Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 90 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni: 1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; 2) la data dell'anno di produzione della fotografia; 3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
Fonte: Normattiva.it.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Gli esemplari della fotografia devono riportare nome del fotografo, anno di produzione e nome dell'autore dell'opera fotografata; senza queste indicazioni la riproduzione non è abusiva, salvo prova della malafede.
Le indicazioni sugli esemplari fotografici
L'art. 90 stabilisce quali dati devono comparire sugli esemplari della fotografia. Sono richiesti il nome del fotografo (o, nei casi dell'art. 88, della ditta da cui dipende o del committente), la data dell'anno di produzione e il nome dell'autore dell'opera d'arte eventualmente fotografata. Sono informazioni che identificano la fotografia, la sua paternità e la sua collocazione temporale.
Una conseguenza peculiare: l'onere a carico del fotografo
L'aspetto più caratteristico è la conseguenza della mancanza delle indicazioni. Diversamente da altre norme, qui l'assenza dei dati non rende abusiva la riproduzione: se gli esemplari non portano le indicazioni, chi li riproduce non commette un abuso e non deve i compensi previsti dagli artt. 91 e 98. In pratica, la fotografia priva di dati circola più liberamente.
L'eccezione della malafede
Questa regola di favore per il riproduttore ha un limite: cade se il fotografo prova la malafede di chi ha riprodotto. Se cioè il riproduttore sapeva o non poteva ignorare che si trattava di una fotografia tutelata, l'assenza delle indicazioni non lo salva. L'onere della prova, però, grava sul fotografo, che deve dimostrare la consapevolezza altrui.
L'invito a etichettare
La norma funziona di fatto come un forte incentivo all'apposizione delle indicazioni. Il fotografo che voglia far valere pienamente i propri diritti - e pretendere i relativi compensi - ha tutto l'interesse a riportare correttamente nome, data e autore dell'opera sugli esemplari: solo così evita di doversi imbarcare nella difficile prova della malafede del riproduttore.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - La fotografia senza dati
Tizio diffonde fotografie prive di nome e data. Caio le riproduce. Non avendo gli esemplari le indicazioni dell'art. 90, la riproduzione non è abusiva e non sono dovuti compensi - a meno che Tizio non provi che Caio era in malafede.
Esempio 2 - La malafede provata
Le foto di Sempronio circolano senza indicazioni, ma il riproduttore sapeva con certezza che erano tutelate e di chi erano. Se Sempronio riesce a provare questa malafede, la mancanza delle indicazioni non esonera il riproduttore.
Domande frequenti
Quali indicazioni vanno apposte sulle fotografie?
Il nome del fotografo (o della ditta/committente), l'anno di produzione e il nome dell'autore dell'eventuale opera d'arte fotografata.
Cosa succede se mancano le indicazioni?
La riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi degli artt. 91 e 98, salvo prova della malafede del riproduttore.
Su chi grava l'onere della prova?
Sul fotografo, che deve dimostrare la malafede di chi ha riprodotto la fotografia priva di indicazioni.
Perché conviene apporre le indicazioni?
Perché solo così il fotografo può far valere pienamente i diritti e pretendere i compensi, senza dover provare la malafede altrui.
Chi va indicato se la foto è di lavoro o su commissione?
Nei casi dell'art. 88, va indicata la ditta da cui il fotografo dipende o il committente, anziché il solo nome del fotografo.