Testo dell'articoloVigente
Art. 38 Reg. (UE) 2024/1689 – Coordinamento degli organismi notificati
Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)
1. La Commissione garantisce che, per quanto riguarda i sistemi di IA ad alto rischio, siano istituiti e funzionino correttamente, in forma di gruppo settoriale di organismi notificati, un coordinamento e una cooperazione adeguati tra gli organismi notificati che partecipano alle procedure di valutazione della conformità a norma del presente regolamento.
2. Ciascuna autorità di notifica garantisce che gli organismi da essa notificati partecipino al lavoro di un gruppo di cui al paragrafo 1, direttamente o mediante rappresentanti designati.
3. La Commissione provvede allo scambio di conoscenze e migliori pratiche tra le autorità di notifica.
In sintesi
Indice dei contenuti
Funzione e contesto della norma
L'articolo 38 del Regolamento (UE) 2024/1689 si colloca nel quadro delle disposizioni relative agli organismi notificati, soggetti di diritto privato o pubblico accreditati dagli Stati membri per valutare la conformità dei sistemi di IA ad alto rischio quando è richiesta una procedura di terza parte ai sensi dell'art. 43. La norma non disciplina gli obblighi dei singoli operatori economici, ma la governance del sistema degli organismi notificati a livello europeo: chi deve fare cosa affinché questi soggetti lavorino in modo coerente e coordinato nell'intera Unione.
Il rischio che l'articolo intende prevenire è quello del cosiddetto «forum shopping» della certificazione: senza coordinamento, i fornitori potrebbero orientarsi verso gli organismi notificati di quegli Stati membri che applicano standard di valutazione più permissivi, erodendo l'effettività del sistema di conformità. La costituzione di gruppi settoriali e lo scambio di best practice tra autorità di notifica sono i principali antidoti normativi a questo fenomeno.
I gruppi settoriali di organismi notificati (par. 1)
Il paragrafo 1 assegna alla Commissione europea il compito di garantire l'istituzione e il corretto funzionamento di gruppi settoriali composti dagli organismi notificati che partecipano alle procedure di valutazione della conformità per i sistemi di IA ad alto rischio. L'aggettivo «settoriale» è significativo: suggerisce che i gruppi siano organizzati per ambito applicativo (ad esempio sistemi di IA in ambito medico, nel settore dei trasporti, nell'occupazione), in modo che il coordinamento avvenga tra soggetti che operano nello stesso contesto tecnico e che condividono problematiche simili di valutazione.
Il termine «garantisce» attribuisce alla Commissione un obbligo di risultato, non di semplice impulso: se i gruppi non funzionano correttamente, la Commissione deve intervenire per ripristinarne l'operatività. Questo può avvenire attraverso atti di esecuzione, linee guida operative o altri strumenti di soft law.
Il ruolo delle autorità di notifica (par. 2)
Il paragrafo 2 impone alle autorità di notifica di ciascuno Stato membro di garantire che gli organismi da loro notificati partecipino ai lavori del gruppo settoriale competente, «direttamente o mediante rappresentanti designati». La norma lascia flessibilità sulle modalità di partecipazione, ma non sull'obbligo in sé: ogni organismo notificato deve essere presente nel coordinamento europeo.
Le autorità di notifica svolgono un ruolo centrale nel sistema dell'AI Act: sono responsabili dell'accreditamento, del monitoraggio e, se del caso, della sospensione o revoca dell'organismo notificato. Il loro coinvolgimento nel coordinamento europeo rafforza la coerenza tra le prassi di accreditamento dei diversi Stati e le prassi di valutazione degli organismi stessi.
Lo scambio di conoscenze tra autorità di notifica (par. 3)
Il paragrafo 3 assegna alla Commissione il compito di promuovere lo scambio di conoscenze e migliori pratiche tra le autorità di notifica. Questo scambio è complementare al coordinamento tra organismi notificati: mentre i gruppi settoriali coordinano le valutazioni tecniche, il canale tra autorità di notifica armonizza le prassi di accreditamento e supervisione.
In pratica, questo può tradursi in riunioni periodiche, piattaforme condivise di documentazione, linee guida comuni sui criteri di accreditamento o revisioni peer-to-peer delle decisioni di notifica. L'obiettivo finale è garantire che un organismo notificato in Germania applichi gli stessi standard di valutazione di uno notificato in Italia o in Francia, quando valuta sistemi di IA appartenenti alla stessa categoria di alto rischio.
Rilevanza pratica per i fornitori di sistemi IA ad alto rischio
Per i fornitori che devono affrontare una procedura di valutazione della conformità di terza parte, l'art. 38 ha implicazioni indirette ma rilevanti. Un sistema efficace di coordinamento significa che la scelta dell'organismo notificato non dovrebbe influenzare materialmente l'esito della valutazione: la qualità e i criteri di giudizio dovrebbero essere sostanzialmente equivalenti in tutta l'UE.
Nella fase iniziale di applicazione del regolamento, tuttavia, è ragionevole attendersi differenze di prassi tra organismi notificati di diversi Stati membri, in attesa che i gruppi settoriali raggiungano una maturità operativa sufficiente. I fornitori devono quindi tenersi aggiornati sulle linee guida emanate dai gruppi settoriali e, ove disponibili, sugli orientamenti interpretativi della Commissione o dell'Ufficio per l'IA.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa sono gli organismi notificati nell'AI Act e quando sono necessari?
Gli organismi notificati sono soggetti (pubblici o privati) accreditati dagli Stati membri per svolgere valutazioni di conformità di terza parte per i sistemi di IA ad alto rischio, quando la procedura di autovalutazione non è sufficiente. Sono necessari per i sistemi di IA ad alto rischio che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa di armonizzazione UE elencata nell'Allegato I, sez. A, quando il sistema non è basato su norme armonizzate o specifiche comuni che coprono tutti i requisiti rilevanti, o quando il fornitore sceglie di non applicarle.
Cosa sono i gruppi settoriali di organismi notificati previsti dall'art. 38?
Sono gruppi organizzati per settore applicativo (ad es. sistemi IA in campo medico, trasporti, sicurezza) nei quali gli organismi notificati condividono prassi di valutazione, metodologie e orientamenti interpretativi. Il loro scopo è garantire coerenza nelle valutazioni di conformità in tutta l'UE, evitando che lo stesso tipo di sistema venga valutato con criteri diversi a seconda dello Stato membro in cui opera l'organismo notificato.
Qual è il ruolo delle autorità di notifica nel coordinamento previsto dall'art. 38?
Le autorità di notifica degli Stati membri hanno il compito di accreditare, monitorare e, se necessario, sospendere o revocare gli organismi notificati. Nell'ambito dell'art. 38, devono garantire che gli organismi da loro notificati partecipino ai gruppi settoriali europei, contribuendo così all'armonizzazione delle pratiche di valutazione. Inoltre, la Commissione promuove lo scambio di conoscenze e best practice direttamente tra le autorità di notifica, creando un secondo livello di coordinamento.
Il coordinamento previsto dall'art. 38 riguarda anche i deployer e i fornitori?
No direttamente. L'art. 38 disciplina la governance degli organismi notificati e delle autorità di notifica, non gli obblighi degli operatori economici. Tuttavia, un efficace coordinamento produce effetti indiretti positivi per fornitori e deployer: garantisce che le valutazioni di conformità siano equivalenti in tutta l'UE, riduce l'incertezza normativa e contribuisce a prevenire pratiche di 'forum shopping' nella scelta dell'organismo notificato.
Il coordinamento dell'art. 38 è già operativo o deve ancora essere istituito?
L'art. 38 assegna alla Commissione il compito di garantire l'istituzione e il funzionamento dei gruppi settoriali. Essendo il regolamento di recente entrata in vigore, il sistema di coordinamento è in fase di costruzione. Le date di applicazione scaglionata (art. 113) - con la piena applicazione degli obblighi per l'alto rischio dal 2 agosto 2026 - lasciano tempo per la messa a regime dei gruppi settoriali prima che le valutazioni di terza parte diventino obbligatorie su larga scala.