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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'impresa tiene un registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche, sempre aggiornato con i movimenti.
  • L'importo iscritto deve essere almeno pari, in ogni momento, all'ammontare delle riserve tecniche.
  • Gli attivi sono iscritti al netto dei debiti per la loro acquisizione e di eventuali poste rettificative, secondo l'art. 35-quater.
  • Gli attivi a copertura del lavoro indiretto (riassicurazione attiva) sono gestiti separatamente da quelli del diretto.
  • Gli attivi iscritti costituiscono patrimonio separato: sono riservati in via esclusiva agli assicurati di quei contratti.

Testo dell'articoloVigente

Art. 42 D.Lgs. 209/2005 — Registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

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1. L'impresa tiene un registro da cui risultano gli attivi a copertura delle riserve tecniche. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.

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1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono iscritti nel registro per un importo netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative e sono valutati in conformità alle disposizioni dell'articolo 35-quater.

1-ter. Gli attivi utilizzati dall'impresa per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attività di assicurazione diretta senza possibilità di trasferimenti.

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2. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche ed iscritti nel registro sono riservati in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Gli attivi di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall'impresa e non iscritte nel registro.

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3. L'impresa comunica all' IVASS la situazione degli attivi risultante dal registro. L' IVASS determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate, nonché i termini, le modalità e gli schemi per le comunicazioni periodiche.

Commento

Un registro che vale come segregazione patrimoniale

Il registro degli attivi non è un mero adempimento contabile: è lo strumento giuridico che genera il patrimonio separato di cui al comma 2. L'iscrizione dell'attivo nel registro lo destina in via esclusiva al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti cui le riserve si riferiscono. Nei confronti dei creditori chirografari dell'impresa quegli asset sono "intoccabili" fino a piena soddisfazione degli assicurati.

Equilibrio dinamico tra attivi e riserve

Il comma 1 impone un equilibrio non statico ma continuo: "in qualsiasi momento" il valore degli attivi iscritti, tenuto conto delle movimentazioni, deve essere almeno pari alle riserve tecniche. Significa che a ogni variazione della massa di riserva (nuove emissioni, sinistri liquidati, rivalutazioni) deve corrispondere una rettifica del registro. La compagnia struttura processi di alimentazione del registro coerenti con la valutazione di solvibilità tecnica.

Valutazione e poste rettificative

Il comma 1-bis collega la valutazione degli attivi all'art. 35-quater, che disciplina i criteri Solvency II di market consistent valuation. Gli attivi sono iscritti al netto dei debiti contratti per acquistarli (es. pronti contro termine, repo) e al netto di eventuali poste rettificative (svalutazioni durature, accantonamenti specifici). Si evita la doppia rappresentazione dell'attivo come libero quando in realtà è gravato.

Separatezza del lavoro indiretto

Il comma 1-ter, allineato all'art. 42-bis, impone che gli attivi a copertura delle riserve del lavoro indiretto (riassicurazione accettata) siano gestiti e organizzati separatamente da quelli dell'assicurazione diretta, senza possibilità di trasferimento. La ratio è duplice: tutelare le imprese cedenti (che hanno conferito premio) e tenere distinti due cicli industriali con dinamiche di rischio e duration diverse.

Patrimonio separato e procedura di liquidazione

Il comma 2 è la norma chiave nella liquidazione coatta dell'impresa (art. 250 ss. del Codice). Gli attivi iscritti nel registro non concorrono alla massa attiva generale: sono distribuiti in via esclusiva tra gli assicurati creditori di quei contratti, secondo l'ordine privilegiato previsto dall'articolo 258. Solo l'eventuale eccedenza confluisce nella massa generale a beneficio degli altri creditori.

Vincolo di copertura e gestione separata vita

Gli attivi a copertura delle riserve tecniche di cui art. 42 sono iscritti nel registro previsto dall'art. 42 e vincolati a garanzia degli assicurati: in caso di liquidazione coatta amministrativa essi formano massa separata che concorre prioritariamente al soddisfacimento dei crediti da contratto di assicurazione (art. 258). Per i rami vita con prestazioni rivalutabili, gli attivi sono organizzati in gestione separata regolata dal Regolamento ISVAP n. 38/2011 e successive modifiche, con rendiconto annuale certificato e percentuale di retrocessione fissata in polizza. La separatezza si traduce in scritture contabili dedicate e in conti correnti distinti presso la banca depositaria.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Sempronio Assicurazioni e l'integrazione mensile

Caso 2: Caso 2 — Caia Vita in liquidazione e gli assicurati prelati

Domande frequenti

Cosa succede se gli attivi iscritti scendono sotto il livello delle riserve?

L'impresa è in deficit di copertura. L'IVASS può imporre misure correttive immediate (integrazione degli attivi, riduzione del business, piano di risanamento). Il deficit ricorrente può portare alla revoca dell'autorizzazione (art. 242) o, nei casi più gravi, alla liquidazione coatta amministrativa.

I creditori personali dell'impresa possono pignorare gli attivi iscritti?

No. Gli attivi iscritti nel registro costituiscono patrimonio separato e sono "riservati in modo esclusivo" agli assicurati dei contratti cui le riserve si riferiscono. Solo l'eventuale residuo dopo il soddisfacimento degli assicurati è aggredibile dai creditori generali.

Come si tiene materialmente il registro?

Il regolamento IVASS 38/2018 e i provvedimenti applicativi precedenti definiscono schemi e modalità: tenuta informatizzata, identificazione univoca degli attivi (ISIN, codici interni), registrazione di carico e scarico con data, importo e tipologia. Le comunicazioni periodiche all'IVASS avvengono tramite i template di solvibilità.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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