- Il volatility adjustment somma alla curva di base uno spread tecnico per le valute interessate.
- Si basa sullo spread tra rendimento del portafoglio di riferimento e tassi privi di rischio.
- L'aggiustamento è il 65% dello spread valutario corretto per il rischio.
- Per i singoli paesi può aggiungersi una componente nazionale (country spread), oltre soglia.
Testo dell'articoloVigente
Art. 36-septies D.Lgs. 209/2005 — Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. L'impresa può applicare un aggiustamento per la volatilità (volatility adjustment) alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della migliore stima di cui all'articolo 36-ter, commi da 2 a 5, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36-octies.
2. Per ognuna delle valute interessate, l'aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, di cui al comma 1, si basa sullo spread tra il tasso di interesse ottenibile dagli attivi inclusi in un portafoglio di riferimento per la valuta in questione e i tassi della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per la medesima valuta.
3. Il portafoglio di riferimento per una valuta è rappresentativo degli attivi denominati nella valuta in questione che l'impresa pone a copertura della migliore stima degli impegni di assicurazione e di riassicurazione denominati nella medesima valuta.
4. L'aggiustamento per la volatilità dei tassi di interesse privi di rischio è pari al 65 per cento dello spread valutario (currency spread) corretto per il rischio.
5. Lo spread valutario corretto per il rischio, di cui al comma 4, è calcolato come differenza tra lo spread di cui al comma 2 e la quota dello stesso attribuibile a una valutazione realistica delle perdite attese, del rischio di credito non previsto o di altri rischi connessi agli attivi.
6. L'aggiustamento per la volatilità si applica ai soli tassi di interesse privi di rischio o della struttura per scadenza non ottenuti mediante estrapolazione, di cui all'articolo 36-quater, comma 3.
7. L'estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio si basa sui tassi di interesse privi di rischio di cui al comma 6.
8. Per ciascun paese interessato, l'aggiustamento per la volatilità dei tassi di interesse privi di rischio di cui ai commi da 4 a 7, da applicare alla valuta del paese prima dell'applicazione del fattore del 65 per cento, è aumentato della differenza tra lo spread nazionale (country spread) corretto per il rischio e il doppio dello spread valutario corretto per il rischio.
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9. A decorrere dall'esercizio 2019, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 36-octies, comma 1, l'aumento di cui al comma 8 è applicato quando la differenza descritta al medesimo comma sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi gli 85 punti base.
))
10. L'impresa applica l'aggiustamento per la volatilità maggiorata al calcolo della migliore stima degli impegni di assicurazione e di riassicurazione legati a contratti commercializzati nel mercato nazionale in questione.
11. Lo spread nazionale corretto per il rischio è calcolato come quello valutario corretto per il rischio in relazione alla valuta del paese, ma sulla base di un portafoglio di riferimento che sia rappresentativo degli attivi in cui ha investito l'impresa ai fini della copertura della migliore stima degli impegni di assicurazione e di riassicurazione legati a contratti commercializzati nel mercato nazionale in questione e denominati nella sua valuta.
12. L'impresa non applica l'aggiustamento per la volatilità in relazione agli impegni di assicurazione la cui struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima degli impegni stessi comprende un aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 36-quinquies.
13. In deroga all'articolo 45-ter, il requisito patrimoniale di solvibilità non comprende il rischio di perdita di fondi propri di base derivante da modifiche dell'aggiustamento per la volatilità.
Commento
Cos'è il volatility adjustment
L'art. 36-septies disciplina il volatility adjustment (VA), il secondo grande correttivo della curva dei tassi privi di rischio dopo il matching adjustment. A differenza di quest'ultimo, il VA non richiede una specifica congruenza tra attivi e passività: si applica come correttivo generale per attenuare la pro-ciclicità della valutazione mark-to-market delle riserve in fasi di stress. È pubblicato da EIOPA per ciascuna valuta e per ciascun mercato nazionale rilevante (art. 36-octies).
Costruzione tecnica
Il comma 2 ancora il VA allo spread fra rendimento degli attivi inclusi in un portafoglio di riferimento per quella valuta e tassi della curva privi di rischio della medesima valuta. Il portafoglio di riferimento rappresenta gli attivi tipici delle imprese di assicurazione vita di quella valuta. Lo spread è poi corretto per il rischio (comma 5), sottraendo la quota attribuibile a perdite attese, rischio di credito non previsto o altri rischi connessi agli attivi.
La regola del 65 per cento
Il comma 4 fissa la calibratura: l'aggiustamento è pari al 65 per cento dello spread valutario corretto per il rischio. La frazione non è casuale: è il risultato di una scelta prudenziale del legislatore europeo, che evita di traslare per intero lo spread di mercato e introduce un margine di sicurezza. Il VA si applica solo ai tassi non ottenuti per estrapolazione (comma 6), così da non amplificare l'effetto già implicito nella convergenza verso l'UFR.
La componente nazionale
Il comma 8 introduce la possibilità di un'aggiunta puntuale per singolo paese: quando lo spread nazionale supera in misura significativa il doppio dello spread valutario, si applica un correttivo aggiuntivo. È il meccanismo che, nelle fasi di tensione sui titoli di Stato di singoli paesi, consente alle imprese vita di assorbire l'impatto sulle riserve senza misure forzose di derisking. Il comma 9 richiama infine la prossima evoluzione del meccanismo nei riesami periodici della disciplina europea.
Differenze rispetto al matching adjustment
Volatility adjustment e matching adjustment sono spesso confusi ma hanno logica e ambito diversi. Il matching adjustment richiede una congruenza puntuale fra attivi e passività, è soggetto ad autorizzazione e si applica in modo permanente al portafoglio dedicato. Il volatility adjustment è un correttivo generale, pubblicato per ciascuna valuta e mercato nazionale, applicabile senza autorizzazione preventiva ma soggetto a notifica alle informazioni di vigilanza. Le imprese possono applicare contemporaneamente l'uno e l'altro, su perimetri diversi, purché evitino sovrapposizioni che condurrebbero a un doppio conteggio del medesimo beneficio prudenziale. Le scelte vanno motivate nella relazione SFCR e documentate nelle policy di calcolo delle riserve, in modo da rendere intelligibile al mercato l'impatto numerico delle leve prudenziali utilizzate. Una governance dei correttivi prudenziali che resti opaca finisce per minare la fiducia degli stakeholder e attira interventi correttivi da parte della vigilanza.
Casi pratici
Caso 1: Applicazione del VA su portafoglio vita italiano
Caso 2: Country spread sui titoli di Stato
Domande frequenti
A cosa serve il volatility adjustment?
Ad attenuare la pro-ciclicità della valutazione delle riserve tecniche in fasi di stress di mercato. Aggiunge un correttivo alla curva di base dei tassi privi di rischio.
Quanto è il VA in percentuale?
Il 65 per cento dello spread valutario corretto per il rischio, calcolato sul portafoglio di riferimento di quella valuta.
Chi pubblica i parametri?
EIOPA, in conformità al regolamento delegato UE 2015/35. I valori sono pubblicati periodicamente per ciascuna valuta e per ciascun mercato nazionale rilevante.
Vedi anche