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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 71 punisce con la reclusione da uno a tre anni l'affidamento definitivo illecito di minori, con aggravanti per tutori e professionisti e pena accessoria della perdita della responsabilità genitoriale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 71 L. 184/1983 – Affidamento illecito e mediazione vietata

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena è aumentata della metà. Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa responsabilità genitoriale
e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso dal tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il minore è affidato consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare. Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all'articolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena è raddoppiata. La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare. Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.

Commento

Il divieto penale di commercializzazione dei minori. L'articolo 71 è la norma penale cardine della legge n. 184/1983: punisce ogni forma di affidamento definitivo non conforme alle procedure legali, colpendo sia chi cede il minore sia chi lo riceve in cambio di denaro o altra utilità.

La fattispecie base – reclusione da uno a tre anni – si applica a «chiunque», senza distinzione di qualifica. Le aggravanti incidono in modo differenziato: il tutore e chi ha il minore in affidamento istituzionale subiscono un aumento di pena della metà; se il fatto è commesso nell'ambito di servizi sanitari o forensi, ovvero con le aggravanti generali ex art. 61, nn. 9 e 11, del codice penale, la pena è addirittura raddoppiata.

La norma prevede anche conseguenze accessorie di notevole severità: per il genitore la perdita della responsabilità genitoriale e l'apertura della procedura di adottabilità del minore; per il tutore la rimozione dall'ufficio; per l'affidatario e per chi riceve il minore l'inidoneità permanente ad ottenere affidamenti o adozioni e l'incapacità all'ufficio tutelare.

La figura del mediatore illecito – chi organizza o facilita l'affidamento irregolare – è punita con pena autonoma e più mite (reclusione fino a un anno o multa), ma il disvalore sociale che la norma intende colpire è l'intero circuito di traffico illecito di minori.

Casi pratici

Caso 1: Cessione del figlio in cambio di utilità

Tizio, genitore in difficoltà economiche, affida definitivamente il figlio minore a Caio senza seguire alcuna procedura legale, ricevendo in cambio una somma di denaro. Ai sensi dell'art. 71, Tizio è punito con la reclusione da uno a tre anni e perde la responsabilità genitoriale; Caio, che ha promesso denaro per accogliere il minore, subisce la medesima pena ed è dichiarato inidoneo a futuri affidamenti o adozioni.

Caso 2: Mediazione illecita tra famiglie

Sempronia, operatrice di un'associazione non autorizzata, mette in contatto due famiglie per la cessione di un minore al di fuori delle procedure legali. Ai sensi dell'art. 71, ultimo comma, è punita con la reclusione fino a un anno o la multa, quale mediatrice dell'affidamento illecito.

Domande frequenti

Qual è la pena per l'affidamento definitivo illecito di un minore?

La reclusione da uno a tre anni, aumentata della metà se il fatto è commesso dal tutore o da chi aveva il minore in affidamento educativo o di custodia.

Cosa accade al genitore condannato per affidamento illecito?

Perde la responsabilità genitoriale sul figlio e si apre la procedura di adottabilità del minore.

È punito anche chi riceve il minore in affidamento illecito offrendo denaro?

Sì: la stessa pena del primo comma si applica a chi consegna o promette denaro o altra utilità per accogliere il minore in illecito affidamento definitivo.

Chi fa da intermediario nell'affidamento illecito è perseguibile?

Sì, con la reclusione fino a un anno o la multa da 500.000 a 5.000.000 di lire (valori originari).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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