- Chiunque sia oggetto di una decisione del deployer basata sull'output di un sistema di IA ad alto rischio (allegato III, escluso il punto 2) ha il diritto di ottenere una spiegazione chiara e significativa sul ruolo del sistema e sui principali elementi della decisione.
- Il diritto scatta solo quando la decisione produce effetti giuridici o incide significativamente sulla persona in modo che quest'ultima ritenga negativo per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali.
- Il diritto alla spiegazione non si applica quando altri strumenti del diritto dell'Unione già lo garantiscono (ad es. l'art. 22 GDPR per le decisioni automatizzate) né quando il diritto nazionale lo esclude o lo limita.
- È il deployer il soggetto obbligato a fornire la spiegazione: non il fornitore del sistema di IA.
- L'articolo 86 si applica come norma complementare e residuale: interviene solo dove non operino già diritti equivalenti previsti da altre fonti del diritto UE.
Testo dell'articoloVigente
Art. 86 Reg. (UE) 2024/1689 — Diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali
Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)
1. Qualsiasi persona interessata oggetto di una decisione adottata dal deployer sulla base dell'output di un sistema di IA ad alto rischio elencato nell'allegato III, ad eccezione dei sistemi elencati al punto 2 dello stesso, e che produca effetti giuridici o in modo analogo incida significativamente su tale persona in un modo che essa ritenga avere un impatto negativo sulla sua salute, sulla sua sicurezza o sui suoi diritti fondamentali ha il diritto di ottenere dal deployer spiegazioni chiare e significative sul ruolo del sistema di IA nella procedura decisionale e sui principali elementi della decisione adottata.
2. Il paragrafo 1 non si applica all'uso di sistemi di IA per i quali sono previste eccezioni o limitazioni all'obbligo stabilito in tale paragrafo in virtù del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, in linea con il diritto dell'Unione.
3. Il presente articolo si applica solo nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 non sia altrimenti previsto dal diritto dell'Unione.
Commento
Il diritto alla spiegazione nell'architettura dell'AI Act
L'articolo 86 introduce uno dei diritti individuali più significativi dell'AI Act: il diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali. È una norma che si inserisce nel filone europeo di protezione delle persone di fronte alle decisioni automatizzate o semi-automatizzate, inaugurato dall'articolo 22 del GDPR e ora esteso — con una logica diversa — al perimetro dei sistemi di IA ad alto rischio classificati nell'allegato III.
La norma è collocata nel capo VI dell'AI Act, dedicato alle misure a sostegno dell'innovazione, ma assolve in realtà una funzione di tutela individuale: è il contrappeso soggettivo agli obblighi oggettivi imposti ai fornitori e ai deployer nella catena di conformità. Se i sistemi di IA ad alto rischio devono essere progettati per essere trasparenti, accurati e soggetti a supervisione umana, l'articolo 86 garantisce che questa trasparenza si traduca anche in un diritto azionabile da parte delle persone fisiche interessate dalle decisioni.
Il perimetro di applicazione: quali decisioni e quali sistemi
L'ambito di applicazione dell'articolo 86 è delimitato con precisione su tre dimensioni. Prima dimensione: il sistema. Deve trattarsi di un sistema di IA classificato ad alto rischio ai sensi dell'allegato III, con una sola eccezione: il punto 2 dell'allegato III (gestione delle infrastrutture critiche come reti energetiche, idriche, di trasporto) è escluso dall'applicazione del diritto alla spiegazione. La ragione è che in quei contesti la decisione non riguarda tipicamente una singola persona fisica in modo diretto.
Seconda dimensione: la decisione. Non basta che il sistema di IA sia coinvolto nel processo: occorre che sia stata adottata una decisione da parte del deployer sulla base dell'output del sistema. La decisione deve produrre effetti giuridici (ad es. il rifiuto di un'istanza, la risoluzione di un contratto, la selezione o il rifiuto di un candidato) oppure incidere «in modo analogo significativamente» sulla persona. La significatività dell'incidenza è valutata in base all'impatto sulla salute, sulla sicurezza o sui diritti fondamentali della persona interessata.
Terza dimensione: la percezione dell'interessato. La norma introduce un elemento soggettivo non comune nel diritto europeo: la persona interessata deve «ritenere» che la decisione abbia un impatto negativo sulla propria salute, sicurezza o diritti fondamentali. Non occorre dimostrare oggettivamente il danno: è sufficiente la percezione soggettiva di un impatto negativo per attivare il diritto alla spiegazione. Questo abbassa significativamente la soglia di accesso al diritto, rendendolo accessibile anche nei casi in cui il danno sia difficile da provare.
Il contenuto della spiegazione: «chiara e significativa»
Il deployer è tenuto a fornire spiegazioni che abbiano due caratteristiche cumulative: devono essere chiare (comprensibili per una persona non esperta di IA) e significative (non generiche o tautologiche, ma capaci di far capire concretamente come il sistema ha contribuito alla decisione). La spiegazione deve coprire due aspetti: il ruolo del sistema di IA nella procedura decisionale (in che misura l'output del sistema ha influenzato la decisione finale) e i principali elementi della decisione adottata (quali fattori hanno pesato maggiormente nell'output del sistema).
Sul piano operativo, il deployer dovrà predisporre procedure interne per rispondere alle richieste di spiegazione in modo standardizzato ma personalizzato al caso concreto. Non è sufficiente una risposta generica sul funzionamento del sistema: la spiegazione deve essere riferita alla specifica decisione che ha interessato il richiedente. Questo richiede che il deployer abbia accesso ai log del sistema (obbligo di conservazione, art. 26, par. 6) e che il sistema sia sufficientemente interpretabile da consentire la ricostruzione del processo decisionale.
Il deployer come soggetto obbligato: responsabilità operative
È il deployer — non il fornitore — il destinatario dell'obbligo di fornire la spiegazione. Questa scelta legislativa è coerente con la logica dell'articolo 26: il deployer è il soggetto che ha adottato la decisione nel proprio contesto operativo, e che ha il rapporto diretto con la persona interessata. Il fornitore, che ha sviluppato e commercializzato il sistema, è fisicamente lontano dalla decisione concreta.
Questo crea però una dipendenza del deployer dal fornitore: per poter fornire spiegazioni significative, il deployer ha bisogno che il sistema di IA sia sufficientemente interpretabile e che le istruzioni per l'uso (art. 13) includano indicazioni su come spiegare gli output. In mancanza di tali strumenti, il deployer si troverebbe nell'impossibilità pratica di adempiere all'obbligo imposto dall'articolo 86. È quindi essenziale che i contratti tra fornitore e deployer disciplinino espressamente le modalità con cui il fornitore supporta il deployer nella gestione delle richieste di spiegazione.
Il rapporto con il GDPR e con altre fonti del diritto UE
I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 86 definiscono il rapporto con le altre fonti del diritto UE che già prevedono diritti analoghi. Il paragrafo 2 esclude l'applicazione dell'articolo 86 quando il diritto dell'Unione o il diritto nazionale preveda «eccezioni o limitazioni» all'obbligo di spiegazione — purché in linea con il diritto dell'Unione.
Il paragrafo 3 stabilisce che l'articolo 86 si applica solo nella misura in cui il diritto alla spiegazione non sia altrimenti previsto dal diritto dell'Unione. Questa clausola di residualità è di primaria importanza: l'articolo 22, paragrafo 3, del GDPR già prevede un diritto a ottenere l'intervento umano, a esprimere il proprio punto di vista e a contestare le decisioni basate esclusivamente sul trattamento automatizzato di dati personali. Quando il sistema di IA rientra in quel perimetro, il GDPR prevale e l'articolo 86 non si aggiunge ma si sostituisce al vuoto normativo residuale.
In pratica, l'articolo 86 riempie lo spazio dove il GDPR non arriva: sistemi di IA che trattano dati non personali, o decisioni che non siano «basate unicamente» sul trattamento automatizzato, o contesti in cui il diritto nazionale non preveda protezioni equivalenti. È quindi un diritto di ultima istanza nell'architettura della tutela individuale di fronte ai sistemi di IA.
Applicazione e raccordo con le sanzioni
La violazione del diritto alla spiegazione da parte del deployer costituisce una violazione degli obblighi imposti dall'AI Act, sanzionabile ai sensi dell'articolo 99. In termini pratici, i deployer di sistemi di IA ad alto rischio dell'allegato III devono considerare questo diritto nella progettazione dei propri processi operativi: formazione del personale, procedure di risposta alle richieste, contrattualistica con i fornitori dei sistemi. È consigliabile adottare un modello standardizzato di risposta alle richieste di spiegazione, personalizzabile per ogni caso concreto, e integrarlo nelle procedure di gestione dei reclami già previste dal GDPR.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi ha diritto a richiedere una spiegazione ai sensi dell'art. 86 AI Act?
Qualsiasi persona fisica che sia stata oggetto di una decisione adottata dal deployer sulla base di un sistema di IA ad alto rischio (allegato III, escluso il punto 2), quando la decisione produce effetti giuridici o incide significativamente su salute, sicurezza o diritti fondamentali e la persona ritiene tale impatto negativo.
Il diritto alla spiegazione si applica anche quando già esiste il diritto GDPR sulle decisioni automatizzate?
No. Il paragrafo 3 dell'art. 86 stabilisce che il diritto alla spiegazione si applica solo nella misura in cui non sia altrimenti garantito dal diritto dell'Unione. L'art. 22 GDPR prevale dove applicabile; l'art. 86 AI Act interviene negli spazi residuali.
Chi è obbligato a fornire la spiegazione: il fornitore o il deployer?
Il deployer: è lui che ha adottato la decisione nel contesto operativo e ha il rapporto diretto con la persona interessata. Per adempiere, il deployer deve avere accesso ai log del sistema e ai criteri di funzionamento dell'algoritmo, informazioni che il fornitore deve fornirgli tramite le istruzioni per l'uso.
Cosa deve contenere la spiegazione?
Deve essere chiara e significativa, e coprire due aspetti: il ruolo del sistema di IA nella procedura decisionale e i principali elementi della decisione adottata. Non è sufficiente una descrizione generica del funzionamento del sistema: occorre riferirsi al caso specifico.
Quali sistemi sono esclusi dal diritto alla spiegazione dell'art. 86?
I sistemi di IA ad alto rischio elencati al punto 2 dell'allegato III (sistemi per la gestione delle infrastrutture critiche, come reti energetiche, idriche e di trasporto). Sono inoltre esclusi i casi in cui il diritto UE o nazionale preveda eccezioni o limitazioni all'obbligo di spiegazione in linea con il diritto dell'Unione.
Vedi anche