Testo dell'articoloVigente
Art. 88 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sull'opera riprodotta.
Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.
La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il Ministro per la cultura popolare, con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.
Fonte: Normattiva.it.
In sintesi
Indice dei contenuti
Al fotografo spetta il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia; se la foto è realizzata nell'ambito di un rapporto di lavoro o su commissione di cose del committente, il diritto spetta al datore di lavoro o al committente, salvo equo corrispettivo.
I diritti sulla fotografia semplice
L'art. 88 individua il titolare dei diritti sulla fotografia semplice (quella protetta dai diritti connessi, art. 87). In via generale, il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio spetta al fotografo, cioè a chi ha materialmente realizzato lo scatto. Sono fatte salve due cose: le norme sul ritratto (a tutela della persona effigiata) e i diritti d'autore sull'eventuale opera d'arte figurativa riprodotta nella fotografia.
La fotografia nel rapporto di lavoro
La regola cambia quando la foto nasce in un contesto lavorativo. Se è stata realizzata nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo spetta al datore di lavoro. È coerente con la logica del lavoro su commissione: il fotografo dipendente realizza scatti nell'interesse del datore, che ne acquisisce i diritti di sfruttamento.
La fotografia su commissione
Analoga regola, ma derogabile ("salvo patto contrario"), vale per la fotografia di cose in possesso del committente: il diritto spetta al committente. La legge prevede però una tutela economica per il fotografo: chi utilizza commercialmente la riproduzione deve corrispondergli un equo corrispettivo. Si bilancia così l'attribuzione del diritto al committente con la giusta remunerazione dell'apporto professionale del fotografo.
Una nota sulle tariffe
Il testo si chiude con un riferimento al potere del "Ministro per la cultura popolare" di fissare apposite tariffe per il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia. È un riferimento storico, a un organo soppresso nel 1944, mai aggiornato nel testo. La previsione tariffaria va intesa adeguata all'assetto attuale, mentre resta valida la struttura sostanziale dell'articolo: titolarità al fotografo, salvo i casi di lavoro e committenza, con equo corrispettivo a tutela del professionista.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - Il fotografo dipendente
Tizio realizza fotografie nell'adempimento del proprio contratto di lavoro, per le finalità dell'azienda. Il diritto esclusivo sulle foto spetta al datore di lavoro, nei limiti dell'oggetto del contratto.
Esempio 2 - La foto su commissione
Caio fotografa, su commissione, oggetti in possesso del committente. Salvo patto contrario, il diritto spetta al committente, ma a Caio è dovuto un equo corrispettivo se la riproduzione è utilizzata commercialmente.
Domande frequenti
A chi spettano i diritti sulla fotografia semplice?
Al fotografo, salvo i casi di realizzazione nell'ambito di un rapporto di lavoro o su commissione di cose del committente.
E se la foto è scattata da un dipendente?
Il diritto spetta al datore di lavoro, nei limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto.
Cosa accade per la foto su commissione?
Il diritto spetta al committente (salvo patto contrario), ma al fotografo è dovuto un equo corrispettivo per l'uso commerciale.
Il riferimento al Ministro per la cultura popolare è attuale?
No: è storico (organo soppresso nel 1944); la previsione sulle tariffe va intesa adeguata all'assetto attuale.
Sono fatti salvi altri diritti?
Sì: le norme sul ritratto e i diritti d'autore sull'eventuale opera d'arte figurativa riprodotta nella fotografia.