Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 87 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.

Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • Definisce le fotografie ai fini dei diritti connessi ("fotografie semplici").
  • Sono le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o analogo.
  • Comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
  • Escluse: le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
Indice dei contenuti

Ai fini dei diritti connessi sono fotografie le immagini di persone, aspetti, elementi o fatti della vita ottenute col processo fotografico; non lo sono le foto di scritti, documenti, oggetti materiali e disegni tecnici.

La definizione di "fotografia semplice"

L'art. 87 individua l'oggetto della tutela dei diritti connessi sulle fotografie, le cosiddette fotografie semplici. Sono tali le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo. La definizione è ampia e tecnologicamente neutra, così da abbracciare anche le tecniche assimilabili alla fotografia tradizionale.

Cosa è incluso

La nozione comprende espressamente anche le riproduzioni di opere dell'arte figurativa (fermo restando il diritto d'autore sull'opera riprodotta) e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Si tratta di un perimetro pensato per coprire la fotografia nella sua varietà di applicazioni, dalla ripresa di persone e fatti alla documentazione di opere d'arte.

Le esclusioni

Altrettanto importante è ciò che resta fuori: non sono considerate fotografie, ai fini di questo capo, le immagini di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili. Queste riproduzioni hanno carattere meramente documentale o tecnico e non accedono alla tutela dei diritti connessi sulla fotografia: la legge le ritiene prive di quel minimo di interesse che giustifica la protezione.

Tre livelli da distinguere

Per orientarsi è utile tenere a mente tre categorie. L'opera fotografica con carattere creativo gode della piena tutela del diritto d'autore (settant'anni dalla morte dell'autore). La fotografia semplice dell'art. 87 gode della tutela ridotta dei diritti connessi. Le immagini di documenti e oggetti tecnici, infine, restano prive di tutela sotto questo profilo. L'art. 87 traccia il confine di mezzo.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Esempio 1 - La foto di un evento

Tizio fotografa un fatto di cronaca cittadina. L'immagine rientra tra le fotografie dell'art. 87 (immagine di un fatto della vita sociale) e accede ai diritti connessi sulla fotografia, salvo che non raggiunga il carattere creativo dell'opera fotografica.

Esempio 2 - La scansione di un documento

Caio riproduce fotograficamente un documento e alcune carte d'affari. Queste immagini sono espressamente escluse dalla nozione di fotografia dell'art. 87: non accedono alla tutela dei diritti connessi.

Domande frequenti

Cosa si considera fotografia ai fini dei diritti connessi?

Le immagini di persone, aspetti, elementi o fatti della vita ottenute col processo fotografico o analogo, comprese le riproduzioni di opere d'arte e i fotogrammi di pellicole.

Quali immagini sono escluse?

Le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

Che differenza c'è con l'opera fotografica?

L'opera fotografica creativa gode della piena tutela del diritto d'autore; la fotografia semplice dell'art. 87 ha la tutela ridotta dei diritti connessi.

I fotogrammi di un film sono fotografie?

Sì: i fotogrammi delle pellicole cinematografiche rientrano nella nozione dell'art. 87.

La foto di un quadro è tutelata?

Rientra tra le fotografie dell'art. 87, ferma restando la tutela del diritto d'autore sull'opera d'arte riprodotta.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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