Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera dell'ingegno coperta dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni del titolo I, compete un diritto a compenso quando il bozzetto è usato ulteriormente in altri teatri, oltre quello per il quale è stato composto.
Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto è stato adoperato.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
Riguarda i bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore (titolo I).
All'autore spetta comunque un diritto a compenso quando il bozzetto è usato in altri teatri, oltre a quello per cui è stato composto.
Il diritto dura cinque anni dalla prima rappresentazione in cui il bozzetto è stato adoperato.
Indice dei contenuti
All'autore di bozzetti di scene teatrali privi di carattere creativo spetta un compenso quando il bozzetto è riutilizzato in altri teatri; il diritto dura cinque anni dalla prima rappresentazione.
Una tutela minima per i bozzetti non creativi
L'art. 86 si occupa di una situazione particolare: i bozzetti di scene teatrali che non raggiungono la soglia dell'opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore. Pur non essendo "opere" in senso pieno, la legge non li lascia del tutto privi di protezione: riconosce all'autore un diritto a compenso in caso di riutilizzo, valorizzando comunque il lavoro svolto.
Il presupposto: il riutilizzo in altri teatri
Il compenso non è dovuto per l'uso originario, ma scatta quando il bozzetto è adoperato ulteriormente in altri teatri, oltre a quello per il quale era stato composto. La logica è chiara: chi ha realizzato il bozzetto è stato già remunerato per la commessa iniziale; se però la sua creazione viene sfruttata in contesti ulteriori, ha diritto a una quota di quel valore aggiunto.
La durata quinquennale
A differenza dei diritti d'autore veri e propri, questa tutela ha una durata breve: cinque anni a partire dalla prima rappresentazione in cui il bozzetto è stato utilizzato. È un termine ridotto, coerente con la natura non creativa del bozzetto: la legge bilancia il riconoscimento di un compenso con l'esigenza di non comprimere troppo a lungo la circolazione di elementi privi di carattere artistico autonomo.
Il confine con l'opera dell'ingegno
La norma presuppone una distinzione essenziale: se il bozzetto ha carattere creativo, è un'opera dell'ingegno e gode della piena tutela del diritto d'autore (titolo I); se non lo ha, opera la protezione minima e temporanea dell'art. 86. Stabilire da quale parte cada il singolo bozzetto è quindi il primo passo per individuare il regime applicabile.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - Il bozzetto riutilizzato
Tizio realizza un bozzetto scenico privo di carattere creativo per un teatro. Anni dopo, lo stesso bozzetto viene impiegato in un altro teatro. A Tizio spetta un compenso ai sensi dell'art. 86, perché il bozzetto è stato usato oltre il teatro per cui era stato composto.
Esempio 2 - Il termine scaduto
Sono trascorsi sei anni dalla prima rappresentazione in cui il bozzetto di Caio è stato utilizzato. Il diritto a compenso si è ormai estinto: dura solo cinque anni da quella prima rappresentazione.
Domande frequenti
Cosa tutela l'art. 86?
Il diritto a compenso dell'autore di bozzetti di scene teatrali privi di carattere creativo, quando riutilizzati in altri teatri.
Quando spetta il compenso?
Quando il bozzetto è usato ulteriormente in altri teatri, oltre a quello per il quale era stato composto.
Quanto dura questo diritto?
Cinque anni a partire dalla prima rappresentazione in cui il bozzetto è stato adoperato.
E se il bozzetto è creativo?
Allora è un'opera dell'ingegno e gode della piena tutela del diritto d'autore, non della protezione minima dell'art. 86.
Il compenso è dovuto anche per il primo utilizzo?
No: riguarda il riutilizzo in altri teatri, non l'uso originario per cui il bozzetto è stato composto.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
In sintesi
Indice dei contenuti
All'autore di bozzetti di scene teatrali privi di carattere creativo spetta un compenso quando il bozzetto è riutilizzato in altri teatri; il diritto dura cinque anni dalla prima rappresentazione.
Una tutela minima per i bozzetti non creativi
L'art. 86 si occupa di una situazione particolare: i bozzetti di scene teatrali che non raggiungono la soglia dell'opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore. Pur non essendo "opere" in senso pieno, la legge non li lascia del tutto privi di protezione: riconosce all'autore un diritto a compenso in caso di riutilizzo, valorizzando comunque il lavoro svolto.
Il presupposto: il riutilizzo in altri teatri
Il compenso non è dovuto per l'uso originario, ma scatta quando il bozzetto è adoperato ulteriormente in altri teatri, oltre a quello per il quale era stato composto. La logica è chiara: chi ha realizzato il bozzetto è stato già remunerato per la commessa iniziale; se però la sua creazione viene sfruttata in contesti ulteriori, ha diritto a una quota di quel valore aggiunto.
La durata quinquennale
A differenza dei diritti d'autore veri e propri, questa tutela ha una durata breve: cinque anni a partire dalla prima rappresentazione in cui il bozzetto è stato utilizzato. È un termine ridotto, coerente con la natura non creativa del bozzetto: la legge bilancia il riconoscimento di un compenso con l'esigenza di non comprimere troppo a lungo la circolazione di elementi privi di carattere artistico autonomo.
Il confine con l'opera dell'ingegno
La norma presuppone una distinzione essenziale: se il bozzetto ha carattere creativo, è un'opera dell'ingegno e gode della piena tutela del diritto d'autore (titolo I); se non lo ha, opera la protezione minima e temporanea dell'art. 86. Stabilire da quale parte cada il singolo bozzetto è quindi il primo passo per individuare il regime applicabile.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - Il bozzetto riutilizzato
Tizio realizza un bozzetto scenico privo di carattere creativo per un teatro. Anni dopo, lo stesso bozzetto viene impiegato in un altro teatro. A Tizio spetta un compenso ai sensi dell'art. 86, perché il bozzetto è stato usato oltre il teatro per cui era stato composto.
Esempio 2 - Il termine scaduto
Sono trascorsi sei anni dalla prima rappresentazione in cui il bozzetto di Caio è stato utilizzato. Il diritto a compenso si è ormai estinto: dura solo cinque anni da quella prima rappresentazione.
Domande frequenti
Cosa tutela l'art. 86?
Il diritto a compenso dell'autore di bozzetti di scene teatrali privi di carattere creativo, quando riutilizzati in altri teatri.
Quando spetta il compenso?
Quando il bozzetto è usato ulteriormente in altri teatri, oltre a quello per il quale era stato composto.
Quanto dura questo diritto?
Cinque anni a partire dalla prima rappresentazione in cui il bozzetto è stato adoperato.
E se il bozzetto è creativo?
Allora è un'opera dell'ingegno e gode della piena tutela del diritto d'autore, non della protezione minima dell'art. 86.
Il compenso è dovuto anche per il primo utilizzo?
No: riguarda il riutilizzo in altri teatri, non l'uso originario per cui il bozzetto è stato composto.