Art. 38 L. 184/1983 – Commissione per le adozioni internazionali
Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali.
2.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233.
3.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233.
4.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233.
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.
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In sintesi
Ai fini dell'articolo 6 della Convenzione dell'Aja è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali.
Diversi commi della disposizione originaria sono stati abrogati dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.
L'autorità centrale italiana per le adozioni internazionali. L'articolo 38 istituisce la Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'obbligo convenzionale di designare un'«autorità centrale» ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993. Nella sua versione attuale, l'articolo 38 contiene solo il comma 1 - relativo alla costituzione dell'organo - e il comma 5 - relativo al personale - in quanto i commi 2, 3 e 4 sono stati abrogati dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
La Commissione svolge un ruolo centrale nell'intero sistema delle adozioni internazionali previsto dalla legge: riceve il decreto di idoneità e la relazione dei servizi sociali (articolo 30), raccoglie la documentazione trasmessa dagli enti autorizzati (articoli 31 e 32), valuta la rispondenza dell'adozione al superiore interesse del minore, autorizza l'ingresso e la residenza permanente del minore in Italia e conserva le informazioni sull'origine dei minori adottati (articolo 37). È interlocutrice privilegiata dei Paesi di origine dei minori, con cui mantiene i contatti anche nei casi di ingresso irregolare o di emergenza umanitaria (articolo 33).
Il personale della Commissione è tratto dai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare la necessaria continuità operativa e il raccordo con l'apparato statale. La collocazione istituzionale presso la Presidenza del Consiglio sottolinea il carattere trasversale e di alta rilevanza pubblica delle funzioni svolte dall'organismo.
Casi pratici
Caso 1: Autorizzazione all'ingresso del minore straniero adottato
Un ente autorizzato, dopo aver ricevuto dall'autorità straniera la decisione di affidamento del minore ai futuri genitori adottivi, trasmette alla Commissione per le adozioni internazionali la documentazione necessaria e richiede l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore in Italia. La Commissione, valutate le conclusioni dell'ente e verificata la conformità della procedura, rilascia l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 32, consentendo all'ufficio consolare di emettere il visto di ingresso.
Domande frequenti
Cos'è la Commissione per le adozioni internazionali?
È l'autorità centrale italiana designata ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione dell'Aja del 1993, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Coordina e autorizza le procedure di adozione internazionale, rilascia l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore in Italia e mantiene i contatti con i Paesi di origine.
Dove ha sede la Commissione per le adozioni internazionali?
La Commissione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, come previsto dall'articolo 38, comma 1, della legge 184/1983.
Di quale personale si avvale la Commissione?
La Commissione si avvale di personale proveniente dai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.
Perché alcuni commi dell'articolo 38 sono stati abrogati?
I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 38 sono stati abrogati dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha riorganizzato la composizione e il funzionamento della Commissione.
Fonti consultate: 1 fonte verificata
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
L'autorità centrale italiana per le adozioni internazionali. L'articolo 38 istituisce la Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'obbligo convenzionale di designare un'«autorità centrale» ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993. Nella sua versione attuale, l'articolo 38 contiene solo il comma 1 - relativo alla costituzione dell'organo - e il comma 5 - relativo al personale - in quanto i commi 2, 3 e 4 sono stati abrogati dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
La Commissione svolge un ruolo centrale nell'intero sistema delle adozioni internazionali previsto dalla legge: riceve il decreto di idoneità e la relazione dei servizi sociali (articolo 30), raccoglie la documentazione trasmessa dagli enti autorizzati (articoli 31 e 32), valuta la rispondenza dell'adozione al superiore interesse del minore, autorizza l'ingresso e la residenza permanente del minore in Italia e conserva le informazioni sull'origine dei minori adottati (articolo 37). È interlocutrice privilegiata dei Paesi di origine dei minori, con cui mantiene i contatti anche nei casi di ingresso irregolare o di emergenza umanitaria (articolo 33).
Il personale della Commissione è tratto dai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare la necessaria continuità operativa e il raccordo con l'apparato statale. La collocazione istituzionale presso la Presidenza del Consiglio sottolinea il carattere trasversale e di alta rilevanza pubblica delle funzioni svolte dall'organismo.
Casi pratici
Caso 1: Autorizzazione all'ingresso del minore straniero adottato
Un ente autorizzato, dopo aver ricevuto dall'autorità straniera la decisione di affidamento del minore ai futuri genitori adottivi, trasmette alla Commissione per le adozioni internazionali la documentazione necessaria e richiede l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore in Italia. La Commissione, valutate le conclusioni dell'ente e verificata la conformità della procedura, rilascia l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 32, consentendo all'ufficio consolare di emettere il visto di ingresso.
Domande frequenti
Cos'è la Commissione per le adozioni internazionali?
È l'autorità centrale italiana designata ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione dell'Aja del 1993, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Coordina e autorizza le procedure di adozione internazionale, rilascia l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore in Italia e mantiene i contatti con i Paesi di origine.
Dove ha sede la Commissione per le adozioni internazionali?
La Commissione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, come previsto dall'articolo 38, comma 1, della legge 184/1983.
Di quale personale si avvale la Commissione?
La Commissione si avvale di personale proveniente dai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.
Perché alcuni commi dell'articolo 38 sono stati abrogati?
I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 38 sono stati abrogati dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha riorganizzato la composizione e il funzionamento della Commissione.