Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 43 D.Lgs. 209/2005 – Riserve tecniche relative all’attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati e dispone di attivi sufficienti alla relativa copertura secondo quanto disposto dall'articolo 38.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .
Vedi anche
→art. 42 ASSICURAZIONI→art. 42-bis ASSICURAZIONI→art. 44-ter ASSICURAZIONI→art. 44-quater ASSICURAZIONI→art. 1882 c.c. (Nozione assicurazione)→art. 1917 c.c. (Assicurazione RC)→art. 2049 c.c. (Resp. fatto altrui)→art. 41 Cost. (Iniziativa econ.)→Art. 37 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato→Art. 36-duodecies D.Lgs. 209/2005 – (Qualità dei dati)→Art. 36-undecies D.Lgs. 209/2005 – (Importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo)→Art. 36-decies D.Lgs. 209/2005 – (Valutazione delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali incluse nei contratti di assicurazione e di riassicurazione)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Sedi secondarie in Stati terzi: il principio del doppio binario
Quando un'impresa italiana opera tramite stabile organizzazione (succursale o branch) in uno Stato non UE, si trova sottoposta a due ordinamenti: quello dello Stato ospitante (che pretende il rispetto delle proprie norme sulla solvibilità delle succursali) e quello italiano (che mantiene la responsabilità prudenziale sull'impresa nel suo complesso). L'art. 43 risolve il potenziale conflitto con il principio del doppio binario: si rispettano le leggi locali, ma gli attivi a copertura restano governati dai criteri italiani dell'art. 38.
Riserve tecniche secondo la legge locale
Il comma 1 prevede che le riserve siano costituite "come previsto dalle leggi di tali Stati". È una norma di rinvio. In alcune giurisdizioni le riserve si calcolano con tecniche attuariali simili a quelle europee; in altre con metodi forfettari o con basi di mortalità nazionali. La compagnia deve garantire la corretta applicazione della disciplina locale, anche più conservativa, per ottenere e mantenere l'autorizzazione locale.
Gli attivi a copertura: rinvio all'art. 38
Il rinvio all'art. 38 ha effetti sostanziali: gli attivi a copertura delle riserve locali devono comunque rispettare il principio di coerenza tra attivo e passivo, di interesse degli assicurati, di gestione prudenziale del conflitto di interessi. Si evita che la succursale possa adottare standard inferiori a quelli italiani solo per riduzione di costo o per arbitraggio normativo.
Coordinamento con la vigilanza IVASS
L'IVASS vigila sulla solvibilità complessiva del gruppo e dell'impresa: la succursale extra-UE entra nei calcoli di solvibilità a livello entità. La vigilanza locale è esercitata dall'autorità dello Stato ospitante, ma l'IVASS può richiedere informazioni e svolgere ispezioni concordate. La normativa fa salvi accordi bilaterali e protocolli di cooperazione tra autorità di vigilanza.
L'abrogazione del comma 2
Il comma 2 originario disciplinava regole di calcolo specifiche, oggi superate dalla cornice Solvency II. La sua abrogazione nel 2015 conferma la tendenza a sostituire regole tecniche analitiche con principi e con rinvio a normativa secondaria IVASS, più flessibile e adattabile.
Determinazione attuariale e funzione attuariale
Le riserve tecniche di cui tratta art. 43 sono calcolate dalla funzione attuariale (art. 30-sexies) come somma di best estimate e risk margin. La best estimate è la media ponderata dei flussi di cassa futuri attualizzata con la curva risk-free pubblicata mensilmente da EIOPA. Il risk margin compensa il costo del capitale (CoC = 6%) che un'altra impresa richiederebbe per assumere il portafoglio. La funzione attuariale produce annualmente una relazione sulla congruità delle riserve, sottoposta al consiglio di amministrazione e a IVASS. Errori sistematici di sottostima espongono a richiamo prudenziale e a maggiorazione del capitale.
Aggiustamento per congruità e per volatilità
La curva di attualizzazione applicata al calcolo richiamato da art. 43 può essere modificata con due aggiustamenti opzionali: l'aggiustamento per congruità (matching adjustment, art. 36-septies) riservato a portafogli vita con flussi di cassa altamente prevedibili e attivi dedicati; l'aggiustamento per volatilità (volatility adjustment, art. 36-octies) applicabile dalla generalità delle imprese previa autorizzazione IVASS. Entrambi alleggeriscono l'impatto delle oscillazioni di breve termine degli spread sui titoli obbligazionari ma richiedono governance dedicata e disclosure nella SFCR. La rinuncia agli aggiustamenti non è soggetta a autorizzazione ma è irreversibile per tre esercizi.
Casi pratici
Caso 1: Tizio Vita e la succursale in Brasile
Caso 2: Caia Re S.p.A. e la branch a Singapore
Domande frequenti
Una succursale italiana in Svizzera quale disciplina applica?
Applica la disciplina svizzera (FINMA) per quanto riguarda riserve, attivi locali e adempimenti, ma resta soggetta alla vigilanza IVASS sull'impresa madre. La Svizzera è riconosciuta equivalente sotto il profilo della solvibilità, quindi i calcoli di gruppo possono utilizzare i dati svizzeri direttamente.
Cosa succede se la legge locale è meno protettiva di quella italiana?
L'art. 43, richiamando l'art. 38, impone comunque il rispetto dei principi italiani sulla coerenza ALM e sull'interesse degli assicurati. La compagnia deve garantire uno standard non inferiore a quello italiano anche se la legge locale è più permissiva.
La succursale può investire attivi locali in altri Stati?
Dipende dalla legge locale, che generalmente impone una percentuale minima di attivi domestici per le succursali di imprese estere. Solo l'eccedenza è investibile fuori. L'IVASS, ai sensi dell'art. 37-ter, può intervenire se lo Stato terzo non è equivalente.