- L'impresa costituisce riserve tecniche sufficienti per ogni impegno assicurativo e riassicurativo.
- Le riserve corrispondono al valore di trasferimento immediato degli impegni a un'altra impresa.
- Il calcolo è prudente, affidabile e obiettivo, coerente con i mercati e i dati disponibili.
- Si applica la disciplina di dettaglio degli artt. 36-ter / 36-duodecies e le misure europee.
Testo dell'articoloVigente
Art. 36-bis D.Lgs. 209/2005 — (Disposizioni generali in materia di riserve tecniche)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. L'impresa costituisce riserve tecniche sufficienti a far fronte ad ogni impegno assicurativo e riassicurativo derivante dai contratti di assicurazione o riassicurazione nei confronti dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento.
2. L'impresa detiene riserve tecniche per un valore corrispondente all'importo attuale che l'impresa medesima dovrebbe pagare se dovesse trasferire immediatamente i propri impegni assicurativi e riassicurativi ad un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. Per il calcolo delle riserve tecniche l'impresa utilizza in modo coerente con le valutazioni di mercato le informazioni fornite dai mercati finanziari e i dati generalmente disponibili sui rischi di sottoscrizione.
4. L'impresa calcola le riserve tecniche in modo prudente, affidabile ed obiettivo.
5. L'impresa calcola le riserve tecniche ai sensi degli articoli da 36-ter a 36-undecies, dell'articolo 36-duodecies, commi 1 e 2, e delle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei principi di cui ai commi 2, 3, e 4 e tenuto conto dei principi di cui all'articolo 35-quater, commi 1 e 2.
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Commento
La regola generale delle riserve tecniche
L'art. 36-bis cod. ass. apre la sequenza Solvency II sulle riserve tecniche con quattro principi cardine: sufficienza, valore di trasferimento, coerenza con i dati di mercato, prudenza-affidabilità-obiettività del calcolo. La sufficienza, fissata al comma 1, è il criterio storico: le riserve devono essere capienti per ogni impegno contrattuale verso contraenti, assicurati, beneficiari e aventi diritto. Il comma 2 affianca la prospettiva di mercato: le riserve corrispondono al valore di trasferimento immediato, ossia all'importo che un'altra impresa chiederebbe oggi per assumersi gli impegni.
Coerenza con i mercati e con i dati disponibili
Il comma 3 introduce la regola della coerenza con le informazioni di mercato e con i dati di sottoscrizione generalmente disponibili. L'impresa non costruisce le riserve in un vuoto attuariale: i tassi di interesse di mercato, le curve dei rendimenti privi di rischio, le frequenze di sinistro osservate sono input obbligatori. Il comma 4 chiude il quartetto con il principio della prudenza, affiancato all'affidabilità e all'obiettività del calcolo. Si tratta della traduzione locale del principio Solvency II per cui le riserve non sono uno strumento di livellamento dei risultati ma una stima neutra.
Architettura della Sezione
Il comma 5 rinvia agli articoli da 36-ter a 36-undecies, all'art. 36-duodecies (commi 1 e 2) e alle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea — in particolare il regolamento delegato UE 2015/35. L'art. 36-bis funge da norma cardine: tutti gli articoli che seguono ne sono attuazioni specifiche. L'impresa ricava da qui la disciplina puntuale per il calcolo della migliore stima (36-ter), per l'estrapolazione della curva dei tassi (36-quater), per gli aggiustamenti (36-quinquies/sexies/septies) e per gli importi recuperabili da riassicurazione (36-undecies).
Rapporto con la disciplina codicistica
Sul fondo, la regola dell'art. 36-bis dialoga con l'art. 1925 c.c., che sancisce l'autonomia degli assicuratori nell'organizzare la gestione tecnica dei premi, e con la disciplina del bilancio assicurativo del Titolo VIII cod. ass. (artt. 89 e seguenti). La sufficienza delle riserve è anche un presupposto per il rilascio del visto della società di revisione e per l'attestazione dell'organo amministrativo nei modelli di vigilanza.
Una norma cardine per la tutela dell'assicurato
La sufficienza delle riserve tecniche non è una nozione tecnica destinata solo agli specialisti. È il presupposto economico della certezza che, alla scadenza o al verificarsi del sinistro, l'impresa sarà in grado di adempiere. La violazione dell'art. 36-bis si traduce, in ultima istanza, in un rischio per il singolo assicurato. Per questa ragione il legislatore affianca alla regola sostanziale i poteri ispettivi dell'art. 36-terdecies, le sanzioni del Titolo XVIII e le misure straordinarie di vigilanza degli artt. 220 e seguenti, fino al commissariamento e alla liquidazione coatta amministrativa (art. 245 cod. ass.).
Casi pratici
Caso 1: Trasferimento di portafoglio
Caso 2: Verifica di sufficienza in vigilanza
Domande frequenti
Cosa significa valore di trasferimento delle riserve?
L'importo che un'altra impresa di assicurazione o riassicurazione chiederebbe oggi per assumersi gli impegni in essere. È un criterio di valutazione di mercato, non di costo storico.
Quali principi guidano il calcolo?
Sufficienza, coerenza con i dati di mercato, prudenza, affidabilità e obiettività. Non sono fra loro alternativi: tutti devono concorrere.
Dove si trovano le regole tecniche di dettaglio?
Negli articoli da 36-ter a 36-duodecies, nei regolamenti IVASS attuativi e nel regolamento delegato UE 2015/35 (Solvency II).
Vedi anche