- Per le polizze unit-linked le riserve tecniche sono rappresentate dalle quote del fondo o dagli attivi sottostanti, con la massima approssimazione possibile.
- Per le polizze index-linked le riserve sono coperte da attivi che replicano l'indice o il valore di riferimento.
- Gli articoli 37-ter (persona prudente) e 38 (copertura) si applicano anche agli attivi di copertura delle linked.
- Se la polizza contiene una garanzia di risultato, il regime prudenziale è più stringente: il rischio non è più solo del contraente.
- L'IVASS può limitare con regolamento i tipi di attivi sottostanti quando il rischio è in capo a una persona fisica.
Testo dell'articoloVigente
Art. 41 D.Lgs. 209/2005 — Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote dell'organismo di investimento collettivo del risparmio oppure da quelle del fondo interno, se è suddiviso in quote definite, oppure dagli attivi contenuti nel fondo stesso.
2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad un altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al comma 1, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.
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3. Agli attivi detenuti a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui ai commi 1 e 2 si applicano l'articolo 37-ter, commi 1, 2, 4, 5 e 6, e l'articolo 38.
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4. Agli attivi detenuti a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui ai commi 1 e 2 che comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, si applicano gli articoli 37-ter e 38.
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5. L'IVASS, con regolamento, può limitare i tipi di attivi o i valori di riferimento cui possono essere collegate le prestazioni, nel caso in cui il rischio di investimento sia sopportato dall'assicurato che sia una persona fisica. Per i contratti di assicurazione le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio, le disposizioni stabilite dall'IVASS sono coerenti con quanto previsto dal decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47 .
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Commento
Polizze linked: rischio di investimento al contraente
Le assicurazioni linked (ramo III ex art. 2 del Codice) trasferiscono il rischio finanziario sull'investimento dalla compagnia al contraente. La riserva tecnica matematica perde il significato tradizionale: non rappresenta più un impegno determinato dell'impresa, ma il valore corrente delle quote o degli attivi assegnati al contratto. Per questo la norma chiede una rappresentazione "con la massima approssimazione possibile": il fondo interno o gli attivi sottostanti devono coincidere, di fatto, con l'obbligazione.
Unit-linked vs index-linked
Il comma 1 disciplina le unit-linked, agganciate al valore di un OICR o di un fondo interno: la riserva è composta dalle quote stesse. Il comma 2 governa le index-linked, agganciate a un indice (azionario, obbligazionario, paniere): in mancanza di quote definite, la copertura va realizzata con attivi che replichino l'indice in modo affidabile (ETF, strumenti derivati, panieri di titoli). La differenza concreta sta nella disclosure: nella unit il sottostante è trasparente, nella index dipende dalla qualità della replica.
L'effetto del richiamo a 37-ter e 38
I commi 3 e 4, richiamando in forma incrementale la persona prudente e la copertura, chiariscono che il rischio finanziario sul contraente non solleva l'impresa dal dovere di gestione prudente. La compagnia ha un dovere fiduciario sul processo di selezione e gestione del fondo o degli attivi: deve scegliere strumenti coerenti con il profilo di rischio dichiarato nel KID e nel set informativo precontrattuale (regolamento IVASS 41/2018).
Garanzie di risultato e regime rinforzato
Il comma 4 reintroduce la pienezza della disciplina prudenziale (artt. 37-ter e 38 "in toto") quando la polizza contiene una garanzia di risultato: minimo garantito, rendimento minimo, prestazione caso morte non legata al sottostante. In questi casi il rischio torna in capo all'impresa, almeno per la parte garantita. Il calcolo della riserva si sdoppia: riserva matematica per la garanzia, riserva linked per il sottostante.
Tutela del contraente persona fisica
Il comma 5 attribuisce all'IVASS un potere regolamentare specifico: quando il rischio di investimento è sopportato da una persona fisica, l'Autorità può limitare i tipi di attivi o i valori di riferimento. La ratio è proteggere il consumatore retail dall'esposizione ad asset opachi o inadatti. Il regolamento IVASS 24/2016 e il successivo 41/2018 declinano queste limitazioni con riferimento a derivati complessi, prodotti strutturati e correlazioni implicite.
Vincolo di copertura e gestione separata vita
Gli attivi a copertura delle riserve tecniche di cui art. 41 sono iscritti nel registro previsto dall'art. 42 e vincolati a garanzia degli assicurati: in caso di liquidazione coatta amministrativa essi formano massa separata che concorre prioritariamente al soddisfacimento dei crediti da contratto di assicurazione (art. 258). Per i rami vita con prestazioni rivalutabili, gli attivi sono organizzati in gestione separata regolata dal Regolamento ISVAP n. 38/2011 e successive modifiche, con rendiconto annuale certificato e percentuale di retrocessione fissata in polizza. La separatezza si traduce in scritture contabili dedicate e in conti correnti distinti presso la banca depositaria.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Tizio sottoscrittore di una unit-linked
Caso 2: Caso 2 — Caia Vita e la unit con garanzia caso morte
Domande frequenti
Una polizza unit-linked è davvero un prodotto assicurativo?
La giurisprudenza italiana (Cass. SU 27/2014 e successive) ha distinto tra polizze a contenuto previdenziale/assicurativo e prodotti finanziari travestiti da polizze. Quando la componente assicurativa è marginale e prevale la natura finanziaria, può applicarsi la disciplina del TUF. Sotto il profilo prudenziale, il Codice delle Assicurazioni si applica comunque all'impresa emittente.
Cosa è il fondo interno richiamato dalla norma?
È un patrimonio separato gestito dall'impresa, suddiviso in quote, in cui confluiscono i premi delle polizze unit. Il fondo interno è disciplinato dal regolamento IVASS 41/2018 e dalla circolare ISVAP 451/D del 2001 (per quanto ancora compatibile). Vale per esso la regola di separatezza ex art. 42, comma 2.
Come si gestisce una garanzia di rendimento minimo in una unit-linked?
L'impresa accantona una riserva matematica aggiuntiva calcolata con tecnica attuariale, dimensionata in funzione della probabilità di intervento della garanzia. Il rischio di mercato sulla garanzia rientra nel modulo di rischio vita del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (art. 45-septies).
Vedi anche