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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Riguarda i bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore (titolo I).
  • All'autore spetta comunque un diritto a compenso quando il bozzetto è usato in altri teatri, oltre a quello per cui è stato composto.
  • Il diritto dura cinque anni dalla prima rappresentazione in cui il bozzetto è stato adoperato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 86 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera dell'ingegno coperta dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni del titolo I, compete un diritto a compenso quando il bozzetto è usato ulteriormente in altri teatri, oltre quello per il quale è stato composto.

Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto è stato adoperato.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • Riguarda i bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore (titolo I).
  • All'autore spetta comunque un diritto a compenso quando il bozzetto è usato in altri teatri, oltre a quello per cui è stato composto.
  • Il diritto dura cinque anni dalla prima rappresentazione in cui il bozzetto è stato adoperato.
Indice dei contenuti

All'autore di bozzetti di scene teatrali privi di carattere creativo spetta un compenso quando il bozzetto è riutilizzato in altri teatri; il diritto dura cinque anni dalla prima rappresentazione.

Una tutela minima per i bozzetti non creativi

L'art. 86 si occupa di una situazione particolare: i bozzetti di scene teatrali che non raggiungono la soglia dell'opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore. Pur non essendo "opere" in senso pieno, la legge non li lascia del tutto privi di protezione: riconosce all'autore un diritto a compenso in caso di riutilizzo, valorizzando comunque il lavoro svolto.

Il presupposto: il riutilizzo in altri teatri

Il compenso non è dovuto per l'uso originario, ma scatta quando il bozzetto è adoperato ulteriormente in altri teatri, oltre a quello per il quale era stato composto. La logica è chiara: chi ha realizzato il bozzetto è stato già remunerato per la commessa iniziale; se però la sua creazione viene sfruttata in contesti ulteriori, ha diritto a una quota di quel valore aggiunto.

La durata quinquennale

A differenza dei diritti d'autore veri e propri, questa tutela ha una durata breve: cinque anni a partire dalla prima rappresentazione in cui il bozzetto è stato utilizzato. È un termine ridotto, coerente con la natura non creativa del bozzetto: la legge bilancia il riconoscimento di un compenso con l'esigenza di non comprimere troppo a lungo la circolazione di elementi privi di carattere artistico autonomo.

Il confine con l'opera dell'ingegno

La norma presuppone una distinzione essenziale: se il bozzetto ha carattere creativo, è un'opera dell'ingegno e gode della piena tutela del diritto d'autore (titolo I); se non lo ha, opera la protezione minima e temporanea dell'art. 86. Stabilire da quale parte cada il singolo bozzetto è quindi il primo passo per individuare il regime applicabile.

Domande frequenti

Cosa tutela l'art. 86?

Il diritto a compenso dell'autore di bozzetti di scene teatrali privi di carattere creativo, quando riutilizzati in altri teatri.

Quando spetta il compenso?

Quando il bozzetto è usato ulteriormente in altri teatri, oltre a quello per il quale era stato composto.

Quanto dura questo diritto?

Cinque anni a partire dalla prima rappresentazione in cui il bozzetto è stato adoperato.

E se il bozzetto è creativo?

Allora è un'opera dell'ingegno e gode della piena tutela del diritto d'autore, non della protezione minima dell'art. 86.

Il compenso è dovuto anche per il primo utilizzo?

No: riguarda il riutilizzo in altri teatri, non l'uso originario per cui il bozzetto è stato composto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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