve e quindi sui fondi propri. Per le imprese vita con grandi portafogli di rendite, il correttivo può migliorare il rapporto di solvibilità di alcuni punti percentuali. L'art. 36-quinquies è perciò uno snodo strategico delle scelte ALM (Asset Liability Management) e una componente importante delle relazioni SFCR pubblicate annualmente.
Vigilanza continua e revoca
L'autorizzazione IVASS al matching adjustment non è definitiva: l'Autorità verifica nel tempo il rispetto delle condizioni dell'art. 36-quinquies, comma 2. Eventuali derive — ad esempio, una rotazione del portafoglio dedicato incompatibile con la logica buy-and-hold, oppure il sostanziale disallineamento dei flussi — possono giustificare la revoca. La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto a IVASS un margine di apprezzamento tecnico ampio, sindacabile solo sotto i profili dell'irragionevolezza manifesta o dell'eccesso di potere. Le imprese sono tenute a documentare con cura la coerenza fra la struttura formale autorizzata e la gestione effettiva del portafoglio.
Casi pratici
Caso 1: Portafoglio rendite vitalizie
Caso 2: Revoca per rebalancing inadeguato
Domande frequenti
Cos'è il matching adjustment?
Un aggiustamento positivo alla curva dei tassi privi di rischio, ammesso quando attivi e impegni mostrano flussi di cassa congruenti e l'impresa li mantiene fino a scadenza.
Serve un'autorizzazione preventiva?
Sì. L'aggiustamento può essere applicato solo dopo autorizzazione IVASS, subordinata al rispetto delle condizioni del comma 2.
Quali rischi possono restare sul portafoglio?
Solo i rischi di sottoscrizione di longevità, spesa, revisione e mortalità. Altri rischi escludono l'ammissibilità del matching adjustment.
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