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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Riguarda il diritto alla menzione dei coautori dell'opera cinematografica.
  • Hanno diritto che i loro nomi siano indicati nella proiezione della pellicola.
  • Con l'indicazione della loro qualità professionale e del contributo prestato all'opera.
  • È un'espressione del diritto morale di paternità nel cinema.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 48 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con l'indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera, siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • Riguarda il diritto alla menzione dei coautori dell'opera cinematografica.
  • Hanno diritto che i loro nomi siano indicati nella proiezione della pellicola.
  • Con l'indicazione della loro qualità professionale e del contributo prestato all'opera.
  • È un'espressione del diritto morale di paternità nel cinema.
Indice dei contenuti

I coautori del film hanno diritto che i loro nomi, con la qualifica professionale e il contributo prestato, siano indicati nella proiezione della pellicola.

Il diritto a comparire nei titoli

L'art. 48 riconosce ai coautori del film (individuati dall'art. 44) il diritto a vedere indicati i propri nomi nella proiezione della pellicola. È la traduzione cinematografica del diritto morale di paternità: chi ha creato l'opera ha diritto a essere riconosciuto pubblicamente come suo autore, ogni volta che il film viene mostrato.

Non solo il nome, ma il ruolo

La tutela è particolarmente curata: la menzione deve comprendere non solo il nome, ma anche la qualità professionale e il contributo prestato all'opera. Lo spettatore deve poter capire chi ha scritto il soggetto, chi la sceneggiatura, chi ha firmato la regia e composto le musiche. È il fondamento dei "titoli" - di testa o di coda - che identificano gli autori del film.

Un diritto della persona

Trattandosi di un profilo del diritto morale, questa prerogativa è strettamente legata alla persona dell'autore: presidia l'identità creativa e il legame tra l'autore e la sua opera. A differenza dei diritti economici, gestiti dal produttore, il diritto alla menzione resta in capo ai coautori e accompagna l'opera nel tempo.

Il valore pratico

Oltre alla dimensione morale, l'indicazione nei titoli ha un evidente valore professionale e reputazionale: costruisce la carriera e la riconoscibilità degli autori. Per questo la legge ne fa un diritto, non una semplice prassi: la menzione corretta e completa è dovuta, non concessa per cortesia.

Domande frequenti

I coautori hanno diritto a comparire nei titoli del film?

Sì: hanno diritto che i loro nomi siano indicati nella proiezione della pellicola.

Basta il nome o serve anche il ruolo?

Serve anche l'indicazione della qualità professionale e del contributo prestato all'opera.

È un diritto economico o morale?

È un profilo del diritto morale di paternità: resta in capo ai coautori e tutela il legame con l'opera.

Chi può vantare questo diritto?

I coautori dell'opera cinematografica indicati dall'art. 44: autore del soggetto, della sceneggiatura, della musica e regista.

L'omissione del nome è una violazione?

Sì: la menzione è un diritto, non una cortesia; la sua omissione lede il diritto morale dell'autore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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