- Il comitato amministratore gestisce ciascun fondo bilaterale ex articolo 26 e il FIS ex articolo 28: predispone bilanci, delibera sulle prestazioni, vigila sulla gestione e decide sui ricorsi.
- È composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori e dei lavoratori, in numero non superiore a dieci, più due dirigenti rappresentanti dei Ministeri del lavoro e dell'economia.
- I componenti non percepiscono emolumenti, indennità o rimborsi spese; il comitato dura quattro anni, il presidente è eletto tra i membri a maggioranza.
- Il direttore generale dell'INPS può sospendere le decisioni del comitato per profili di illegittimità entro cinque giorni, con verifica del presidente INPS entro tre mesi.
- Se il comitato non è ancora costituito, un commissario straordinario gratuito ne esercita le funzioni provvisoriamente.
Testo dell'articoloVigente
Art. 36 D.Lgs. 148/2015 — Comitato amministratore
Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)
1. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi dell’articolo 26 e del fondo di cui all’articolo 28, provvede un comitato amministratore con i seguenti compiti: a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal decreto istitutivo; c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti; d) vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e sull’erogazione dei trattamenti, nonché sull’andamento della gestione; e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza; f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.
2. Il comitato amministratore è composto da esperti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 37 e 38, designati, per i fondi di cui all’articolo 26, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l’accordo o il contratto collettivo e, per il fondo di cui all’articolo 29, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in numero complessivamente non superiore a dieci, o nel maggior numero necessario a garantire la rappresentanza di tutte le parti sociali… del fondo, nonché da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 38. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
3. Il comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo.
4. Il presidente del comitato amministratore è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.
5. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.
6. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il collegio sindacale dell’INPS, nonché il direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
7. L’esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore generale dell’INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell’INPS nell’ambito delle funzioni di cui all’ articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
8. Al fine di garantire l’avvio dei fondi di cui all’articolo 26, qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora costituito il comitato amministratore, i compiti di pertinenza di questo vengono temporaneamente assolti da un commissario straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario straordinario svolge i suoi compiti a titolo gratuito e resta in carica sino alla costituzione del comitato amministratore. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Articolo 36 L. 184/1983: Adozione internazionale: Paesi aderenti e non alla Convenzione
- Art. 36 Reg. (UE) 2024/1689 — Modifiche delle notifiche
- Art. 36 Cod. Amb. — Abrogazioni e modifiche
- Art. 36 D.Lgs. 159/2011 — Relazione dell'amministratore giudiziario
- Art. 36 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 36 D.Lgs. 42/2004 — Erogazione del contributo
Commento
Il comitato amministratore: organo di governo del fondo
L'articolo 36 del D.Lgs. 148/2015 disciplina la governance dei fondi di solidarietà bilaterali, attribuendo la gestione a un organo collegiale denominato comitato amministratore. La scelta di un comitato bilaterale — composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori con l'aggiunta di rappresentanti ministeriali — riflette la natura negoziale dei fondi: sono strumenti creati dalle parti sociali, finanziati con contributi di datori e lavoratori, e perciò governati da un organo in cui le medesime parti sono rappresentate. L'inserimento di dirigenti ministeriali come componenti aggiuntivi introduce invece un elemento di controllo pubblico, coerente con il fatto che i fondi operano nell'ambito della previdenza sociale obbligatoria e sono gestiti dall'INPS.
Composizione e designazione
Il comma 2 stabilisce che il comitato è composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che hanno stipulato l'accordo istitutivo del fondo, in numero complessivamente non superiore a dieci. Il numero di dieci non è sempre fisso: può essere superato qualora sia necessario garantire la rappresentanza di tutte le parti sociali del fondo — ad esempio quando il fondo copre più settori con rappresentanze sindacali distinte. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità fissati dagli articoli 37 e 38. A questi si aggiungono due rappresentanti ministeriali con qualifica di dirigente — uno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno del Ministero dell'economia e delle finanze — in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 38. La norma è esplicita sul punto economico: ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese, rendendo la partecipazione un impegno di carattere istituzionale senza corrispettivo economico.
Nomina, durata e presidenza
Il comma 3 prevede che il comitato sia nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimanga in carica per quattro anni, salvo che il decreto istitutivo del fondo preveda una durata diversa. Questa scelta dà stabilità all'organo, consentendo una pianificazione finanziaria di medio periodo coerente con l'obbligo di bilanci di previsione a otto anni. Il comma 4 stabilisce che il presidente venga eletto dal comitato stesso tra i propri componenti — non designato dall'esterno — e il comma 5 che le deliberazioni siano assunte a maggioranza, con voto prevalente del presidente in caso di parità.
Partecipazione del collegio sindacale e del direttore generale INPS
Il comma 6 assegna al collegio sindacale dell'INPS e al direttore generale (o suo delegato) il diritto di partecipare alle riunioni del comitato, con voto consultivo. Questa partecipazione non incide sulle deliberazioni, ma serve a garantire che l'organo di sorveglianza dell'INPS abbia una visione diretta e continua dell'attività del comitato. Il direttore generale può così rilevare per tempo eventuali problemi e attivare il meccanismo di sospensione preventiva previsto dal comma 7.
Il potere di sospensione del direttore generale INPS
Il comma 7 introduce uno strumento di controllo di legalità: il direttore generale dell'INPS può sospendere l'esecuzione di decisioni del comitato che presentino profili di illegittimità. La sospensione deve avvenire entro cinque giorni dalla decisione e deve essere motivata con l'indicazione della norma che si ritiene violata. Il provvedimento di sospensione viene trasmesso al presidente dell'INPS, che entro tre mesi decide se dare ulteriore corso alla decisione o annullarla. Decorsi tre mesi senza pronuncia del presidente, la decisione del comitato diviene esecutiva. Si tratta di un meccanismo di controllo ex post e temporaneo, non di una forma di approvazione preventiva: il comitato delibera liberamente, ma le sue decisioni possono essere bloccate se palesemente illegittime.
Il commissario straordinario in caso di mancata costituzione
Il comma 8 gestisce una fase transitoria tipica delle start-up istituzionali: se alla data del 30 novembre 2015 il comitato non era ancora stato costituito, le sue funzioni venivano svolte da un commissario straordinario nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario opera a titolo gratuito e cessa con la costituzione del comitato. La norma era necessaria per garantire la continuità operativa dei fondi nella delicata fase di avvio successiva all'entrata in vigore del decreto.
Casi pratici
Caso 1: Prima riunione del comitato e delibera sulle prestazioni
Il fondo bilaterale del settore del commercio al dettaglio viene istituito con decreto ministeriale. Il comitato amministratore si insedia con otto componenti: quattro designati dalle organizzazioni datoriali, quattro dai sindacati dei lavoratori, più i due dirigenti ministeriali. Nella prima riunione, il comitato elegge presidente Tizio, esperto in diritto del lavoro con oltre un triennio di esperienza in enti bilaterali. Il comitato delibera il bilancio di previsione e approva il regolamento per la concessione dell'assegno ordinario. Le deliberazioni sono adottate con sei voti favorevoli su dieci.
Caso 2: Sospensione di una delibera del comitato per illegittimità
Il comitato amministratore delibera l'erogazione di un assegno ordinario a una categoria di lavoratori non prevista dal decreto istitutivo del fondo. Il direttore generale dell'INPS, che ha partecipato alla riunione con voto consultivo, ritiene la delibera illegittima e la sospende entro i cinque giorni previsti dalla norma, indicando la disposizione violata. Il presidente dell'INPS, esaminata la questione, annulla la delibera entro due mesi. Il comitato, riunito nuovamente, adotta una delibera corretta nei limiti del decreto istitutivo.
Caso 3: Commissario straordinario durante la fase di avvio
Un fondo bilaterale intersettoriale viene istituito nel settembre 2015. Per difficoltà nella designazione dei rappresentanti sindacali, il comitato amministratore non è ancora costituito al 30 novembre 2015. Il Ministro del lavoro nomina Sempronio commissario straordinario. Sempronio gestisce le prime domande di assegno ordinario, predispone il bilancio provvisorio e convoca le riunioni di avvio. A gennaio 2016, completata la designazione, il comitato si insedia formalmente e Sempronio cessa dall'incarico senza aver percepito alcuna indennità.
Domande frequenti
Il comitato amministratore può essere revocato prima della scadenza del mandato quadriennale?
La norma non disciplina espressamente la revoca anticipata del comitato nel suo complesso. Tuttavia, i singoli componenti possono decadere se vengono meno i requisiti di professionalità o onorabilità (articoli 37 e 38). In casi gravi di inadempienza, il potere ministeriale di intervento diretto sulle aliquote (articolo 35, comma 5) costituisce il principale rimedio esterno.
I rappresentanti ministeriali nel comitato possono votare contro la proposta del comitato?
Sì, i due dirigenti ministeriali sono componenti del comitato a pieno titolo e partecipano al voto delle deliberazioni. La loro presenza garantisce un presidio diretto degli interessi pubblici nelle decisioni di gestione del fondo.
Il comitato può deliberare sui ricorsi dei singoli lavoratori contro il rigetto della domanda?
Sì. Il comma 1, lettera e) attribuisce al comitato il compito di decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza. Si tratta di un ricorso amministrativo endofondo, non giurisdizionale. Dopo la decisione del comitato, il lavoratore può eventualmente ricorrere all'autorità giudiziaria.
Cosa si intende per 'esperti in possesso dei requisiti di professionalità' ai fini della composizione del comitato?
L'articolo 37 precisa che gli esperti devono avere una competenza specifica in materia di lavoro e occupazione, maturata attraverso almeno un triennio di insegnamento universitario in materia oppure attraverso attività direttiva o partecipazione a organi collegiali presso enti e organismi di categoria. Non basta quindi una generica esperienza aziendale.
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