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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 39 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→art. 1882 c.c. (Nozione assicurazione)→art. 1917 c.c. (Assicurazione RC)→art. 2049 c.c. (Resp. fatto altrui)→art. 41 Cost. (Iniziativa econ.)→Art. 36-novies D.Lgs. 209/2005 – (Altri elementi da prendere in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche)→Art. 36-octies D.Lgs. 209/2005 – (Informazioni tecniche)→Art. 36-septies D.Lgs. 209/2005 – Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio→Art. 36-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Calcolo dell’aggiustamento di congruità)→Art. 36-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Aggiustamento di congruità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio)→Art. 36-quater D.Lgs. 209/2005 – (Estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di rischio)→Art. 36-terdecies D.Lgs. 209/2005 – (Adeguatezza delle riserve tecniche)→Art. 36-ter D.Lgs. 209/2005 – (Calcolo delle riserve tecniche)
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