Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
Fissa la durata del diritto esclusivo sulle fotografie (semplici, art. 87).
Secondo il testo vigente, la durata è di settant'anni dalla produzione della fotografia.
I commi successivi risultano soppressi da provvedimenti successivi.
Indice dei contenuti
Il diritto esclusivo sulle fotografie (semplici) dura, secondo il testo vigente, settant'anni dalla produzione della fotografia.
La durata dei diritti sulla fotografia semplice
L'art. 92 stabilisce per quanto tempo è protetto il diritto esclusivo sulle fotografie semplici - quelle definite dall'art. 87, che godono della tutela dei diritti connessi. Secondo il testo attualmente in vigore, la durata è di settant'anni dalla produzione della fotografia. Il termine decorre dunque dal momento della realizzazione dello scatto, non dalla morte di un autore: coerentemente con la natura di diritto connesso, ancorato a un evento oggettivo.
La distinzione tra fotografia semplice e opera fotografica
È fondamentale distinguere due figure spesso confuse. La fotografia semplice (artt. 87-92) è quella priva di carattere creativo, tutelata dai diritti connessi con la durata fissata da questo articolo. L'opera fotografica, invece - quella dotata di carattere creativo e artistico - è protetta come opera dell'ingegno ai sensi dell'art. 2, con la piena tutela del diritto d'autore (durata pari alla vita dell'autore più settant'anni dalla morte). Stabilire se una fotografia sia "semplice" o "opera" è quindi il primo passo per individuare il regime di durata applicabile.
Il computo dalla produzione
Per le fotografie semplici, il riferimento alla produzione come dies a quo ha un rilievo pratico: occorre individuare la data di realizzazione dello scatto per calcolare la scadenza della protezione. È un criterio oggettivo, che prescinde dalla persona del fotografo e dalla sua vicenda, in linea con la logica dei diritti connessi - legati all'investimento e all'atto produttivo più che alla personalità creativa.
I commi soppressi
Il testo dell'articolo reca traccia di commi soppressi da provvedimenti successivi: è il segno della stratificazione normativa che caratterizza la legge del 1941, più volte modificata nel tempo. Per applicare correttamente la norma occorre quindi fare riferimento al testo vigente consolidato, depurato delle parti abrogate. La durata oggi rilevante per le fotografie semplici è quella indicata: settant'anni dalla produzione.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - La fotografia semplice
Una fotografia priva di carattere creativo (fotografia semplice, art. 87) è protetta dai diritti connessi. La durata si computa dalla produzione dello scatto, secondo il termine fissato dall'art. 92.
Esempio 2 - L'opera fotografica creativa
Una fotografia con spiccato carattere artistico è opera dell'ingegno (art. 2): non segue l'art. 92, ma la durata piena del diritto d'autore, pari alla vita dell'autore più settant'anni dalla morte.
Domande frequenti
Quanto dura il diritto sulle fotografie semplici?
Secondo il testo vigente, settant'anni dalla produzione della fotografia.
Da quando si calcola il termine?
Dalla produzione, cioè dalla realizzazione dello scatto: è un criterio oggettivo, tipico dei diritti connessi.
Che differenza c'è con l'opera fotografica?
L'opera fotografica creativa è protetta come opera dell'ingegno (art. 2), per la vita dell'autore più 70 anni; la fotografia semplice segue l'art. 92.
Perché ci sono commi soppressi nel testo?
Per la stratificazione normativa: la legge del 1941 è stata più volte modificata; va applicato il testo vigente consolidato.
Come si stabilisce quale regime applicare?
Verificando se la fotografia ha carattere creativo (opera fotografica) o ne è priva (fotografia semplice).
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il diritto esclusivo sulle fotografie (semplici) dura, secondo il testo vigente, settant'anni dalla produzione della fotografia.
La durata dei diritti sulla fotografia semplice
L'art. 92 stabilisce per quanto tempo è protetto il diritto esclusivo sulle fotografie semplici - quelle definite dall'art. 87, che godono della tutela dei diritti connessi. Secondo il testo attualmente in vigore, la durata è di settant'anni dalla produzione della fotografia. Il termine decorre dunque dal momento della realizzazione dello scatto, non dalla morte di un autore: coerentemente con la natura di diritto connesso, ancorato a un evento oggettivo.
La distinzione tra fotografia semplice e opera fotografica
È fondamentale distinguere due figure spesso confuse. La fotografia semplice (artt. 87-92) è quella priva di carattere creativo, tutelata dai diritti connessi con la durata fissata da questo articolo. L'opera fotografica, invece - quella dotata di carattere creativo e artistico - è protetta come opera dell'ingegno ai sensi dell'art. 2, con la piena tutela del diritto d'autore (durata pari alla vita dell'autore più settant'anni dalla morte). Stabilire se una fotografia sia "semplice" o "opera" è quindi il primo passo per individuare il regime di durata applicabile.
Il computo dalla produzione
Per le fotografie semplici, il riferimento alla produzione come dies a quo ha un rilievo pratico: occorre individuare la data di realizzazione dello scatto per calcolare la scadenza della protezione. È un criterio oggettivo, che prescinde dalla persona del fotografo e dalla sua vicenda, in linea con la logica dei diritti connessi - legati all'investimento e all'atto produttivo più che alla personalità creativa.
I commi soppressi
Il testo dell'articolo reca traccia di commi soppressi da provvedimenti successivi: è il segno della stratificazione normativa che caratterizza la legge del 1941, più volte modificata nel tempo. Per applicare correttamente la norma occorre quindi fare riferimento al testo vigente consolidato, depurato delle parti abrogate. La durata oggi rilevante per le fotografie semplici è quella indicata: settant'anni dalla produzione.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - La fotografia semplice
Una fotografia priva di carattere creativo (fotografia semplice, art. 87) è protetta dai diritti connessi. La durata si computa dalla produzione dello scatto, secondo il termine fissato dall'art. 92.
Esempio 2 - L'opera fotografica creativa
Una fotografia con spiccato carattere artistico è opera dell'ingegno (art. 2): non segue l'art. 92, ma la durata piena del diritto d'autore, pari alla vita dell'autore più settant'anni dalla morte.
Domande frequenti
Quanto dura il diritto sulle fotografie semplici?
Secondo il testo vigente, settant'anni dalla produzione della fotografia.
Da quando si calcola il termine?
Dalla produzione, cioè dalla realizzazione dello scatto: è un criterio oggettivo, tipico dei diritti connessi.
Che differenza c'è con l'opera fotografica?
L'opera fotografica creativa è protetta come opera dell'ingegno (art. 2), per la vita dell'autore più 70 anni; la fotografia semplice segue l'art. 92.
Perché ci sono commi soppressi nel testo?
Per la stratificazione normativa: la legge del 1941 è stata più volte modificata; va applicato il testo vigente consolidato.
Come si stabilisce quale regime applicare?
Verificando se la fotografia ha carattere creativo (opera fotografica) o ne è priva (fotografia semplice).