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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I fondi di solidarietà hanno obbligo di bilancio in pareggio: non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziarie.
  • Gli interventi sono concessi solo previa costituzione di specifiche riserve finanziarie e nei limiti delle risorse già acquisite.
  • I fondi ex articoli 26 e 28 devono presentare bilanci di previsione a otto anni, allineati allo scenario macroeconomico del DEF.
  • Il comitato amministratore può proporre modifiche alle prestazioni o alle aliquote contributive sulla base del bilancio di previsione.
  • In caso di mancato adeguamento, i Ministeri possono modificare le aliquote con decreto direttoriale anche senza proposta del comitato; l'INPS non eroga le prestazioni in eccedenza.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 35 D.Lgs. 148/2015 — Equilibrio finanziario dei fondi

Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

1. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

2. Gli interventi a carico dei fondi di cui agli articoli 26, 27 e 28 sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

3. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 26 e 28 hanno obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento.

4. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 3, il comitato amministratore di cui all’articolo 36 ha facoltà di proporre modifiche in relazione all’importo delle prestazioni o alla misura dell’aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d’anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta del comitato amministratore.

5. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione all’attività di cui al comma 4, l’aliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell’adeguamento contributivo di cui al comma 4, l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza. articolo precedente articolo successivo

Commento

Il principio cardine: il pareggio di bilancio

L'articolo 35 del D.Lgs. 148/2015 costituisce la norma di chiusura del sistema dei fondi di solidarietà sul piano della sostenibilità finanziaria. Il legislatore ha scelto un modello di gestione radicalmente diverso da quello delle prestazioni di cassa integrazione finanziate dalla fiscalità generale: i fondi bilaterali devono essere autofinanziati, non possono indebitarsi e non possono erogare più di quanto abbiano in cassa. Questo principio ha una conseguenza immediata sul piano pratico: se le risorse non bastano, l'INPS non paga, indipendentemente da qualsiasi impegno formalmente assunto.

La precostituzione delle riserve

Il comma 2 traduce il principio del pareggio in un obbligo procedurale: nessun intervento può essere deliberato senza che siano state previamente costituite le riserve finanziarie specifiche a copertura. Questa regola di precostituzione è fondamentale per la stabilità del sistema: impedisce che il comitato amministratore deliberi prestazioni sulla base di previsioni di entrata future non ancora realizzate, esponendo il fondo al rischio di illiquidità. Le riserve devono essere specifiche per ciascuna categoria di intervento, così da garantire che le risorse destinate all'assegno ordinario non vengano utilizzate per l'assegno straordinario e viceversa.

I bilanci di previsione a otto anni

Il comma 3 impone ai fondi ex articoli 26 e 28 l'obbligo di predisporre bilanci di previsione a otto anni, ancorati allo scenario macroeconomico del Documento di economia e finanza (DEF) e della relativa Nota di aggiornamento. Questa tempistica lunga è giustificata dalla natura delle prestazioni: l'assegno straordinario per i lavoratori prossimi alla pensione, ad esempio, impegna il fondo per periodi che possono arrivare a cinque anni. Un bilancio di previsione a otto anni consente di verificare la sostenibilità di lungo periodo e di intercettare per tempo squilibri strutturali, prima che si traducano in incapacità di pagamento. La scadenza del bilancio di previsione va allineata ogni anno al DEF, assicurando così che le proiezioni riflettano le più aggiornate aspettative sull'andamento dell'economia e del mercato del lavoro.

Le proposte di aggiustamento del comitato amministratore

Il comma 4 attribuisce al comitato amministratore la facoltà — non l'obbligo — di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione, sulla base del bilancio di previsione. Questa previsione è importante perché il comitato è l'organo che, tra tutti, ha la visione più completa della situazione finanziaria del fondo e della sua evoluzione prospettica. Le proposte di modifica vengono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e dell'economia, previa verifica delle compatibilità finanziarie interne al fondo. Il decreto può essere emanato anche in corso d'anno, a riprova dell'urgenza che può caratterizzare le esigenze di ribilanciamento.

Il potere ministeriale di intervento diretto

Il comma 5 introduce una previsione di garanzia estrema: in caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio, o di far fronte a prestazioni già deliberate, o di inadempienza del comitato amministratore, i Ministeri possono modificare l'aliquota contributiva con decreto direttoriale anche in mancanza di proposta del comitato. In sostanza, se il comitato non propone gli aggiustamenti necessari, i Ministeri possono imporli dall'esterno. E se neppure l'adeguamento contributivo viene realizzato, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza rispetto alle disponibilità. Questa norma di chiusura rimuove ogni ambiguità: il fondo non può andare in deficit, e l'ente previdenziale non è tenuto a supplire con risorse proprie alle carenze del fondo.

Casi pratici

Caso 1: Fondo in difficoltà finanziaria: blocco delle prestazioni

Il fondo bilaterale di un settore produttivo ha erogato assegni ordinari per tre anni consecutivi a causa di una crisi strutturale. Le riserve sono esaurite. Il comitato amministratore, guidato dal presidente Tizio, constata che non vi sono fondi sufficienti per coprire le domande di nuove imprese. Il comitato propone ai Ministeri un aumento dell'aliquota ordinaria dall'1,2% all'1,8%. I Ministeri adottano il decreto direttoriale in corso d'anno. Le nuove prestazioni vengono deliberate solo dopo la costituzione delle riserve derivanti dalle maggiori aliquote. Le imprese che avevano presentato domanda devono attendere la ricostituzione delle riserve.

Caso 2: Bilancio di previsione a otto anni e individuazione di uno squilibrio

Il comitato amministratore di un fondo ex articolo 26 presenta il bilancio di previsione a otto anni allineato al DEF. Caio, esperto attuariale del fondo, rileva che tra quattro anni le uscite per assegni straordinari supereranno le entrate contributive per circa 8 milioni di euro. Il comitato propone ai Ministeri una modifica: riduzione del periodo massimo dell'assegno straordinario da 5 a 4 anni e incremento del contributo straordinario del 15%. I Ministeri approvano il decreto entro sei mesi. Lo squilibrio viene così prevenuto prima che si materializzi.

Caso 3: Inadempienza del comitato e intervento ministeriale diretto

Il comitato amministratore di un piccolo fondo settoriale non agisce nonostante il bilancio di previsione mostri un deficit prospettico. I Ministeri del lavoro e dell'economia, esercitando il potere di cui al comma 5, emanano un decreto direttoriale che aumenta l'aliquota ordinaria senza attendere la proposta del comitato. Sempronio, direttore HR di Beta S.p.A. aderente al fondo, riceve una comunicazione INPS della variazione dell'aliquota e aggiorna di conseguenza il modello F24. Le prestazioni già deliberate vengono erogate regolarmente; le nuove domande vengono accettate nei limiti delle riserve ricostituisce.

Domande frequenti

Cosa succede se un'impresa ha già ricevuto l'autorizzazione all'assegno ordinario ma il fondo esaurisce le risorse?

L'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza rispetto alle disponibilità del fondo. La delibera di concessione non garantisce automaticamente il pagamento se il fondo non dispone delle risorse: il comma 5 impone all'INPS di sospendere l'erogazione. Il lavoratore non riceverà il trattamento finché non verranno ripristinate le riserve.

I fondi bilaterali possono ricevere finanziamenti statali in caso di deficit?

No. Il modello scelto dal legislatore è quello dell'autofinanziamento integrale. A differenza della cassa integrazione, che può attingere alla fiscalità generale, i fondi di solidarietà devono fare affidamento esclusivamente sulle contribuzioni degli aderenti. In caso di deficit, l'unica strada è l'aumento delle aliquote o la riduzione delle prestazioni.

Con quale frequenza devono essere aggiornati i bilanci di previsione a otto anni?

I bilanci di previsione devono essere aggiornati con cadenza almeno annuale, in coerenza con lo scenario macroeconomico del DEF e della Nota di aggiornamento, che vengono pubblicati ogni anno. Il comitato amministratore li predispone e li delibera nell'ambito dei propri compiti ordinari.

Il principio del pareggio si applica anche ai fondi alternativi ex articolo 27?

Sì. L'articolo 35, comma 1 si applica ai fondi istituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 28. Tutti hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità, con l'unica distinzione che i bilanci di previsione a otto anni sono obbligatori solo per i fondi ex articoli 26 e 28, non per quelli ex articolo 27.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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