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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina la gestione dei beni sequestrati da parte dell'amministratore giudiziario.
  • Custodia, manutenzione e conservazione del valore economico.
  • Possibilità di affidamento in custodia temporanea a terzi.
  • Gestione contabile separata per ciascuna procedura.
  • Rendicontazione periodica al giudice delegato e all'ANBSC.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 40 D.Lgs. 159/2011 — Gestione dei beni sequestrati

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia

1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi dell'attività di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112.

1-bis. Se nell'ambito dell'accertamento tecnico-urbanistico di cui all'articolo 36, comma 2-bis, è accertata la sussistenza di abusi non sanabili, il giudice delegato, con il provvedimento di confisca, ne ordina la demolizione in danno del soggetto destinatario del provvedimento e il bene non è acquisito al patrimonio dell'Erario. L'area di sedime è acquisita al patrimonio indisponibile del comune territorialmente competente. Si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , in materia di interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici .

2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell' articolo 47, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste.

2-bis. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo, del presente articolo, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito.

3. L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato.

3-bis. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

3-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c), con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.

3-quater. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale.

4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato, che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell' articolo 127 del codice di procedura penale

5. In caso di sequestro di beni in comunione indivisa, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, può chiedere al giudice civile di essere nominato amministratore della comunione.

5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o di tutela ambientale nonché ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c).

5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, destina alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione.

5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5-ter affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le modalità di cui all' articolo 2, comma 7, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143 , convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 , nella misura del 50 per cento secondo le destinazioni previste dal predetto articolo 2, comma 7, e per il restante 50 per cento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per le esigenze dell'Agenzia che li destina prioritariamente alle finalità sociali e produttive.

5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma 5-ter, dispone la restituzione all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127 .

Commento

La gestione dei beni sequestrati

L'articolo 40 detta le regole generali per la gestione dei beni sequestrati. L'amministratore giudiziario ne assume la custodia e la conservazione, adottando tutte le misure necessarie a evitarne il deterioramento e a mantenerne il valore economico. La norma si applica a tutti i tipi di bene: immobili, mobili registrati e non, partecipazioni societarie, crediti, titoli, denaro contante e depositi bancari.

Distinzione fra tipologie di beni

Per i beni immobili la gestione include manutenzione ordinaria e straordinaria, regolarizzazione urbanistica e fiscale, eventuale locazione. Per i beni mobili registrati (autoveicoli, natanti, aeromobili) include custodia fisica, assicurazione e immatricolazione corretta. Per i beni mobili non registrati può prevedersi vendita anticipata se la conservazione è antieconomica. Per i depositi bancari l'amministratore subentra nei rapporti e gestisce i flussi.

Custodia delegata

L'amministratore può affidare la custodia materiale di beni specifici a terzi, sotto la propria responsabilità e con autorizzazione del giudice delegato. Si pensi a depositi giudiziali, magazzini, garage convenzionati. La custodia delegata non solleva l'amministratore dalla responsabilità complessiva ma consente di gestire pluralità di beni distribuiti geograficamente con maggiore efficienza.

Contabilità separata

Ogni procedura di sequestro ha una contabilità separata. L'amministratore apre conti correnti dedicati, registra entrate e uscite con piena tracciabilità, archivia documentazione fiscale e bancaria. La contabilità è oggetto dei rendiconti periodici e può essere verificata in qualsiasi momento dal giudice delegato e dall'ANBSC. La separazione contabile è condizione per la trasparenza e per la responsabilità della gestione.

Eventi straordinari

Eventi quali sinistri, denunce, contestazioni, sopravvenute impossibilità di custodia vanno comunicati tempestivamente al giudice delegato. L'amministratore propone le misure correttive (recupero, ripristino, denuncia all'autorità giudiziaria, vendita anticipata) e ottiene le necessarie autorizzazioni. La pronta segnalazione è essenziale per limitare le perdite e per documentare la diligenza gestionale.

Profili assicurativi e fiscali

La gestione dei beni sequestrati include l'attivazione e il mantenimento delle coperture assicurative necessarie: incendio per gli immobili, RCA per gli autoveicoli, responsabilità civile per le aziende, polizze specifiche per beni mobili di pregio. La fiscalità segue regole speciali, con la procedura considerata sostituto d'imposta per le ritenute e soggetto fiscale per dichiarazioni e versamenti. Il coordinamento con consulenti fiscali specializzati è essenziale per evitare sanzioni e per assicurare il regolare adempimento degli obblighi tributari connessi alla gestione. La piena tracciabilità documentale è prerequisito indispensabile in caso di future contestazioni o di verifiche da parte degli organi pubblici di vigilanza.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Sinistro su immobile sequestrato

Caso 2: Caso 2 — Custodia delegata di autoveicoli

Domande frequenti

L'amministratore può affidare la custodia di un bene a terzi?

Sì, sotto la propria responsabilità e con autorizzazione del giudice delegato. Esempi tipici: depositi giudiziali per autoveicoli, magazzini per beni mobili numerosi, custodi locali per immobili distanti.

Come funziona la contabilità di un sequestro?

Contabilità separata per ciascuna procedura, conti correnti dedicati, tracciabilità completa di entrate e uscite, archivio documentale. Tutto verificabile dal giudice delegato e dall'ANBSC e oggetto di rendiconto periodico.

Cosa fa l'amministratore in caso di sinistro o furto?

Comunicazione immediata al giudice delegato, denuncia all'autorità di polizia, attivazione delle coperture assicurative, proposta di misure correttive (ripristino, vendita anticipata di beni residuali, recupero risorse). Diligenza e tempestività sono essenziali.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.