- I membri del comitato amministratore non possono trovarsi in condizioni di ineleggibilità previste dal codice civile, essere sottoposti a misure di prevenzione antimafia o avere condanne penali definitive per reati societari, contro la PA, il patrimonio, l'economia pubblica o in materia tributaria e di lavoro.
- Sono cause di ineleggibilità anche le condanne definitive alla reclusione per almeno due anni per qualunque delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione.
- Costituiscono causa di sospensione dalle funzioni le condanne non definitive per i reati di cui al comma 1 e l'applicazione di misure cautelari personali.
- L'assenza di situazioni impeditive è accertata dal Ministero del lavoro; la decadenza o sospensione è dichiarata entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
Testo dell'articoloVigente
Art. 38 D.Lgs. 148/2015 — Requisiti di onorabilità
Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)
1. I membri del comitato amministratore di ciascun fondo istituito ai sensi dell’articolo 26 e del fondo di cui all’articolo 28, non possono, a pena di ineleggibilità o decadenza, trovarsi in una delle seguenti condizioni: a) condizioni previste dall’ articolo 2382 del codice civile; b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; c) condanna con sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile, salvi gli effetti della riabilitazione; d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, di lavoro e previdenza, salvi gli effetti della riabilitazione; e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione.
2. Costituiscono causa di sospensione dalle funzioni esercitate dai membri del comitato amministratore del fondo le seguenti situazioni: a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1; b) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’ articolo 67, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011; c) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
3. L’assenza di situazioni impeditive è accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La decadenza dalla carica o la sospensione dalle funzioni è dichiarata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
Stesso numero, altri codici
- Art. 38 D.Lgs. 504/1995 — Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento
- Articolo 38 L. 184/1983: Commissione per le adozioni internazionali
- Art. 38 Reg. (UE) 2024/1689 — Coordinamento degli organismi notificati
- Art. 38 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 38 D.Lgs. 159/2011 — Compiti dell'Agenzia
- Art. 38 D.Lgs. 209/2005 — Copertura delle riserve tecniche
Commento
Funzione dei requisiti di onorabilità
L'articolo 38 del D.Lgs. 148/2015 fissa i requisiti di onorabilità che devono possedere tutti i componenti del comitato amministratore dei fondi di solidarietà, inclusi i rappresentanti ministeriali. Si tratta di requisiti negativi: non indicano qualità che il soggetto deve possedere, ma situazioni in cui non deve trovarsi. Il modello si ispira alle normative sui requisiti degli esponenti aziendali di banche, compagnie di assicurazione e intermediari finanziari, adattate alla peculiare natura pubblica-privata dei fondi bilaterali. L'obiettivo è preservare l'integrità della governance di enti che amministrano risorse previdenziali di lavoratori e imprese.
Le cause di ineleggibilità e decadenza: il comma 1
Il comma 1 elenca cinque categorie di situazioni che determinano l'ineleggibilità al momento della nomina e la decadenza se sopravvengono durante il mandato. La prima richiama le condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile — interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna a pena che importa l'interdizione dai pubblici uffici — che si applicano anche agli amministratori delle società commerciali. La seconda riguarda il sottoassoggettamento a misure di prevenzione antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011 (il Codice antimafia), con salvezza degli effetti della riabilitazione. Le misure di prevenzione — sorveglianza speciale, divieto di soggiorno — sono applicate a soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica e la loro applicazione è incompatibile con la gestione di enti previdenziali. Le categorie dalla terza alla quinta riguardano condanne penali definitive: reati societari (Titolo XI del Libro V del codice civile), reati contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, reati tributari e di lavoro e previdenza (condanna a non meno di un anno di reclusione), e infine qualunque delitto non colposo con condanna definitiva a non meno di due anni di reclusione. In tutti questi casi la riabilitazione, ove concessa, fa venir meno la causa ostativa.
Le cause di sospensione: il comma 2
Il comma 2 distingue le cause di ineleggibilità/decadenza (condanna definitiva) da quelle di mera sospensione dalle funzioni, applicabili in presenza di provvedimenti non ancora definitivi. Costituiscono causa di sospensione: la condanna con sentenza non definitiva per i reati elencati al comma 1, l'applicazione provvisoria di misure di prevenzione antimafia (articolo 67, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011), e l'applicazione di una misura cautelare personale (arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere, divieto di dimora). La sospensione è temporanea: se la condanna non diviene definitiva — per assoluzione o prescrizione in appello — il componente riacquista le funzioni. Se invece la sentenza diviene definitiva e ricade tra le cause di decadenza del comma 1, alla sospensione subentrerà la decadenza.
Il procedimento di accertamento e dichiarazione
Il comma 3 affida al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'accertamento dell'assenza di situazioni impeditive, sia in sede di nomina sia in caso di sopravvenienza. La decadenza dalla carica o la sospensione dalle funzioni è dichiarata dal Ministro entro trenta giorni dalla nomina (per i casi noti ab initio) o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. Il termine di trenta giorni è uno strumento di celerità: garantisce che la situazione irregolare non si protragga inutilmente, con il rischio che il componente ineleggibile o sospeso partecipi a deliberazioni potenzialmente viziabili.
Ambito soggettivo di applicazione
A differenza dell'articolo 37 — che si applica solo agli esperti designati dalle organizzazioni sindacali — l'articolo 38 si applica a tutti i componenti del comitato, inclusi i due rappresentanti ministeriali con qualifica dirigenziale. La scelta legislativa è logica: i requisiti di onorabilità hanno una valenza generale di integrità personale che prescinde dal canale di designazione. Un dirigente ministeriale con condanne per reati contro la pubblica amministrazione non sarebbe meno incompatibile di un sindacalista nella medesima situazione.
Casi pratici
Caso 1: Verifica dei requisiti al momento della nomina
Il Ministero del lavoro, ricevuta la designazione di Tizio come componente del comitato amministratore di un fondo bilaterale, avvia la verifica dei requisiti di onorabilità. Viene acquisito il casellario giudiziario: Tizio risulta privo di condanne definitiva e non è sottoposto ad alcuna misura di prevenzione antimafia. Viene verificata anche l'assenza delle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile: Tizio non è interdetto né fallito. La verifica ha esito positivo e il Ministro procede alla nomina con decreto entro i termini previsti.
Caso 2: Sospensione per misura cautelare durante il mandato
Caio, componente in carica da due anni del comitato amministratore di un fondo bilaterale del settore commercio, viene raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per un'indagine per truffa. Il Ministero del lavoro, informato del provvedimento, dichiara la sospensione di Caio dalle funzioni entro trenta giorni. Nelle riunioni successive, Caio non partecipa. Dopo sei mesi, la misura cautelare viene revocata per carenza di esigenze cautelari. Caio riprende le funzioni. Successivamente, condannato in primo grado, viene nuovamente sospeso in attesa della definitività.
Caso 3: Decadenza per condanna definitiva per reato tributario
Sempronio, designato componente di un fondo bilaterale da parte di una confederazione datoriale, viene condannato in via definitiva dalla Corte di cassazione a diciotto mesi di reclusione per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false (reato in materia tributaria). La pena è superiore a un anno. Il Ministero del lavoro, acquisita notizia della sentenza definitiva, dichiara la decadenza di Sempronio dalla carica entro trenta giorni. La confederazione datoriale procede a designare un sostituto. Le delibere adottate con il voto di Sempronio durante il periodo in cui la condanna era già irrevocabile vengono verificate ex post per escludere vizi di incompetenza soggettiva.
Domande frequenti
Una condanna con pena sospesa è causa di ineleggibilità?
Dipende dal tipo di reato e dall'entità della pena inflitta, indipendentemente dalla sospensione condizionale. La sospensione condizionale non elimina la condanna; incide sull'esecuzione della pena, non sulla sua esistenza. Se la condanna definitiva rientra nei reati e nelle soglie di pena previsti dal comma 1, l'ineleggibilità sussiste anche se la pena è stata sospesa condizionalmente.
La riabilitazione fa sempre venir meno le cause di ineleggibilità?
Sì, ma solo per le cause di ineleggibilità di cui al comma 1, lettere b), c), d) e e). La riabilitazione penale (pronunciata dal giudice dell'esecuzione) estingue le pene accessorie e rimuove ogni altro effetto penale della condanna, tra cui l'ineleggibilità ai sensi di questa norma. Diversa è la sorte delle misure di prevenzione, per le quali la legge prevede specificamente la riabilitazione ex D.Lgs. n. 159/2011.
I requisiti di onorabilità devono essere mantenuti per tutta la durata del mandato?
Sì. I requisiti non vanno soddisfatti solo al momento della nomina: il loro venir meno durante il mandato determina la decadenza o la sospensione, secondo quanto previsto dai commi 1 e 2. Il Ministero del lavoro è tenuto a dichiarare la decadenza o sospensione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
I requisiti di onorabilità dell'articolo 38 si applicano solo agli esperti sindacali o anche ai rappresentanti ministeriali?
Si applicano a tutti i componenti del comitato amministratore, inclusi i due dirigenti rappresentanti dei Ministeri del lavoro e dell'economia. L'articolo 36, comma 2 precisa espressamente che anche i rappresentanti ministeriali devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 38.
Vedi anche