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Art. 43 D.Lgs. 209/2005 — Riserve tecniche relative all’attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi

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Art. 43 D.Lgs. 209/2005 — Riserve tecniche relative all’attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati e dispone di attivi sufficienti alla relativa copertura secondo quanto disposto dall'articolo 38.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .