Testo dell'articoloVigente
Art. 37-bis D.Lgs. 209/2005 – Riserve tecniche del lavoro indiretto
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti, in coerenza con le disposizioni del presente Titolo e con le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74.
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Vedi anche
→art. 36-novies ASSICURAZIONI→art. 36-decies ASSICURAZIONI→art. 37-ter ASSICURAZIONI→art. 38 ASSICURAZIONI→art. 1882 c.c. (Nozione assicurazione)→art. 1917 c.c. (Assicurazione RC)→art. 2049 c.c. (Resp. fatto altrui)→art. 41 Cost. (Iniziativa econ.)→Art. 36-octies D.Lgs. 209/2005 – (Informazioni tecniche)→Art. 36-septies D.Lgs. 209/2005 – Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio→Art. 36-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Calcolo dell’aggiustamento di congruità)→Art. 36-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Aggiustamento di congruità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio)
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In sintesi
Indice dei contenuti
Il lavoro indiretto
L'art. 37-bis cod. ass. disciplina le riserve tecniche del lavoro indiretto, ossia dell'attività di riassicurazione esercitata congiuntamente al lavoro diretto. L'impresa che assume rischi in riassicurazione da altre compagnie deve costituire al termine di ciascun esercizio riserve tecniche specifiche, distinte da quelle del lavoro diretto. La distinzione è importante per la lettura del bilancio: il rischio assunto in riassicurazione segue dinamiche di sviluppo dei sinistri e di esposizione patrimoniale differenti.
Riserve al lordo delle retrocessioni
La regola è speculare a quella dell'art. 36-ter, comma 5, per il lavoro diretto: le riserve si costituiscono al lordo delle retrocessioni. La quota mitigata da contratti di retrocessione (riassicurazione di secondo livello) viene calcolata separatamente come recoverable, applicando i principi dell'art. 36-undecies. Il quadro è coerente con l'impianto Solvency II: trasparenza degli impegni lordi e separata evidenza delle componenti mitiganti.
Coordinamento con il Titolo IV e con la disciplina UE
Il comma 1 richiama il presente Titolo (Titolo III, Capo I, sull'esercizio dell'attività assicurativa) e le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili. Significa che il calcolo delle riserve del lavoro indiretto segue le regole Solvency II, incluso il regolamento delegato UE 2015/35. Il rinvio è di apertura: l'impresa è tenuta a un calcolo coerente con migliore stima, margine di rischio, curva privi di rischio e relativi aggiustamenti.
L'abrogazione del comma 2
Il comma 2 è stato abrogato dal D.Lgs. 74/2015. Si trattava della disciplina del coefficiente di gravosità della riassicurazione, oggi superata dall'impianto market-consistent. La sua scomparsa non è un vuoto: la prudenza sulle riserve del lavoro indiretto opera tramite il margine di rischio (art. 36-ter, comma 6) e la rettifica per inadempimento di controparte (art. 36-undecies, comma 3), letta in chiave di retrocessione.
Implicazioni per la vigilanza di gruppo
Le imprese che esercitano congiuntamente lavoro diretto e riassicurazione sono spesso parte di gruppi assicurativi soggetti a vigilanza supplementare ai sensi degli artt. 207 e seguenti del cod. ass. La corretta separazione contabile e patrimoniale fra le due attività, sostenuta dalla disciplina dell'art. 37-bis, consente alla vigilanza di gruppo di valutare l'esposizione complessiva senza distorsioni. Le retrocessioni infragruppo, in particolare, sono oggetto di attenzione specifica per evitare che la mitigazione del rischio interno mascheri un'esposizione consolidata invariata. La trasparenza fra lavoro diretto, lavoro indiretto e retrocessioni è un capitolo decisivo della governance prudenziale moderna. Le ispezioni IVASS valutano in modo specifico la coerenza dei flussi di riassicurazione interna con le politiche di gruppo e con la sostanza economica degli accordi. Anche le imprese cedenti di gruppi multinazionali sono tenute al rispetto delle medesime regole, salvi i raccordi previsti dalle convenzioni bilaterali di vigilanza supplementare europea.
Casi pratici
Caso 1: Impresa multiramo con divisione riassicurativa
Caso 2: Retrocessione cat con SPV
Domande frequenti
Cos'è il lavoro indiretto?
L'attività di riassicurazione assunta dall'impresa: rischi che provengono da altre compagnie di assicurazione, distinta dal lavoro diretto verso il pubblico.
Come vengono iscritte le riserve del lavoro indiretto?
Al lordo delle retrocessioni, a fine esercizio. La quota mitigata da retrocessioni è esposta separatamente come recoverable.
Quale disciplina europea si applica?
Il regolamento delegato UE 2015/35 e gli Implementing Technical Standards (ITS) di Solvency II, direttamente applicabili.